IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  2 dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Vista  la  sentenza  n.  6402  del  18 gennaio 2000 pronunciata dal
tribunale di Lecce che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Ripa;
  Vista  l'istanza  presentata dal curatore fallimentare della citata
societa'  con la quale viene richiesta la concessione del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi dell'art. 3 della
legge  n.  223/1991,  in  favore  dei lavoratori sospesi dal lavoro o
lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 gennaio 2000;
  Considerata   l'ulteriore  integrazione  all'istanza  prodotta  dal
curatore  fallimentare  in  data  27 settembre 2000 nella quale viene
precisato  che,  per  mero errore materiale, sono state indicate come
interessate al trattamento CIGS 28 unita' lavorative in luogo di 29;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  per  29  unita'  lavorative e di annullare il precedente
decreto ministeriale n. 28748 del 7 agosto 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. Ripa, sede in
Campi Salentina (Lecce), unita' di Lecce, per un massimo di 29 unita'
lavorative   e'   autorizzata   la   corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dal 18 gennaio 2000 al 17
luglio 2000.