IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto; Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246, del 20 ottobre 2000, e la n. 3092 del 27 ottobre 2000; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture; Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate; Sentiti il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero dei lavori pubblici; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 7, comma 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 le parole "150 miliardi" sono sostituite dalle seguenti "200 miliardi". 2. Sulle disponibilita' di cui al comma 1, la somma di lire 45 miliardi e' assegnata al Ministero dei lavori pubblici per le esigenze del magistrato del Po, relative ai pronti interventi di somma urgenza, all'espletamento del servizio di piena, nonche' alla copertura, nel limite di lire 1.500 milioni, degli oneri di cui all'art. 6, comma 6, dell'ordinanza n. 3090/2000 e, nel limite di 1000 milioni, delle spese per lavoro straordinario e per missioni del personale. Il Dipartimento della protezione civile provvede al trasferimento della somma, d'intesa con l'amministrazione interessata.