IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni   Piemonte   e  Liguria,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246,
del 20 ottobre 2000, e la n. 3092 del 27 ottobre 2000;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la  ripresa  delle attivita' produttive e il ripristino
delle infrastrutture;
  Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
  Sentiti   il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione economica e il Ministero dei lavori pubblici;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;

                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  All'art.  7, comma 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 le parole "150
miliardi" sono sostituite dalle seguenti "200 miliardi".
  2.  Sulle  disponibilita'  di  cui  al comma 1, la somma di lire 45
miliardi  e'  assegnata  al  Ministero  dei  lavori  pubblici  per le
esigenze  del  magistrato  del  Po,  relative ai pronti interventi di
somma  urgenza,  all'espletamento del servizio di piena, nonche' alla
copertura,  nel  limite  di  lire  1.500  milioni, degli oneri di cui
all'art.  6,  comma  6,  dell'ordinanza n. 3090/2000 e, nel limite di
1000 milioni, delle spese per lavoro straordinario e per missioni del
personale.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  provvede  al
trasferimento    della    somma,   d'intesa   con   l'amministrazione
interessata.