Agli assessorati alla sanità delle regioni e
                       province autonome
                       Agli istituti zooprofilattici sperimentali
                       All'Istituto superiore di sanità
                       Al Ministero delle risorse agricole,
                       alimentari e forestali
                          - Ufficio di gabinetto
                       Agli uffici veterinari adempimenti CEE
                       Ai posti di ispezione frontaliera
                       Al comando carabinieri per la sanità
                       Alla facoltà di medicina veterinaria
                       All'ufficio di gabinetto
                       Alle associazioni di categoria
                       Agli indirizzi allegati

In  considerazione  del  mutato  quadro  normativo si rende opportuno
segnalare  i principali cambiamenti intervenuti nel settore residui e
individuare  i  principali  punti critici da monitorare nella filiera
alimentare

1. Quadro normativo

Il  D.  L.vo  27  gennaio  1992,  n.  118,  relativo  al  divieto  di
utilizzazione  di  talune  sostanze  ad  azione  ormonica e ad azione
tireostatica  nelle  produzioni  animali,  nonche'  alla  ricerca  di
residui  negli  animali e nelle carni fresche, norma "quadro" per gli
operatori  del  settore residui e' stato abrogato, eccezion fatta per
l'articolo  15,  dal  Decreto  legislativo  del 4 agosto 1999, n. 336
attuazione   delle   Direttive   comunitarie   96/22/CE  e  96/123/CE
concernenti  il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione
ormonica,   tireostatica   e   delle  sostanze  beta  agoniste  nelle
produzioni  animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui
loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Il   cambiamento   introdotto  da  queste  norme  e'  particolarmente
rilevante  nel  punto  in  cui  coinvolge a pieno titolo nel problema
"residui",  oltre  alle  Autorita'  preposte al controllo, i titolari
delle imprese che producono e commercializzano medicinali veterinari,
i titolari delle aziende in cui si allevano o si detengono animali, i
veterinari  che  hanno  in  cura  gli animali, nonche' i responsabili
degli  stabilimenti  di  macellazione  e  di prima trasformazione dei
prodotti di origine animale.

   Vediamo adesso in maniera piu' dettagliata alcuni tra i punti piu'
innovativi del D.L.vo 4 agosto 1999, n.336.

Definizioni.  Nell'articolo 1 comma 2 viene fornita la definizione di
Azienda  che  viene  ad  individuare  in maniera estensiva "qualsiasi
luogo,  anche  all'aria  aperta,  in cui gli animali sono allevati, o
detenuti,  anche transitoriamente (in precedenza non essendo presente
nel  D.L.vo  118/92 comportava in fase applicativa e sanzionatoria il
ricorso alla definizione del Codice civile).

Tale impostazione va evidentemente oltre la definizione del D.P.R. n.
317/97, relativo all'identificazione degli animali, e cio' non poteva
essere  diversamente  in quanto tale provvedimento non riguarda tutte
le   specie   animali  destinate  alla  produzione  di  alimenti,  ma
soprattutto  rispetto  al  D.L.vo 28/93 concernente "Attuazione delle
Direttive  89/662/CEE  e 90/425/CEE relative ai controlli veterinarie
zootecnici  su  taluni animali vivi e sui prodotti di origine animale
applicabili negli scambi intracomunitari".

Tale  definizione comporta l'obbligo della registrazione dell'azienda
presso  il  servizio  veterinario  della  A.S.L. competente, ai sensi
dell'art.  14  comma  1,  anche  per  la  sola detenzione di animali,
indipendentemente dai fini commerciali.

Anche per quanto riguarda i "laboratori autorizzati" per l'esecuzione
delle  analisi  ed il "Laboratorio Nazionale di riferimento" e' stata
estesa   la   possibilita'  di  individuare  anche  altri  laboratori
pubblici. Il Ministero della sanita', infatti, puo' individuare:

    -    altri    laboratori    pubblici   diversi   dagli   Istituti
    Zooprofilattici  sperimentali che possono effettuare l'esecuzione
    delle    analisi   sui   campioni   ufficiali   (nel   precedente
    provvedimento tale possibilita' era riservata esclusivamente agli
    stessi I.Z.S e agli altri laboratori previsti dalla L. 283/62);

    -  altri  laboratori pubblici, diversi dall'Istituto Superiore di
    Sanita',  quali laboratori nazionali di riferimento per categorie
    o gruppi di sostanze o residui.

In concreto la possibilita' di estendere ad altri laboratori pubblici
l'autorizzazione  all'esecuzione  di  analisi consentira', in casi di
emergenze particolari, di ampliare la potenzialita' analitica.

Piano  Nazionale  per la Ricerca dei Residui. Nel capo II del Decreto
legislativo  336/99 vengono fissate le modalita' per l'attuazione del
piano  di  sorveglianza  per  la  ricerca dei residui (PNR) e vengono
individuati  alcuni  punti  tesi  a  favorire  l'ottimizzazione delle
risorse umane e finanziarie.

In  particolare  viene  individuato  il  Ministero della Sanita' come
responsabile del coordinamento delle attivita' dei servizi centrali e
regionali  incaricati  della sorveglianza sui vari residui nonche' di
tutti  i  servizi che effettuano comunque il controllo sull'uso delle
sostanze  o  dei prodotti negli allevamenti (NAS, Guardia di Finanza,
ecc.).

D'altra  parte  le  regioni e le provincie autonome possono istituire
nuclei  operativi per la vigilanza veterinaria (NORV), attribuendo ad
essi specifici compiti di controllo, con l'unica limitazione che cio'
non debba comportare oneri di spesa.

A  riguardo  occorre sottolineare che il D.L.vo 432/98, in materia di
finanziamenti  delle  ispezioni  e controlli veterinari, assegna alle
Regioni  e  Province  autonome  la  quota  del  3,5%  dei  contributi
introitati  per  i  controlli  effettuati  sugli  animati  vivi e sui
prodotti, da destinarsi al potenziamento delle attivita' di controllo
e di coordinamento del Piano residui.

Per  quanto  riguarda  le scadenze degli obblighi comunitari ai sensi
dell'articolo 12 del D.L.vo 336/99 il Ministero della sanita' deve:

-  aggiornare  il Piano iniziale approvato dalla Commissione entro il
31  marzo  di  ogni  anno, sulla base dei risultati e dell'esperienza
degli anni precedenti;

-   trasmettere  alla  Commissione  tutte  le  variazioni  del  Piano
iniziale;

- trasmettere alla commissione i risultati dell'anno precedente entro
il  31  marzo  di ciascun anno ed informare la stessa semestralmente,
sui  risultati  del  piano  in corso, in sede di Comitato veterinario
permanente.

Tali  scadenze,  fissate  dalla  direttiva  comunitaria, impegnano al
rispetto  dei  tempi  non solo il Ministero della sanita' ma l'intero
servizio  veterinario  del SSN sia per non essere in debito formativo
nei  confronti  della  Commissione stessa e degli altri stati membri,
sia per una piu' efficace ed efficiente riprogrammazione.

Autocontrollo.   Il   punto   piu'  innovativo  rispetto  alle  norme
precedenti  e'  senza dubbio quello relativo all'autocontrollo e alla
corresponsabilita' degli operatori.

Infatti  finora  era  solo  nella  fase di allevamento che si avevano
regole  precise  concernenti  oltre  che  naturalmente  i  divieti di
somministrazione  di  sostanze  e  prodotti  vietati, gli obblighi di
registrazione   delle   somministrazioni  di  medicinali  nonche'  le
dichiarazioni  al  momento di invio degli animali al macello. Oggi il
D.L.vo  336/99  coinvolge  a  pieno  titolo  nel "problema residui" i
responsabili   degli   stabilimenti   di   macellazione  e  di  prima
trasformazione  che  devono provvedere ad adottare un piano aziendale
di autocontrollo mirato al problema residui.

Sui proprietari degli animali macellati (allevatori, cessionari ecc.)
e  sugli stessi responsabili degli stabilimenti ricadono gli obblighi
legati  alla  commercializzazione  dei  soli  prodotti provenienti da
animali  non trattati illecitamente o, in caso di somministrazione di
medicinali  veterinari,  nei quali sia stato rispettato il prescritto
tempo di sospensione.

In  pratica  quindi  si  applica  la  stessa  sanzione  nei  casi  di
trasferimento  di  stilbeni,  tireostatici,  beta agonisti, estrogeni
androgeni  e  gestageni,  di  somministrazione  di  tali sostanze, di
detenzione  in  azienda  di  animali  trattati,  di  trasferimento  e
trasformazione  di  prodotti  provenienti da detti animali nonche' di
commercializzazione dei prodotti finiti.

Disposizioni   generali.  Due  sono  gli  aspetti  su  cui  necessita
richiamare  l'attenzione,  il primo sui costi sostenuti dai privati a
seguito  degli  accertamenti  ufficiali, il secondo sull'applicazione
delle sanzioni.

Spese.  L'articolo  30  del  D.L.vo  336/99  espressamente  cita  gli
articoli  a cui bisogna far riferimento per quanto riguarda le spese.
In  un momento in cui si fa particolare attenzione al controllo della
spesa  pubblica  e' stato precisato che, a seguito di un riscontro di
positivita', le spese dei controlli e di tutte le conseguenti azioni,
ricampionamento,  interventi  veterinari, distruzione degli animali o
dei prodotti ricadono sui titolari delle aziende o degli stabilimenti
o dei detentori degli animali.

Sanzioni.  Per  l'applicazione  delle sanzioni bisogna tener presente
che il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, depenalizzazione
dei  reati  minori  e  riforma  del  sistema  sanzionatorio, ai sensi
dell'articolo  1 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ha depenalizzato,
tra  l'altro,  il  D.L.vo 336/99 e il D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 119,
relativo ai medicinali veterinari.

2. Verifiche alla produzione delle sostanze

I competenti servizi, oltre ai controlli previsti nell'attuazione del
PNR,  devono  procedere ad una regolare attivita' di vigilanza per la
rilevazione  della  presenza di sostanze o prodotti vietati ovvero il
trattamento  illecito degli animali. In particolare il controllo deve
interessare  le  fasi  di  produzione,  manipolazione, magazzinaggio,
trasporto,   distribuzione   e  vendita  delle  sostanze  ad  effetto
anabolizzante  e  dei  farmaci  veterinari  che le contengono nonche'
delle sostanze non autorizzate.

Si  sottolinea  che  le  imprese  che producono acquistano o comunque
commercializzano   sostanze   ad   azione   tireostatica,  estrogena,
androgena, gestagena nonche' sostanze, beta agoniste hanno l'obbligo,
anche  ai  sensi  dell'articolo  8  del D.L.vo 336, di registrarne le
quantita'  prodotte  o  acquistate  quelle cedute o utilizzate per la
produzione  di  medicinali  e  i  nomi  di coloro ai quali sono state
cedute.

3. Verifiche alla produzione e distribuzione dei mangimi

Per  queste  verifiche  e'  opportuno fare riferimento alle procedure
indicate nel Piano Nazionale per la Alimentazione Animale.

4. Verifiche in allevamento

   La  prima  verifica che deve essere effettuata e' la registrazione
   dell'azienda  presso  la  ASL competente ai sensi dell'articolo 14
   comma 1.

La    registrazione   presso   il   servizio   veterinario   riguarda
esclusivamente  le  aziende che non sono sottoposte a tale obbligo ai
sensi di altra normativa; ad esempio quelle destinate all'apicoltura,
all'acquacoltura nonche' le aziende che, a qualsiasi titolo, allevano
o detengono equidi (Allegato I).

Il  servizio  veterinario deve effettuare verifiche sulla presenza di
farmaci  o  di  sostanze  farmacologicamente  attive  in  azienda. In
particolare  va ricordato che ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 336
e'  vietata  la detenzione in azienda (indipendentemente dalla specie
animale allevata e dalla tipologia) di medicinali contenenti sostanze
beta-agoniste  per  l'induzione della tocolisi. Ai sensi del medesimo
articolo  e'  vietata altresi' la detenzione nelle aziende di animali
da  produzione  di  carne  di medicinali (anche uso umano) contenenti
sostanze  ad  azione  tireostatica, estrogena, androgena o gestagena,
sostanze beta-agoniste nonche' stilbeni, loro sali ed esteri.

Qualsiasi  rinvenimento  di  sostanza  farmacologicamente  attiva  in
allevamento va sanzionata ai sensi dell'articolo 36 del D.L.vo 119/92
che  prevede  il  divieto  di  detenzione  e di somministrazione agli
animali  di  tali  sostanze se non contenute in medicinali veterinari
autorizzati.

Il  servizio  veterinario  provvede quindi alla verifica dei registri
dei trattamenti.

Al  fine  di  promuovere il corretto impiego di medicinali veterinari
presso  gli  allevamenti  il  decreto  legislativo  336/99 prevede la
registrazione  dei  trattamenti  farmacologici eseguiti in azienda in
due appositi registri.

Il  primo registro riguarda i trattamenti di cui agli articoli 4 e 5,
eseguiti  su  animali  d'azienda,  nei quali, in deroga ai divieti di
somministrazione  stabiliti  all'art.  3  del decreto, possono essere
utilizzate  sostanze  ormonali  o  beta-agoniste  a scopo terapeutico
(disfunzioni della fecondita', interruzione di gravidanza, interventi
tocolitici  nei  bovini  e negli equini, affezioni respiratorie negli
equidi)   oppure  a  scopo  zootecnico  (sincronizzazione  del  ciclo
estrale,  embryo-transfer,  inversione  sessuale  negli avannotti con
meno  di  tre  mesi  di  eta').  Entrambi  i tipi di trattamento sono
vietati  negli  animali allevati allo scopo di produrre carne nonche'
in  quelli da riproduzione a fine carriera nella fase di ingrasso (ad
esclusione della tocolisi nella vacca al momento del parto).

In allegato Il si propone un fac-simile del registro di cui sopra. E'
evidente  che  e'  preferibile,  ma non vincolate, che si utilizzi il
formato dei registri proposti in allegato.

I  trattamenti  zootecnici  e  terapeutici devono essere annotati sul
registro   di   cui   all'art.   4   dal   medico   veterinario  che,
contestualmente  alla  somministrazione, annota le varie informazioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo.

Resta  inteso  che  presso  le aziende, anche se autorizzate ai sensi
dell'art.  34  del D.L.vo 119/92, non potranno essere detenute scorte
di tali medicinali veterinari.

Il  secondo  registro, previsto dall'art. 15 (Allegato III), riguarda
invece  altri interventi farmacologici con sostanze diverse da quelle
utilizzate  per  i  trattamenti  di  cui  agli  art. 4 e 5 del D.L.vo
336/92.

L'obbligo di registrazione di tali trattamenti farmacologici riguarda
i  medicinali  veterinari  per  i  quali  e'  richiesta  prescrizione
medico-veterinaria  in  triplice  copia  non ripetibile. Pertanto, la
portata  di  tale  previsione e' di sicuro rilievo in quanto, vengono
coinvolti nell'obbligo di registrazione anche le somministrazioni con
alimenti  medicamentosi  (mangimi  medicati  ottenuti  con premiscele
medicate o prodotti intermedi).

L'art.  15, distingue gli obblighi di registrazione del veterinario e
del  titolare  dell'azienda.  Al primo spetta il compito di annotare,
all'atto  della  visita  in  allevamento:  la  data,  la  natura  dei
trattamenti  prescritti  o  eseguiti,  i  dati  identificativi  degli
animali   trattati   o  da  sottoporre  a  trattamento,  i  tempi  di
sospensione indicati.

Al  secondo spetta invece il compito di annotare sul registro la data
e  la  natura  del trattamento eseguito, nonche', entro le 24 ore, la
data di inizio e di fine del trattamento stesso.

Per  i trattamenti programmati si riporta a titolo di esempio il caso
del  trattamento  antimastitico  in asciutta in cui il veterinario al
momento   di  una  sua  visita  in  azienda  puo'  procedere  ad  una
prescrizione  che  non  necessariamente coincide con il momento della
somministrazione che potra' avvenire in tempi successivi. In tal caso
il  veterinario  al  momento della visita annota sul registro la data
(della  visita)  e  la  natura del trattamento terapeutico prescritto
specificando  anche  il momento della somministrazione (es. asciutta)
nonche'  l'identificazione  degli  animati  da  trattare.  Altri casi
possono essere gli interventi di profilassi nel settore avi-cunicolo.

In  merito alla possibilita' di registrazione computerizzata dei dati
relativi   ai   trattamenti   farmacologici,   questa  potra'  essere
autorizzata alle seguenti condizioni:

1)   utilizzo   di   tabulati   su   modulo   continuo   con   pagine
progressivamente   numerate   e  vidimate  dal  Servizio  Veterinario
dell'ASL competente per territorio;

2)  obbligo  di inserimento dei dati e di stampa delle annotazioni da
riportare sul registro.

In   caso  di  allevamenti  autorizzati  alla  tenuta  di  scorte  di
medicinali  veterinari,  ai sensi dell'articolo 34 del D.L.vo 119/92,
nell'intento  di  semplificare  gli  adempimenti di registrazione che
gravano  sulle  aziende,  si  ritiene possibile l'identificazione del
registro previsto a tal fine con quello previsto dall'articolo 15 del
D.L.vo 336/99 (allegato IV).

In  presenza  del registro aziendale unificato, limitatamente ai casi
di   urgenza   e  previa  autorizzazione  da  parte  del  veterinario
responsabile  delle  scorte che dovra' esserne informato, il titolare
dell'allevamento  potra'  utilizzare  farmaci  prelevati dalle scorte
dell'impianto.   Resta   inteso   l'obbligo,   per   il   veterinario
responsabile   delle   scorte,   di  provvedere  entro  sette  giorni
dall'inizio  del  trattamento,  alla regolarizzazione dell'intervento
tramite annotazione sul registro.

Si  sottolinea  inoltre  come il decreto 336/99, modifichi i tempi di
conservazione dei registri e delle ricette relative ai trattamenti di
cui  agli  artt. 4, 5, e 15 del provvedimento. Questi passano infatti
dai  3  anni  previsti dal decreto ministeriale 28/9/93 "Approvazione
del  modello  di ricetta medico-veterinaria", ai 5 anni stabiliti dal
decreto 336/99.

I  registri  in  questione,  dovranno  inoltre  essere  vidimati  dal
Servizio Veterinario competente per territorio che, nell'ambito della
routinaria  vigilanza  presso  le  aziende, annotera' sugli stessi la
data  dell'avvenuto  controllo. La prestazione per la vidimazione dei
registri  non  e'  soggetti  ad  ulteriore  pagamento  in quanto gia'
coperta dai contributi previsti dal D.L.vo 432/98.

Altra  significativa  novita'  introdotta  dall'art.  15  del decreto
336/99,  e'  dovuta  al  fatto  che  le  ricette  di prescrizione dei
trattamenti  con  alimenti medicamentosi (mangimi medicati), dovranno
ora  essere conservate dall'allevatore per un periodo non inferiore a
5  anni,  diversamente  da quanto stabilito in precedenza con decreto
ministeriale 16 novembre 1993 (fino ad esaurimento del prodotto).

E' opportuno chiarire che la possibilita' di ovviare agli obblighi di
registrazione   secondo  quanto  previsto  dall'art.  4  del  decreto
ministeriale  28/9/93  (approvazione modello di ricetta veterinaria),
viene  meno  anche  in  considerazione  del  fatto  che  il  comma 3o
dell'art.  15  del  decreto  336/99,  dove  viene  data facolta' agli
operatori  di  utilizzare  il registro di cui al D.L.vo 119/92, e' da
intendersi   quale   semplice   trascrizione  del  dettato  normativo
comunitario  (direttiva  96/23/CE - art. 10), che ribadisce l'obbligo
di   annotare,   su  apposito  registro  dei  trattamenti,  l'impiego
aziendale di farmaci veterinari.

Si precisa che devono ritenersi esclusi dall'obbligo di registrazione
su    entrambi   i   registri   i   trattamenti   eseguiti   mediante
somministrazione   di  prostaglandine,  gonadotropine  e  fattori  di
rilascio  delle  gonadotropine  in  quanto  non  soggetti a regime di
dispensazione  con ricetta in triplice copia non ripetibile. Peraltro
tali  principi  attivi  sono inclusi nell'allegato II del Regolamento
comunitario   2377/90  che  comprende  l'elenco  delle  sostanze  non
soggette a un limite massimo di residui.

Oltre  al  controllo  sulla corretta tenuta dei registri e' opportuno
che  il  servizio  veterinario  proceda  ad  una valutazione circa la
frequenza dei trattamenti e l'estensione nell'uso a particolari fasce
omogenee  per  fasi  produttive della somministrazione di farmaci che
potrebbero  far  presumere  un  uso  auxinico  o  piu'  facilmente di
"copertura" di altre sostanze.

E'  auspicabile che le Regioni adottino un sistema di rilevazione dei
trattamenti  farmacologici  eseguiti  in allevamento attivando flussi
informativi  adeguati  in collaborazione con le Aziende USL (Allegato
V).

5. Verifiche presso gli stabilimenti

Un  cenno  merita l'eventualita', dell'esistenza di figure intermedie
tra l'allevatore e il macellatore; infatti, in particolare in caso di
macellazioni  in  conto  terzi  assume  particolare rilievo la figura
dell'intermediario   ovvero  di  colui  che  acquistati  gli  animali
dall'allevatore  sceglie  l'impianto di macellazione di destino degli
animali.  In  tale  caso,  appare  evidente che anche detta figura e'
coinvolta,  al  pari  del macellatore e dell'allevatore, nell'attento
rispetto dei divieti stabiliti all'articolo 3 del D.L.vo 336.

5 a Autocontrollo

   Uno  degli aspetti innovativi del D.L.vo 336/99 e' quello relativo
all'autocontrollo  e alla corresponsabilita' degli operatori. Infatti
l'art.  14  del  D.L.vo  estende  in  modo  sostanziale  l'obbligo di
verifica  della  qualita'  igienica  dei  prodotti  in relazione alla
presenza  di  residui  coinvolgendo,  oltre  agli allevatori, anche i
responsabili degli impianti di macellazione e di prima trasformazione
dei prodotti di origine animale.

   Questi  devono adottare un piano di autocontrollo aziendale che ha
tre finalita':

a)   accettare,   nel   corso  di  forniture  dirette  o  tramite  un
intermediario,  soltanto  gli  animali per i quali l'allevatore abbia
garantito che i tempi di sospensione siano stati rispettati;

b) accertare che gli animali d'ingrasso introdotti nello stabilimento
non  contengano  residui superiori ai limiti massimi consentiti e che
non siano stati trattati con sostanze o prodotti non autorizzati;

c) assicurare che nello stabilimento vengano introdotti solo prodotti
di  origine  animale  che  non contengano residui superiori ai limiti
massimi  consentiti  e non presentino alcuna traccia di sostanze o di
prodotti non autorizzati.

   In  relazione  alla  rilevanza  di  questa  innovazione si ritiene
indispensabile fornire alcuni indirizzi applicativi.

Campo   di   applicazione.   L'obbligo   di   adottare  il  piano  di
autocontrollo  ai  sensi  del  D.L.vo  336/99  fa capo a tutte quelle
attivita'  che  effettuano  la trasformazione di prodotti agricoli di
origine  animale  in  alimenti  destinati all'alimentazione umana; in
particolare rientrano in questa categoria:

- i macelli per le carni,

- gli stabilimenti di trattamento e di trasformazione che ricevono il
latte crudo dalle aziende di produzione,

-  i  centri  di imballaggio e gli stabilimenti di sgusciatura per le
uova,

-  i  macelli,  i  depositi  e  gli  stabilimenti  di  preparazione e
trasformazione    di    prima    destinazione    per    i    prodotti
dell'acquacoltura,

- i laboratori di smielatura per il miele.

Tutte  le  altre  attivita' che si riforniscono da questi impianti di
prima  trasformazione (come ad esempio i laboratori di sezionamento e
di  produzione  di  preparazioni di carne, i laboratori di prodotti a
base   di   carne,  ecc.)  pur  non  avendo  l'obbligo  di  applicare
direttamente quanto prescritto dall'art. 14 del D.L.vo 336/99 devono,
in  ogni  caso,  all'interno  del  proprio  sistema  di autocontrollo
prevedere   una  procedura  per  la  verifica  dell'applicazione  del
suddetto articolo da parte dei propri fornitori.

In  tal  senso,  pare opportuno, sottolineare come tutte le attivita'
sopra  descritte  siano gia' tenute all'applicazione di un sistema di
autocontrollo  ai  sensi  delle  varie  normative  verticali  (D.L.vo
286/94,  D.P.R.  495/97,  D.P.R. 309/98, D.P.R. 54/97, D.L.vo 537/92,
D.L.vo  531/92, D.L.vo 65/93) o ai sensi del D.L.vo 155/97; pertanto,
quanto  previsto  dal  D.L.vo  336/99  deve  essere  inteso  come una
integrazione  del  sistema  di autocontrollo gia' messo in atto dalle
imprese alimentari.

Modalita'  di  applicazione. Fermi restando i principi generali sulle
modalita' di applicazione dei sistemi di autocontrollo indicati nella
Circolare del Ministero della Sanita' 7 agosto 1998, n. 11 si ritiene
opportuno fornire le seguenti indicazioni operative:

-  il  comma  6  dell'art.  15  del  D.L.vo conferma l'obbligo per il
titolare degli allevamenti, o suo delegato, di inviare gli animali al
macello scortati da una dichiarazione che, fra l'altro, deve indicare
il  rispetto dei tempi di sospensione previsti a seguito di eventuali
trattamenti   farmacologici;  l'acquisizione  di  tale  dichiarazione
fornisce  le  garanzie previste dal punto a) del comma 2 dell'art. 14
del   D.L.vo.  Per  gli  animali  da  macello  provenienti  da  Paesi
Comunitari  o  Terzi,  per  i  quali  non  sussiste  l'obbligo  della
dichiarazione  di  scorta,  il  responsabile  dello stabilimento deve
prevedere   nel  piano  di  autocontrollo  procedure  tali  da  poter
dimostrare  che,  per  gli  stessi,  l'allevatore  abbia garantito il
rispetto dei tempi di sospensione;

- l'accertamento negli animali introdotti nel macello dell'assenza di
residui  superiori  ai  limiti  massimi  consentiti e dell'assenza di
trattamenti  con  sostanze o prodotti non autorizzati non deve essere
inteso  come  un  obbligo  di  esecuzione  sistematica  di analisi di
laboratorio; si ritiene, infatti, che il sistema di autocontrollo pur
prevedendo  anche  l'esecuzione  di  un  certo  numero  di  controlli
analitici  che  dovranno  essere calibrati in ogni singola realta' in
relazione  alla  quantita'  ed  alla tipologia di animali che vengono
macellati  debba  basarsi, soprattutto, su una accurata selezione dei
fornitori  e  su  un'attenta  valutazione delle caratteristiche degli
animali che pervengono al macello; in tal senso si dovra' tener conto
degli   indicatori   illustrati,   per  il  controllo  ufficiale,  al
successivo punto 5 b;

-  anche  i  responsabili  degli stabilimenti di prima trasformazione
devono  prevedere  all'interno  del loro sistema di autocontrollo una
adeguata  selezione  dei fornitori in base alle garanzie sul rispetto
dei limiti di residui nei prodotti commercializzati; questa selezione
potra'  essere supportata da una verifica a campione mediante analisi
di laboratorio del rispetto di questi limiti.

In  tutti  i  casi  in cui dall'attuazione dell'autocontrollo dovesse
emergere  una  irregolarita'  in  merito  alla presenza di residui il
responsabile  dello  stabilimento deve escludere dalla macellazione o
dalla  produzione  di  alimenti  destinati  al  consumo umano sia gli
animali-vivi  al macello che i prodotti introdotti negli stabilimenti
di  prima  trasformazione  (carne,  latte,  uova,  miele  e  prodotti
dell'acquacoltura).

Inoltre  il  responsabile  dello  stabilimento  deve  tempestivamente
informare  di  ogni  irregolarita' il Servizio Veterinario competente
per  l'esecuzione dei successivi controlli ufficiali sulle aziende di
origine  degli animali risultati irregolari anche alla luce di quanto
previsto dagli artt. 27 e 3.3 del D.L.vo 336/99.

   Il   responsabile  dello  stabilimento,  inoltre,  deve  tenere  a
disposizione  dell'Autorita'  di  controllo  tutta  la documentazione
relativa  alle  procedure  di  controllo  adottate,  ai risultati dei
controlli   stessi   e   alle   azioni  messe  in  atto  in  caso  di
irregolarita'.

   Il  comma 4 dell'art. 14 del D.L.vo n. 336/99 prevede l'emanazione
da  parte  del  Ministero  della sanita' di concerto con il Ministero
delle  politiche  agricole  di  linee  guida  per  l'esecuzione della
sorveglianza  sulla  filiera  produttiva;  e'  opportuno chiarire, al
proposito,  che l'obbligo di esecuzione dell'autocontrollo, stabilito
al  comma  2  dell'art.  14  del  D.L.vo  336/99, si applica anche in
assenza di queste linee guida.

5 b Impianti di macellazione

Presso  gli  impianti  di  macellazione  devono  essere  effettuati i
seguenti controlli:

- Corretta identificazione degli animali al macello.

-  Presenza  della  dichiarazione  dell'allevatore  conforme a quanto
previsto dall'art. 15 del D.L.vo 336/99 riportante, in particolare, i
marchi  di identificazione degli animali destinati alla macellazione;
si 	ritiene che l'arrivo al macello di numerose partite di animali da
uno   stesso   allevamento  intensivo  senza  alcuna  indicazione  di
trattamenti  terapeutici  possa  essere motivo per l'effettuazione di
specifiche verifiche presso l'allevamento stesso per il controllo del
rispetto di quanto prescritto dal D.L.vo 336/99.

-  ISPEZIONE  ANTE  MORTEM.  Devono  essere  valutati  tutti  i segni
indicatori  che  possono far sospettare un trattamento illecito, come
quelli sotto indicati:

-  trattamento  con  (-agonisti:  nervosismo, disturbi della postura,
tremori e disturbi respiratori quali dispnea ed atteggiamenti di fame
d'aria.  Rialzo  della  temperatura  corporea  dovuto  alla lipolisi.
Possibili  colpi  di  calore  ed  anche  morti  improvvise. Stato del
sensorio:  animali  tranquilli,  con  manifestazioni parossistiche se
eccitati. Stato di nutrizione: ipertrofia del posteriore in razze non
specializzate  per la carne, con contemporanea riduzione dei depositi
adiposi, specie alla base della coda;

trattamento  con  sostanze  ad azione estrogena: edema vulvare spesso
associato a prolasso vaginale, sviluppo mammario con allungamento dei
capezzoli  ed  eventuale  presenza  di  secrezione  lattea in animali
impuberi  di  sesso femminile. Nei maschi si possono osservare volume
ridotto dei testicoli ed aumentato volume dei capezzoli.

trattamento  con  cortisonici:  sviluppo di infezioni latenti a causa
dello stato di immunodepressione. Presenza di emorragie e diarrea con
melena;

ISPEZIONE    POST    MORTEM.    Possono    essere   rilevati   quadri
anatomo-patologici  riferibili  a trattamenti illeciti pregressi o in
corso.  Occorre,  quindi,  effettuare  accuratamente i seguenti esami
ispettivi:

disposizione  del  grasso  sulla  carcassa:  diminuzione  del tessuto
adiposo   sottocutaneo   senza   modificazioni  del  tessuto  adiposo
intramuscolare   (marezzatura)   sono   osservabili   in   seguito  a
trattamento con (-agonisti;

trachea:  l'appiattimento  della  cresta tracheale (bovini) induce il
sospetto  di  trattamento  con  agonisti  che,  agendo  sulle cellule
muscolari  liscie,  causano  rilassamento  della  muscolatura liscia,
specie dell'albero bronchiale;

timo:  il  trattamento  con cortisonici eseguito fraudolentemente nei
vitelli  all'ingrasso,  provoca  un'accentuata  atrofia  timica (e di
altri  organi  linfatici). L'atrofia timica, da non confondere con la
normale  involuzione dell'organo dopo la puberta', e' contraddistinta
da  riduzione di volume ed infiltrazione adiposa fino alla scomparsa,
in  taluni casi, del tessuto ghiandolare sostituito completamente dal
tessuto  adiposo.  Nel  trattamento  con  clenbuterolo e' presente un
aumento del volume del timo;

midollo  osseo:  anche  a  carico  del midollo osseo (ossa lunghe) e'
riscontrabile  atrofia  con  presenza predominante di tessuto adiposo
nella porzione diafisaria, in seguito a trattamento con cortisonici;

surrene:  la ghiandola appare tumefatta, edematosa, con aumento della
midollare   e   riduzione   della   corticale   nel  trattamento  con
cortisonici.  Nei vitelli il peso della ghiandola risulta inferiore a
5 g e nei bovini di 15-18 mesi inferiore a 10 g. Talora sono presenti
piccole emorragie;

carcassa:  il  trattamento  prolungato  con (-agonisti nel periodo di
finissaggio determina un progressivo impoverimento di glicogeno nelle
masse   muscolari   con   conseguente  insufficiente  acidificazione.
Fragilita' ossea (costole) ed osteoporosi in seguito ad assunzione di
cromo organico;

tiroide:  la  ridotta presenza di ormoni tiroidei in circolo, causata
dalla  somministrazione di sostanze ad attivita' antitiroidea stimola
la secrezione dell'ormone tireotropo (TSH) con conseguente iperplasia
della  tiroide.  Nel  vitello  il  peso  normale  e'  11-14 g; valori
superiori a 35-55 g sono stimabili sospetti. Nell'adulto il peso puo'
raggiungere,   nei   casi   piu'  eclatanti,  valori  di  400-500  g.
Sull'animale  macellato  sono,  inoltre, riscontrabili replezione dei
prestomaci  e  dell'intestino  per  ridotta  peristalsi intestinale e
ritenzione idrica nel tessuto cutaneo e muscolare;

ovaio,   utero   e   testicolo:  le  manifestazioni  piu'  importanti
consequenziali   a  trattamento  con  sostanze  ad  azione  estrogena
interessano l'apparato genitale, soprattutto dell'animale impubere.

Nelle  vitelle  si  osserva  aumento in volume dell'utero ed atrofia,
ovarica;  nei maschi ipoplasia testicolare e degenerazione. L'atrofia
ovarica   viene   osservata   anche   in   seguito   a  contemporanea
somministrazione di estrogeni e testosterone.

-  A  SUPPORTO  DELL'ESAME  ISPETTIVO  POSSONO  ESSERE  EFFETTUATI  I
SEGUENTI ESAMI:

esame  istologico della tiroide: il reperto istologico nei bovini non
trattati con tireostatici presenta follicoli ghiandolari rivestiti da
cellule  epiteliali  piatte  o  cubiche.  Nei  soggetti  trattati  le
alterazioni     istopatologiche     dell'epitelio    variano    dalla
proliferazione  con  formazioni  cellulari  di  aspetto papillare o a
cuscinetto  associate  a  deplezione  della sostanza colloidale, alla
proliferazione  pluristratificata che, nei casi piu' gravi, determina
la scomparsa del lume follicolare;

esame  istologico  delle  ghiandole  surrenali:  la  zona fascicolata
(deputata  alla  sintesi  di  glicocorticoidi)  e  la zona reticolare
(deputata  alla  produzione  di  steroidi  di  tipo  sessuale)  della
corticale  del  surrene si presentano ridotte rispetto alla norma, in
seguito  a  trattamenti  con  cortisonici.  La midollare presenta uno
stato di edema diffuso;

esame  istologico  delle  ghiandole  sessuali secondarie: permette di
evidenziare  anche  una  pregressa  somministrazione  di  sostanze ad
attivita'  estrogena.  Nei  maschi vengono interessate le vescichette
seminali,  le ghiandole bulbouretrali e, soprattutto, la prostata. La
risposta  positiva  e' caratterizzata da proliferazione dell'epitelio
ghiandolare  con  conseguente  riduzione  del lume alveolare, seguita
dalla  fase di metaplasia caratterizzata da sostituzione totale delle
cellule  epiteliali  cubiche  secernenti  con cellule piatte spinose.
Anche nelle femmine si riscontrano pluristratificazione delle cellule
ghiandolari   e   metaplasia   squamosa   a  carico  delle  ghiandole
vulvo-vaginali del Bartolino;

esame istologico del fegato con evidenziazione del glicogeno mediante
colorazione  PAS  +:  il  trattamento  prolungato  con ( mimetici nel
periodo  del finissaggio determina un progressivo impoverimento delle
riserve  di  glicogeno presenti nel fegato, mentre il trattamento con
glicocorticoidi ne determina l'accumulo;

Misurazione  del  pH  delle carni: valori indicativi di insufficiente
acidificazione   possono   indurre   sospetto   di   trattamento  con
(-agonisti.

-   Durante  l'attivita'  di  vigilanza  si  dovra',  inoltre,  porre
attenzione  alla corretta predisposizione ed attuazione del programma
di  autocontrollo  previsto  dall'art.  14  del  D.L.vo  336/99 e, in
particolare,  alle  procedure  messe  in atto in caso di riscontro di
irregolarita'.

-  Per la ricerca dei residui di contaminanti ambientali e' opportuno
individuare  gli  animali da sottoporre a campionamento valutando, se
possibile,  la  collocazione  eco-ambientale dell'azienda di origine:
verranno  prese  in  considerazione  soprattutto le aziende collocate
nelle  vicinanze  di  grossi  insediamenti  industriali  (ricerca  di
cadmio,  PCB,  ecc.),  di  inceneritori  (diossine  e PCB), di grosse
arterie stradali (piombo).

Nella  tabella 1 allegata, vengono schermatizzati esami indicativi di
possibili trattamenti illeciti.
---->   Vedere tabelle di pagg. 14 -15    <----


5 c Stabilimenti di prima trasformazione

   In   questi  stabilimenti  i  controlli  ufficiali  da  parte  del
Veterinario     Ufficiale     sono    indirizzati    alla    verifica
dell'autocontrollo  messo in atto dal responsabile dello stabilimento
ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo 336/99 e all'esecuzione di ulteriori
accertamenti.

   Per quanto riguarda le verifiche dell'autocontrollo si ricorda che
tutti  questi stabilimenti sono gia' da tempo tenuti all'applicazione
di  un  piano  di  autocontrollo  come previsto dalle varie normative
verticali;   pertanto  il  Veterinario  Ufficiale  nell'ambito  delle
verifiche  gia'  programmate  di tali piani deve effettuare periodici
controlli volti ad accertare:

-   la  corretta  predisposizione  del  piano  di  autocontrollo  con
particolare  attenzione  alla  presenza  dei  residui nei prodotti di
origine animale utilizzati nello stabilimento;

-  la  corretta  attuazione delle procedure di controllo previste nel
piano;

-  la  corretta  applicazione  delle  procedure  previsto  in caso di
riscontri di irregolarita' dei prodotti;

-   la  sistematica  comunicazione  delle  irregolarita'  riscontrate
all'Autorita' Sanitaria.

Gli  ulteriori  controlli  ufficiali  effettuati  ai sensi del D.L.vo
336/99,  delle normative verticali nonche' del D.L.vo, 123/93 saranno
programmati   in   base   alle   caratteristiche   produttive   dello
stabilimento,  alla  validita'  del sistema di autocontrollo messo in
atto dal responsabile dello stabilimento e ai risultati dei controlli
negli anni precedenti.

6 Analisi

   Il  decreto  legislativo 336/99 prevede al capo IV le modalita' di
esecuzione  dei controlli ufficiali, dedicando particolare attenzione
alle  verifiche di filiera nel comparto zootecnico e relativo indotto
in  caso  di  sospetto  o di accertamento di trattamenti illeciti. Un
commento merita la previsione dell'art. 20 comma 2 che stabilisce, in
caso   di  positivita'  con  metodo  di  screening  per  le  sostanze
dell'allegato 1 - categoria A, l'obbligo di procedere ad un ulteriore
esame  di  conferma da eseguire presso lo stesso laboratorio o presso
un altro laboratorio autorizzato.

Questa procedura, volta a fornire ulteriori garanzie sull'operato del
Servizio  Sanitario  Nazionale,  costituisce anche una maggior tutela
nei confronti delle aziende controllate.

Per  contro  si  evidenziano  alcuni problemi applicativi che e' bene
chiarire.

In  primo  luogo  va  detto  che  a  seguito  della prima positivita'
ottenuta con metodo di screening, gli organi prelevatori e gli uffici
regionali  o  provinciali  di coordinamento del P.N.R., devono essere
tempestivamente  informati  dell'esito  degli  esami  di laboratorio.
Questo  consentira', nel periodo di completamento della prima analisi
con il metodo di conferma, di avviare quelle attivita' di vigilanza e
quegli  approfondimenti  previsti  dagli  artt.  18  e 21 del D. Lgs.
336/99.

Anche  i  risultati  delle  analisi  di  conferma per i residui della
categoria  A,  vanno  comunicati,  a cura dei laboratori, agli uffici
Regionali o Provinciali di coordinamento del P.N.R..

Questi  Enti potranno infatti organizzare al meglio, anche attraverso
l'attivazione  del  NORV,  le  successive  indagini  sul  territorio,
soprattutto  in  caso  di  aziende con unita' produttive dislocate in
diverse ASL (es. soccide).

Stessa  necessita' nasce da eventuali riscontri di positivita' presso
macelli o impianti di trasformazione dei prodotti di origine animale.

Puo'  accadere  infatti  che  animali macellati o prodotti di origine
animale  positivi ai controlli ufficiali, provengano da allevamenti o
impianti posti sotto la competenza di altre ASL.

In    questi    casi    risulta   estremamente   importante   avviare
tempestivamente  le indagini di filiera coinvolgendo i vari referenti
istituzionali.

Sempre  in tema di controlli ufficiali previsti all'art. 20 del D.Lgs
336/99,  si  ricorda  che,  in caso di contestazione dei risultati di
laboratorio  (comma  V),  vale  a  dire  di  richiesta  di  revisione
d'analisi   da   parte   dell'interessato,   le   previste   sanzioni
amministrative varino contestate tenuto conto dei seguenti criteri:

a)  rinuncia  o  mancata  presentazione dell'istanza di revisione nei
termini  previsti  all'art. 15 della Legge 24/11/81 n. 689 (15 giorni
dalla notifica della positivita').

In questo caso deve essere avviato, con immediatezza, il procedimento
per contestare agli interessati le relative sanzioni amministrative;

b) presentazione di istanza di revisione nei termini di legge.

In  questo  caso,  i termini per il pagamento in misura ridotta delle
sanzioni   amministrative  pecuniarie,  che  devono  comunque  essere
contestate   ai   trasgressori  entro  i  previsti  90  giorni  dalla
comunicazione  dell'esito  delle  analisi di prima istanza, decorrono
dalla data di notifica agli interessati del risultato dell'analisi di
revisione (ovviamente solo in caso di riconferma della positivita').

Dell'avvenuta irrogazione delle sanzioni amministrative, se collegate
a   violazioni   di   natura   penale,  deve  essere  data  immediata
comunicazione alla competente Procura della Repubblica.

In proposito si rileva l'importanza di mantenere stretti contatti con
l'autorita'  giudiziaria  anche  al  fine  di  fornire,  agli  organi
inquirenti, i necessari elementi di valutazione sul rischio sanitario
dovuto alla presenza di residui tossici nelle produzioni animali.

Si  ricorda inoltre che spetta agli organi di controllo verificare il
rispetto,  ad  opera  dei ricorrenti, delle procedure previste per la
richiesta della revisione di analisi.

In particolare dovra' essere preventivamente accertata la rispondenza
dei termini di tempo per la presentazione dell'istanza di revisione e
la congruita' dell'importo versato.

A questo riguardo si precisa che le spese sono completamente a carico
dei  richiedenti  in  quanto  l'art. 14 del D.P.R. 21/9/94 n. 754, ha
stabilito  che  gli importi dovuti per le analisi di revisione devono
essere  versati......."  senza  farsi  luogo a rimborso alcuno". Cio'
significa  che  le somme previste coprono essenzialmente il costo del
servizio,  e non vengono in alcun caso (conferma o non conferma delle
positivita') restituite agli interessati.

Sempre  l'art.  14 del D.P.R. n. 754/94 stabilisce che le prestazioni
dell'Ente  incaricato  all'esecuzione  delle  analisi  di  revisione,
vengano  rese  solo  in  seguito al pagamento delle tariffe indicate.
Attualmente  l'importo dovuto per le analisi di revisione su prodotti
alimentari  o  di  interesse  sanitario  e'  fissato in £ 1.100.000 a
campione - D.M. 6 marzo 2000 - G.U. n. 70 del 24/3/00.

7. Campionamento statisticamente significativo

Nel  caso  venga  confermato  il trattamento illecito, vanno adottati
integralmente  i  provvedimenti  previsti  dall'art.  22  del  D.Lgs.
336/1999 che prevedono:

    -  il  sequestro  dell'allevamento  oggetto  d'indagine  e  delle
    aziende ad esso collegate;

    -  l'identificazione  con  contrassegni  ufficiali  degli animali
    presenti nella/e azienda/e sotto sequestro;

    -  il  prelievo  in azienda di campioni ufficiali statisticamente
    significativi.

Per   quanto   riguarda  quest'ultimo  aspetto  valgono  le  seguenti
considerazioni:

    -  e'  importante anzitutto garantire la corretta identificazione
    della  partita  oggetto  del campionamento che, in accordo con la
    definizione  del  D.Lgs.  336/1999,  deve essere costituita da un
    gruppo  di animali della stessa specie e fascia di eta', allevati
    nella  medesima  azienda,  nel  medesimo  tempo  ed in condizioni
    uniformi  di  allevamento.  Laddove  siano  presenti  in  azienda
    partite  distinte  di  animali  da  sottoporre  ad indagine, tali
    partite devono essere oggetto di campionamenti distinti.

    -  L'elaborazione  del  piano di campionamento deve quindi tenere
    conto  del  numero  di  animali costituenti la partita (N) e deve
    basarsi  sulla  corretta definizione dell'obiettivo dell'indagine
    che,  nel  caso  in questione, e' l'individuazione di trattamenti
    illeciti  in  azienda e la stima della prevalenza (percentuale di
    animali   sottoposti   a   trattamento   illecito  nella  partita
    esaminata).

    I  parametri  da  stabilire  per la definizione della numerosita'
    campionaria  (n = numero di unita' campionarie da prelevare dalla
    partita)  sono  il livello di confidenza (il grado di veridicita'
    del  valore  della prevalenza stimata) e l'errore massimo ammesso
    nella stima della prevalenza.

    In  particolare,  fissato un livello di confidenza del 95% ed, un
    errore  del  10%  nella  stima  della  prevalenza,  e'  possibile
    ricavare la numerosita' campionaria dall'allegato VI.

    Esempio.

    In  seguito  a  conferma di trattamento illecito in cui il gruppo
    sospetto di trattamento (es. per fase produttiva analoga a quella
    dell'animale  trattato)  e' costituito da 1.000 animali, si rende
    necessario      procedere      al     sequestro     dell'azienda,
    all'identificazione  con  contrassegno  ufficiale  degli  animali
    costituenti  la  partita  ed al prelievo di campioni ufficiali in
    numero statisticamente significativo.

    Il  numero  di unita' campionarie da prelevare dalla partita puo'
    ottenersi  dall'Allegato  VI, ed e' pari a 88. Se almeno la meta'
    dei  campioni  risulta  positiva  si  disporra' l'abbattimento di
    tutti gli animali sospetti presenti in azienda.

Tale  modalita'  di  campionamento  e'  consigliabile venga applicata
anche  a seguito di un sospetto di trattamento illecito nella fase di
completamento  dell'analisi  (ad  esempio a seguito di positivita' al
test  di  screening). In questo caso si devono porre sotto sequestro,
qualora  non  lo  fossero, solo gli animali appartenenti alla partita
oggetto di campionamento.

Restando  agli  interventi  di competenza del S.S.N., si demanda alle
Regioni  e  Province  Autonome,  una  volta  accertata  la  capacita'
ricettiva  dei  laboratori,  la  possibilita' di definire frequenze e
casi in cui procedere, fin dal primo controllo ufficiale, al prelievo
di  campioni statisticamente rappresentativi. E' infatti noto come, a
seguito del primo controllo, vengano immediatamente sospesi eventuali
trattamenti illeciti.

Le successive verifiche disposte presso le aziende risultate positive
hanno  infatti,  nella  stragrande  maggioranza  dei casi, dato esito
negativo.

Questa  strategia  di  intervento, se oculatamente utilizzata, potra'
rendere piu' efficaci i controlli ufficiali.

8.  Provvedimenti  da  adottare  in  caso  di conferma di trattamento
illecito

   Qualora  in  seguito  ad  un  prelievo di campioni ufficiali venga
confermato un trattamento illecito, gli animati riconosciuti positivi
devono   essere   macellati   ed   inviati  ad  uno  stabilimento  di
trasformazione   ad  alto  rischio  (D.Lgs  n.  508/92)  senza  alcun
indennizzo o altra forma compensatoria a favore dell'interessato.

Per trattamento illecito si intende l'utilizzo di sostanze o prodotti
non  autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o
a  condizioni  diversi  da quelli previsti dalle vigenti disposizioni
(art. 1 - comma 3, lettera g - D.Lgs 336/99).

Per sostanze o prodotti non autorizzati devono intendersi le sostanze
farmacologicamente  attive  il  cui impiego nel settore zootecnico e'
vietato (es. sostanze anabolizzanti, sostanze dell'allegato 4 Reg. CE
2377/90   e   succ.  mod.),  oppure  le  sostanze  (es.  antibiotici,
chemioterapici,  antiinfiammatori,  additivi,  ecc.) che, pur ammesse
come  impiego  nel settore zootecnico, non vengono somministrate agli
animali   attraverso   specialita'   medicinali   o   altri  prodotti
regolarmente autorizzati.

Per   sostanze  o  prodotti  autorizzati  devono  invece  intendersi:
medicinali   veterinari,   mangimi   medicati,   prodotti  intermedi,
premiscele  medicate o di additivi, additivi zootecnici; regolarmente
in commercio e destinati all'impiego negli animali.

A  chiarimento inoltre di alcuni dubbi interpretativi, si precisa che
l'uso   di   medicinali   veterinari  autorizzati  contenenti  ormoni
corticoidi,  non  ricade  nel  divieto  di  somministratone stabilito
all'art.  3  del  D.Lgs  336/99. Infatti, tali prodotti, generalmente
utilizzati  negli  animali  come  antiinfiammatori,  se somministrati
secondo  le  indicazioni  terapeutiche  non  svolgono alcun l'effetto
anabolizzante"  zootecnicamente  rilevabile.  Il  loro impiego non e'
quindi  soggetto  ai vincoli di utilizzo in deroga previsti artt. 4 e
del D.Lgs 336/99.

Tornando ai provvedimenti da adottare, nell'eventualita' risultassero
positivi  almeno  la  meta'  dei  prelievi  costituenti  il  campione
statisticamente   rappresentativo,  tutti  gli  animali  sospetti  di
trattamento  illecito  presenti in azienda dovranno essere abbattuti.
Gli animali sospetti di trattamento illecito sono quelli appartenenti
al   gruppo   preso   a   riferimento   per   calcolare  il  campione
statisticamente rappresentativo.

Il   veterinario  ufficiale  dell'impianto  di  macellazione,  quando
dispone  di elementi che gli consentono di concludere che gli animali
presentati   hanno   subito   un  trattamento  illecito,  ne  dispone
l'abbattimento  e  l'invio  alla distruzione o, se consentito, ad uno
stabilimento di trasformazione ad alto rischio (art. 26 comma 3 D.Lgs
336/99).

Per  la  spedizione  al  macello degli animali positivi o sospetti di
positivita',  vanno  rispettate  le  procedure  di invio in regime di
sicurezza, quali la preventiva comunicazione dell'inoltro dei capi al
veterinario  ispettore  dell'impianto;  la  piombatura  del  mezzo di
trasporto;  la  compilazione dei documenti di scorta (mod 4) ai quali
deve  essere  allegato  il  verbale di sequestro degli animali emesso
dalla competente autorita'.

Per un periodo di 12 mesi dall'accertamento del trattamento illecito,
le  aziende  interessate  e  quelle  collegate vanno sottoposte ad un
controllo  ufficiale piu' rigoroso per prevenire il possibile impiego
di  sostanze  vietate.  Medesimi  controlli dovranno essere riservati
alle  aziende ed agli stabilimenti che forniscono animali ed alimenti
zootecnici   all'azienda   sottoposta   ad  un  regime  di  vigilanza
supplementare.

Resta  inteso  che  i provvedimenti restrittivi, quali l'abbattimento
coattivo  degli  animali positivi o sospetti di positivita', dovranno
essere  adottati  solo in caso di mancata contestazione delle analisi
di  prima  istanza  a  cura  degli  interessati. In caso contrario si
dovra'  attendere l'esito della revisione d'analisi. Ovviamente se e'
stata  presentata denuncia all'autorita' giudiziaria, ogni intervento
sull'azienda  interessata  va  concordato  con  la competente Procura
della Repubblica.

9.  Provvedimenti  in  caso  di  superamento  dei  livelli massimi di
residui consentiti.

Nell'eventualita' venga accertato, a seguito dei controlli ufficiali,
il  superamento  dei  livelli  massimi  di  residui consentiti, vanno
adottati,  oltre  alle misure sanzionatorie del caso, i provvedimenti
elencati all'art. 23 del decreto legislativo 336/99 e cioe':

1)  indagini  presso  l'azienda  di  provenienza  degli animali o dei
prodotti  di  origine  animale  al fine di accertare le cause di tale
superamento;

2)  eventuale divieto di spostamento dall'azienda degli animali o dei
prodotti  aziendali  per  un  periodo di tempo ritenuto sufficiente a
prevenire rischi per la salute pubblica;

3)  in  caso di infrazioni ripetute: un controllo piu' rigoroso sugli
animali  e  sui  prodotti di origine animale per un periodo di 6 mesi
con  sequestro delle carcasse e dei prodotti in attesa degli esiti di
laboratorio. Nell'eventualita' di riscontri positivi (superamento dei
livelli  consentiti);  il  ritiro  dal consumo alimentare umano delle
carcasse e dei prodotti aziendali per essere destinati al trattamento
in un impianto 508/92.

10.  Sistema  sanzionatorio:  innovazioni  normative introdotte dalla
legge di depenalizzazione (D.Lgs 507/99)

   A  seguito  dell'entrata  in vigore del decreto legislativo 507/99
(15  gennaio 2000), il sistema sanzionatorio previsto prima dal D.Lgs
118/92,  poi  dal D.Lgs 336/99, ha subito notevoli modificazioni. Per
una   completa   valutazione  del  nuovo  assetto  normativo,  merita
considerare  che  il  decreto  legislativo  336/99  e' stato inserito
nell'elenco  delle  norme  depenalizzate  su  concorde  parere  delle
Commissioni  parlamentari  delle  due Camere. Tale decisione e' stata
motivata,    come   riportato   nella   relazione   introduttiva   al
provvedimento, dal fatto che anche altre norme, quali la legge 281/63
- i decreti legislativi 27 gennaio 1992 n. 119 - e 3 marzo 1993 n. 90
-  che  avrebbero  potuto  ingenerare  dubbi sulla loro attinenza con
provvedimenti riguardanti gli alimenti, sono stati invece inseriti in
elenco, trattandosi:.........." di norme sostanzialmente omogenee che
riguardano  l'alimentazione o la cura degli animali vivi, finalizzate
ad  evitare  la  presenza di residui indesiderati nei prodotti che ne
derivano".  Per  queste ragioni il legislatore ha ritenuto ampiamente
legittima     l'inclusione    dei    citati    provvedimenti    nella
depenalizzazione,   tenuto   anche   conto   del:........."  corrente
orientamento  giurisprudenziale  che riconduce l'animale (anche vivo)
al  concetto  di  sostanza  alimentare o destinata all'alimentazione"
(vedi  sent.  C.  Cass.  Sez. VI pen. - 1392 dell'1/10/1993; sent. C.
Cass  Sez.  III  pen. 2007 del 29/9/94; - sent. C. Cass. Sez III pen.
19/6/98).

Nello  svolgimento  delle  attivita'  di controllo si dovra' pertanto
tener  conto  di  questi  principi  fondamentali  e del fatto che gli
articoli  5,  6, 12 della legge 283/62 sono stati volutamente esclusi
dalla depenalizzazione.

A  questo  riguardo  va  ancora  aggiunto  che  l'applicazione  della
sanzione  penale  deve  aver  luogo  anche  in deroga al principio di
specialita' stabilito all'art. 9 della legge 24/11/1981 n. 689.

A  stabilire la prevalenza delle norme penali (anche se non speciali)
e'  l'art.  95  del  decreto legislativo 507/99, che ha modificato il
terzo  comma  dell'art. 9 della legge 689/81, al quale si rimanda per
una attenta lettura.

Gestione  del  contenzioso  amministrativo  e  penale  per situazioni
pregresse.

Con  l'entrata  in  vigore  del  D.Lgs  507/99  si  e' determinata la
necessita'   di   dirimere   situazioni  pregresse,  ancora  in  fase
istruttoria, che vanno affrontate tenuto conto dei seguenti elementi:

a) violazioni amministrative:

- nel caso di fatti sanzionati in via amministrativa, si ricorda che,
con  riferimento  alla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass.
Pen.  sez.  un.,  29/01/94 n. 890) trova applicazione, in mancanza di
norme  derogatorie,  la  norma in vigore al momento della commissione
del  fatto,  anche  se,  in  ipotesi,  quella  successiva  fosse piu'
favorevole (irretroattivita');

b) violazioni depenalizzate:

-  nel  caso  invece  di  fatti  prima  sanzionati  penalmente ed ora
depenalizzati  dal  D.Lgs  507/99,  trova  applicazione, anche per le
violazioni  commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del
citato   provvedimento   (15   gennaio   2000),   la  nuova  sanzione
amministrativa (retroattivita').

Quanto sopra e' stabilito all'art. 100 del decreto legislativo 507/99
al quale si rimanda per una completa lettura.

A   titolo   puramente   indicativo   e  nell'intento  di  uniformare
l'applicazione sul territorio nazionale della vigente normativa, sono
state  predisposte  le  allegate tabelle riassuntive delle principali
violazioni  al  D.Lgs  336/99  e  del  regime sanzionatorio previsto,
(allegato VII).

11. Spese a carico dei trasgressori (art. 30 D.Lgs. 336/99)

Il  D.Lgs.  336/99  prevede  all'art.  30 che, in caso di conferma di
trattamento  illecito,  tutte  le  spese  derivanti dall'applicazione
degli  artt. 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 31 comma 2o - nonche'
le  spese  per il trasporto la macellazione e la distruzione coattiva
degli animali o dei prodotti animali, siano a carico del trasgressore
(Allegato VIII).

Per  facilitare  l'individuazione  delle varie tipologie di attivita'
soggette a rimborso, si rimanda alle allegate tabelle riassuntive.

Per il recupero delle somme dovute, vanno attivate tutte le procedure
amministrative    ritenute    necessarie,    utilizzando,    per   la
determinazione  del  costo  orario  del  servizio,  la  tariffa unica
nazionale stabilita con circolare ministeriale n. 17 del 17/12/99.

Per  quanto  attiene  invece la quantificazione dei costi di analisi,
fara'  fede il tariffario o il computo estimativo delle spese fornito
dai laboratori.

L'assolvimento  di  tali  adempimenti,  vale a dire il recupero delle
somme  dovute,  e'  preferibile  venga  affidato, ove possibile, agli
uffici  territoriali  incaricati,  a livello regionale o provinciale,
della  gestione  del contenzioso amministrativo in materia di sanita'
pubblica  veterinaria.  Tali Enti od Organismi potranno avvalersi, in
fase   istruttoria,   del   supporto  tecnico-operativo  dei  Servizi
Veterinari  delle  Aziende  Sanitarie  locali  che hanno accertato le
irregolarita'.

In  caso di conferma di un trattamento illecito o di accertamento del
mancato  rispetto  dei  tempi di sospensione prescritti sono a carico
dei  trasgressori  ai  sensi  dell'articolo  30  del D.L.vo 336/99 le
seguenti spese:

1) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 18:

prelievo  di  campioni  per sondaggio su matrici biologiche, acqua di
abbeverata  e  alimenti  per  animali,  sia nell'azienda in cui si e'
avuta la conferma del trattamento illecito, nelle aziende collegate a
quest'ultima e nelle aziende di origine o provenienza degli animali.

2) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 21, 22, 23, 24, 25, 28
e 31 (comma 2):

Individuazione  della  o  delle aziende di origine e/o provenienza in
caso di risultati positivi agli accertamenti;

Indagini  presso  le aziende di origine e/o provenienza degli animati
positivi;

Identificazione  degli  animali  e  loro  sequestro  finche' non sono
disponibili gli esiti dei controlli;

Costi    derivanti   dal   prelievo   di   campioni   statisticamente
rappresentativi e dalle successive analisi di laboratorio;

Controllo  piu'  rigoroso,  per un periodo di 6 mesi, degli animali o
loro  prodotti in caso di infrazioni ripetute ai L.M.R. con sequestro
degli animali o loro prodotti in attesa dei risultati di laboratorio.

Costi di trattamento presso impianti 508/92 delle carcasse o prodotti
animali risultati positivi ai controlli eseguiti nei 6 mesi.

Distruzione  di  prodotti  di origine animale con residui di sostanze
farmacologicamente   attive   per   mancato  rispetto  dei  tempi  di
sospensione.

Abbattimento  degli  animali  riconosciuti  positivi  (o  sospetti di
positivita'  in  caso  risultino  positivi  il  50%  dei prelievi del
campione   statisticamente  rappresentativo)  e  loro  invio  ad  uno
stabilimento ad alto rischio ex D.Lgs. 508/92.

Controllo  piu'  rigoroso dell'azienda dove piu' del 50% dei prelievi
relativi  al  campione statisticamente rappresentativo sono risultati
positivi, per un periodo di almeno 12 mesi.

Controlli  supplementari  presso  le  ditte  che forniscono animali e
alimenti per animali alle aziende risultate positive.

Controlli  eseguiti  dai  P.I.F. sulle 10 partite successive a quella
che,  dopo  campionamento  e'  risultata  non  conforme;  contestuale
deposito  a  titolo  di  acconto  da  parte dello speditore o del suo
mandatario  di  una  somma  pari  al  50% delle spese previste per la
ricerca dei residui sul campione rappresentativo.

Rispedizione  o  distruzione della partita proveniente da paesi terzi
in caso di esito positivo ai controlli.

Visita  congiunta  quando  il  Ministero  della  Sanita'  ritiene non
sufficiente   quanto   comunicato   dallo   Stato  membro  in  merito
all'idoneita' delle partite.

Controlli specifici sulla partita.

Parere  dell'esperto  inviato  dalla Commissione Europea su sollecito
del Ministero Sanita'.

3) Spese derivanti dall'applicazione dell'art. 26:

    Macellazione  separata,  ovvero  il  suo  differimento, sequestro
    delle  carcasse  e campionamento quando il veterinario al macello
    ha  la  conferma  che  gli  animali  hanno  subito un trattamento
    illecito  o  un  trattamento  autorizzato,  senza il rispetto del
    tempo di sospensione;

    Invio  delle  carcasse  presso  stabilimenti  ad alto rischio (ex
    D.Lgs. 508/92), ovvero loro distruzione.

12 Chiarimenti vari.

Divieto   di  commercializzazione  degli  animali  sotto  trattamento
farmacologico.  In  merito  alla  corretta  applicazione dell'art. 14
comma  3  lettera  b)  del D.Lgs 336/99 si ritiene che il legislatore
abbia  inteso  porre  un  limite  alla commercializzazione di animali
sottoposti   a  trattamenti  farmacologici  regolarmente  prescritti.
Pertanto,   gli   animali   d'azienda  a  cui  vengono  somministrati
medicinali  veterinari  o  alimenti  medicamentosi,  potranno  essere
commercializzati  solo  quando  sara'  trascorso il previsto tempo di
sospensione  (salvo cause di forza maggiore). Il servizio veterinario
della  ASL  competente  puo',  su  motivata  richiesta  del  titolare
dell'azienda,  autorizzare  lo spostamento degli animali sottoposti a
trattamento a condizione che venga informata la ASL di destinazione e
venga  fatta  menzione  del trattamento sulla dichiarazione di scorta
degli  animali (mod. 4) o altro documento previsto per lo spostamento
degli animali dalle norme vigenti

Dichiarazione  di  scorta degli animali inviati ai macelli pubblici e
privati.  L'art.  15  del D.Lgs 336/99 ripropone integralmente quanto
previsto  all'art. 14 del D.Lgs 118/92 sulle modalita' di invio degli
animali  al  macello.  Le  dichiarazioni  di  origine  degli  animali
destinati  al macello (modello 4 integrato o altro) dovranno pertanto
essere  aggiornate  inserendo il nuovo riferimento normativo (art. 15
D.Lgs 336/99 comma 6o).

Divieto  di trasferimento di sostanze farmacologicamente attive. Sono
state    segnalate    a   questo   Dipartimento   alcune   incertezze
sull'applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 336/99.

In  particolare  e' stato chiesto di chiarire se ai medici veterinari
liberi  professionisti  e'  consentito  trasferire,  per  le esigenze
legate  all'esecuzione  degli  interventi di cui agli artt. 4 e 5 del
D.Lgs  336/99,  farmaci veterinari contenenti sostanze beta-agoniste,
estrogene, androgene e gestagene.

Al  riguardo  non  vi possono essere dubbi sul fatto che l'art. 2 del
D.Lgs  336/99  intervenga  esclusivamente  sulla  fase che precede la
produzione  e  l'immissione in commercio dei medicinali veterinari. I
divieti stabiliti all'art. 2 hanno essenzialmente lo scopo di evitare
l'impiego di principi attivi non contenuti in farmaci regolarmente in
commercio.

Ai  medici  veterinari e' quindi consentito, nel rispetto dell'art 35
del  D.Lgs  27/01/92 n. 119, detenere e trasferire per le esigenze di
cui  sopra, farmaci provvisti di A.I.C. contenenti le sostanze di cui
all'art 2 lettera b) del decreto legislativo 336/99.

Aziende  per  autoconsumo. Le aziende in cui vengono allevati animali
per  autoconsumo  devono registrarsi presso le aziende ASL segnalando
tale indirizzo produttivo. In considerazione del fine non commerciale
tali  imprese  sono  esonerate dagli obblighi di registrazione di cui
agli articoli 4, 5 e 15.

                                             Il Ministro: Veronesi