IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78;
Ritenuto di dover esercitare la delega di cui all'articolo 5 della
predetta legge;
Ritenuto, inoltre, di dover esercitare parzialmente la delega di
cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge, limitatamente alla
riduzione di talune dotazioni organiche del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia e di quello che espleta
attivita' tecnico-scientifica o tecnica, alla disciplina della
sospensione della partecipazione agli scrutini, alla compilazione dei
rapporti informativi e all'individuazione dei profili professionali
del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative a livello
nazionale;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro della
difesa e con il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Qualifiche dei ruoli dei commissari e dei dirigenti
1. Il ruolo dei commissari e' articolato nelle seguenti qualifiche:
commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
commissario capo;
vice questore aggiunto.
2. Il ruolo dei dirigenti e' articolato nelle seguenti qualifiche:
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza;
dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B.
3. La dotazione organica del ruolo dei commissari, di cui alla
tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, e' ridotta di mille unita' ai fini della
costituzione del ruolo previsto dall'articolo 14, secondo le
modalita' e la graduazione previste dall'articolo 24. La predetta
dotazione e quella del ruolo dei dirigenti sono indicate nella
tabella 1, allegata al presente decreto, che sostituisce la citata
tabella A.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legisiativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
- L'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana conferisce, tra l'altro, al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 9, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78 (delega al Governo in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e
della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento
delle Forze di polizia):
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1o aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di capo della polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della
legge lo aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della
posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue
attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle
modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in
modo coerente con la riforma dei cicli universitari e
dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova
istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle
che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati, entro limiti
determinati, non superiori al cinque per cento della
dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio,
in posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
commissioni parlamentari, competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
corrispondente alla differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il trasferimento
puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad
istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto
dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 9 (Delega al Governo per l'emanazione di
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi 12 maggio 1995, nn. 196, 197, 198 e 199,
28 novembre 1997, n. 464, e 30 dicembre 1997, n. 490). -
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2000 e senza oneri a carico del bilancio dello Stato, uno o
piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 196,
197, 198 e 199, attenendosi ai principi, ai criteri
direttivi e alle procedure di cui all'art. 3 della legge
6 marzo 1992, n. 216".
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, reca: "Ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".