L'ISPETTORE GENERALE CAPO per la repressione delle frodi Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, contenente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, legge comunitaria 1999; Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, sostitutivo dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nel prevedere la collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP e IGP o dell'attestazione di specificita' da abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni, nonche' uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le suddette funzioni debbano essere espletate secondo le direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali; Visti i decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999, relativamente ai requisiti di rappresentativita' per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi; Visto il decreto del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanato dall'Ispettore generale capo pro-tempore dell'Ispettorato centrale repressione frodi in attuazione dell'art. 14, comma 15, lettera d), della citata legge n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i consorzi di tutela delle DOP e IGP e l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle produzioni di qualita'; Considerata la necessita' di realizzare un piu' efficace coordinamento tra Ispettorato centrale repressione frodi e consorzi di tutela delle DOP ed IGP nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle produzioni di qualita', per addivenire ad una semplificazione dei controlli da svolgersi in materia, al fine di renderli piu' incisivi; Decreta: Art. 1. 1. I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collaborano con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'espletamento dell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia delle DOP ed IGP. 2. Le attivita' di cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente alla commercializzazione, consistono: a) nella verifica che le produzioni tutelate, per le quali sia completata l'attivita' di certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato, rispondano ai requisiti qualitativi previsti dai disciplinari; b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea, che con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualita' specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali. 3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in nessun modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi di controllo, ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle produzioni.