L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                   per la repressione delle frodi

  Vista  la legge 21 dicembre 1999, n. 526, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2000, contenente le
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea,   legge
comunitaria 1999;
  Visto  l'art.  14  della  citata  legge  21 dicembre  1999, n. 526,
sostitutivo  dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, che nel
prevedere  la  collaborazione dei consorzi di tutela nella vigilanza,
tutela  e  salvaguardia  delle  DOP  e  IGP  o  dell'attestazione  di
specificita'  da  abusi, atti di concorrenza sleale e contraffazioni,
nonche'  uso improprio delle denominazioni tutelate, statuisce che le
suddette  funzioni  debbano  essere  espletate  secondo  le direttive
impartite dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
  Visti  i  decreti ministeriali del 12 aprile 2000, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n. 97 del 27 aprile 2000,
emanati   dal  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  in
attuazione  dell'art.  14,  comma 17, della citata legge n. 526/1999,
relativamente    ai    requisiti   di   rappresentativita'   per   il
riconoscimento  dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP ed ai criteri
di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi;
  Visto  il  decreto  del  12 aprile  2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  97  del 27 aprile 2000, emanato
dall'Ispettore  generale  capo  pro-tempore dell'Ispettorato centrale
repressione  frodi  in attuazione dell'art. 14, comma 15, lettera d),
della  citata  legge  n. 526/1999, relativo alla collaborazione tra i
consorzi   di  tutela  delle  DOP  e  IGP  e  l'Ispettorato  centrale
repressione  frodi nell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia
delle produzioni di qualita';
  Considerata   la   necessita'   di   realizzare  un  piu'  efficace
coordinamento  tra  Ispettorato centrale repressione frodi e consorzi
di tutela delle DOP ed IGP nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza
sulle  produzioni  di qualita', per addivenire ad una semplificazione
dei  controlli  da  svolgersi  in  materia,  al fine di renderli piu'
incisivi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I consorzi di tutela delle DOP ed IGP, riconosciuti con decreto
del Ministero delle politiche agricole e forestali o gia' autorizzati
dal  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
collaborano    con    l'Ispettorato    centrale   repressione   frodi
nell'espletamento  dell'attivita' di vigilanza, tutela e salvaguardia
delle DOP ed IGP.
  2.  Le  attivita'  di  cui al comma 1, da svolgersi prevalentemente
alla commercializzazione, consistono:
    a) nella  verifica  che  le produzioni tutelate, per le quali sia
completata  l'attivita'  di certificazione da parte dell'organismo di
controllo  autorizzato,  rispondano ai requisiti qualitativi previsti
dai disciplinari;
    b) nella   vigilanza   sui   prodotti   similari,   prodotti  e/o
commercializzati  sul  territorio  dell'Unione europea, che con false
indicazioni   sull'origine,  la  specie,  la  natura  e  le  qualita'
specifiche  dei  prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei
consumatori e recare danno alle produzioni DOP ed IGP nazionali.
  3. Gli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle DOP ed IGP in
nessun  modo possono effettuare attivita' di verifica sugli organismi
di  controllo,  ne' possono svolgere attivita' di autocontrollo sulle
produzioni.