La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
    Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari 
 
  1. Per consentire il concorso dello  Stato  alla  realizzazione  di
interventi    necessari    per    l'abbattimento    delle    barriere
architettoniche,  per  l'adeguamento  alle  vigenti  disposizioni  in
materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il recupero
e la ristrutturazione  di  immobili  gia'  esistenti,  adibiti  o  da
adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonche'
di interventi di nuova costruzione e acquisto di aree ed  edifici  da
adibire  alla  medesima  finalita'  da  parte  delle  regioni,  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, degli  organismi  regionali
di  gestione  per  il  diritto  allo  studio  universitario  di   cui
all'articolo  25  della  legge  2  dicembre  1991,  n.   390,   delle
universita' statali e di quelle legalmente riconosciute, dei  collegi
universitari di cui all'articolo 33 della legge 31 ottobre  1966,  n.
942, di consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e
61 del testo unico delle leggi sull'istruzione  superiore,  approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti
senza fini di lucro e di organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale operanti nel settore del diritto allo studio, e'  autorizzata
la spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli  anni  2000,  2001  e
2002. A decorrere dal 2003 l'ammontare  della  spesa  e'  determinato
dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.
Gli interventi di cui al presente comma possono essere affidati,  nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici,  a
soggetti privati in  concessione  di  costruzione  e  gestione  o  in
concessione di servizi, o  a  societa'  di  capitali  pubbliche  o  a
societa' miste pubblico-private anche a prevalente capitale privato. 
  2. Lo Stato cofinanzia gli interventi di cui al comma 1  attraverso
un contributo non superiore al 50 per cento del costo totale previsto
da progetti esecutivi immediatamente  realizzabili.  Le  regioni,  le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli organismi regionali  di
cui al comma 1 e gli altri soggetti che partecipano al  finanziamento
degli interventi non possono utilizzare  per  la  relativa  copertura
finanziaria le risorse gia' stanziate negli  esercizi  precedenti  al
2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali  per  l'edilizia
residenziale pubblica possono concorrere alla  copertura  finanziaria
della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore
al sessanta per cento. 
  3. Con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, sentite la Conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le procedure e le modalita' per la presentazione  dei
progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti. 
  4. Gli alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno la  finalita'
di ospitare gli studenti universitari, nonche' di offrire anche  agli
altri iscritti alle universita' servizi di supporto alla didattica  e
alla ricerca e attivita' culturali e ricreative.  A  tale  fine,  con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  scientifica  e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sentiti il Ministro dei lavori  pubblici  e  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti gli  standard
minimi qualitativi degli interventi per gli alloggi  e  le  residenze
universitarie  di  cui  alla  presente  legge,  nonche'  linee  guida
relative ai parametri tecnici ed economici per la loro realizzazione,
anche  in  deroga  alle  norme  vigenti  in   materia   di   edilizia
residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi
e delle residenze alle finalita' di cui alla  presente  legge.  Resta
ferma  l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in  materia   di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali.  Il  decreto
di cui al presente comma  prevede  parametri  differenziati  per  gli
interventi di manutenzione straordinaria, recupero,  ristrutturazione
e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di  assicurare  la
tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,  garantendo
comunque il rispetto delle esigenze  relative  alla  sicurezza,  alla
prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonche' alla
tutela dei valori  storico-artistici.  Le  disposizioni  del  decreto
prevalgono su quelle dei regolamenti edilizi. 
  5. Gli enti di cui al comma 1 elaborano specifici progetti  per  la
realizzazione degli interventi entro  tre  mesi  dall'emanazione  del
decreto di cui al comma 4. All'istruttoria dei progetti provvede  una
commissione istituita presso la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e nominata dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo
da    assicurare    rappresentanza    paritetica    del     Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  e  delle
regioni. Agli oneri derivanti dal funzionamento della commissione  si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base  dell'istruttoria
effettuata  dalla  commissione,  individua  i  progetti  ammessi   al
cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e  procede  alla
ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale.  Le  somme
attribuite con il piano sono effettivamente erogate sulla base  degli
stati di avanzamento dei  lavori  secondo  i  tempi  e  le  modalita'
previsti nei progetti. Il piano prevede anche le modalita' di  revoca
dei finanziamenti concessi nel caso in cui non siano state rispettate
le scadenze previste nei progetti presentati per il cofinanziamento e
l'assegnazione  dei  finanziamenti  stessi  a  progetti  ammessi  con
riserva. 
  6. Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici di cui alla
presente legge sono  prioritariamente  destinati  al  soddisfacimento
delle esigenze degli studenti capaci  e  meritevoli  privi  di  mezzi
sulla base dei criteri di valutazione della  condizione  economica  e
del merito stabiliti dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri emanato ai sensi dell'articolo  4  della  legge  2  dicembre
1991, n. 390. 
  7. Qualora in  singole  regioni  o  province  risulti  esaurita  la
graduatoria degli idonei nel concorso per la concessione delle  borse
di studio e di prestiti d'onore di cui agli articoli  8  e  16  della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al comma 4
dell'articolo 16 della stessa legge possono essere  utilizzate  dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma
1 del presente articolo. 
  8. Per tenere conto delle specifiche esigenze degli alloggi e delle
residenze per gli studenti universitari, gli  interventi  finanziati,
ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 
390, con le risorse regionali disponibili per i programmi pluriennali
per l'edilizia residenziale pubblica, possono essere  effettuati,  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio  1992,  n.  179,  anche
direttamente dalle regioni o tramite gli organismi regionali  di  cui
al comma 1, e anche in  deroga  alle  norme  e  alle  caratteristiche
tecniche di cui agli articoli 42 e 43 della legge 5 agosto  1978,  n.
457, purche' nel rispetto delle disposizioni del decreto  di  cui  al
comma 4 del presente articolo e sempre a condizione che  permanga  la
destinazione delle opere alle finalita' della presente  legge.  Resta
ferma  l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in  materia   di
controlli da parte delle competenti autorita' regionali. 
  9. Il comma 4 dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390,
e' abrogato. 
  10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 60 miliardi annue  per  il  triennio  2000-2002,  si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   dei   fondi   per   l'edilizia
universitaria di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre
1986, n. 910, allo  scopo  intendendosi  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa recata dalla legge medesima. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  25  della  legge
          2 dicembre  1991,  n.  390  (Norme  sul  diritto agli studi
          universitari):
              "Art.  25.  -  1.  Le  regioni  conformano  la  propria
          legislazione alle norme della presente legge entro due anni
          dalla  data  della  sua  entrata in vigore. In particolare,
          costituiscono per ogni universita' un apposito organismo di
          gestione,  dotato di autonomia amministrativa e gestionale,
          il cui consiglio di amministrazione e' composto da un ugual
          numero  di rappresentanti della regione e dell'universita'.
          Nelle  citta' sedi di piu' universita', o dove sia comunque
          opportuno per una maggiore razionalita' ed efficienza della
          gestione,   la  legislazione  regionale  puo'  prevedere  e
          disciplinare l'aggregazione volontaria delle universita' al
          fine  della costituzione di unico organismo di gestione. La
          regione  non  puo'  designare personale universitario quale
          proprio    rappresentante.    Meta'    dei   rappresentanti
          dell'universita'   sono   designati   dagli   studenti.  Il
          presidente   e'   nominato   dalla   regione  d'intesa  con
          l'universita'.   Le   regioni   possono  altresi'  affidare
          mediante   convenzione  la  gestione  degli  interventi  in
          materia   di   diritto   agli   studi   universitari   alle
          universita',  le  quali  a tal fine provvedono con apposite
          norme dei rispettivi statuti.
              2.  Gli  organismi di gestione possono avvalersi, sulla
          base  di  apposite  convenzioni  che  rispettino  i criteri
          pubblici  di  attribuzione,  di  servizi  resi  da enti, da
          soggetti   individuali  o  da  associazioni  e  cooperative
          studentesche costituite ed operanti nelle universita'.
              3.  Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i
          collegi  universitari legalmente riconosciuti e posti sotto
          la vigilanza del Ministero".
              -  L'art.  33  della  legge  31 ottobre  1966,  n.  942
          (Finanziamento  del  piano  di  sviluppo  della  scuola nel
          quinquennio dal 1966 al 1970) stabilisce:
              "Art.  33.  -  Per  contributi  a  favore  delle  opere
          universitarie   per   l'attuazione  delle  forme  varie  di
          assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare
          riguardo  all'istituzione  ed al mantenimento di case dello
          studente,  nonche'  per le attivita' sportive, per ciascuno
          degli  anni  dal  1966  al  1970, nello stato di previsione
          della  spesa  del Ministero della pubblica istruzione, sono
          iscritte le seguenti somme:
=====================================================================
per il 1966....                   |L. 2.500 milioni
=====================================================================
1967....                          |L. 2.800   "
1968....                          |L. 3.100   "
1969....                          |L. 3.500   "
1970....                          |L. 4.100   "

              Le  somme  di  cui  al  precedente comma possono essere
          utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di
          collegi  universitari  legalmente riconosciuti alla data di
          entrata  in  vigore  della presente legge e sottoposti alla
          vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
              La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie
          forme  di  attivita' e di assistenza e tra le singole opere
          universitarie,   nonche'   tra   i   collegi   universitari
          legalmente  riconosciuti  e'  effettuata,  ogni  anno,  con
          proprio  decreto,  dal Ministro per la pubblica istruzione,
          sentito il Comitato nazionale delle opere universitarie.".
              -  Gli  articoli  60  e  61 del regio decreto 31 agosto
          1933,  n.  1592  (Approvazione  del testo unico delle leggi
          sull'istruzione superiore) prevedono:
              "Art.  60.  -  I rettori e direttori hanno il dovere di
          promuovere    qualsiasi   forma   d'interessamento   e   di
          contribuzione  finanziaria  da parte di enti o di privati a
          favore    delle    universita'    e   istituti   cui   sono
          rispettivamente  preposti;  in  particolare,  loro  incombe
          l'obbligo  di  promuovere  la  formazione  di consorzi allo
          scopo  di  coordinare  le iniziative nel modo piu' utile ed
          efficace  ai  fini  del  mantenimento e funzionamento delle
          universita' e istituti.".
              "Art.  61.  -  Ciascun  consorzio  e' costituito con la
          convenzione  che  determina  i  rapporti  fra  gli enti e i
          privati partecipanti al consorzio stesso, ed ha uno statuto
          che ne regola l'ordinamento e il funzionamento.
              La  convenzione e lo statuto sono approvati con decreto
          reale  emanato  su  proposta  del  Ministro dell'educazione
          nazionale,  udito  il Consiglio di Stato, e sono pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale del Regno.".
              La  lettera  d)  del  comma 3, dell'art. 11 della legge
          5 agosto   1978,   n.  468  (Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale  dello Stato in materia di bilancio)
          cosi' recita:
                "d)  la  determinazione,  in  apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria.".
              L'art.  4  della  citata legge 2 dicembre 1991, n. 390,
          stabilisce:
              "Art.  4.  -  1. Con decreto emanato dal Presidente del
          Consiglio  dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
          dei  Ministri,  su proposta del Ministro dell'universita' e
          della   ricerca   scientifica  e  tecnologica,  di  seguito
          denominato  "Ministro  , sentiti il Consiglio universitario
          nazionale  (CUN) e la consulta nazionale di cui all'art. 6,
          sono stabiliti ogni tre anni:
                a) i criteri per la determinazione del merito e delle
          condizioni   economiche  degli  studenti,  nonche'  per  la
          definizione  delle relative procedure di selezione, ai fini
          dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi di
          cui  alla  presente  legge  non  destinati alla generalita'
          degli  studenti. Le condizioni economiche vanno individuate
          sulla  base  della  natura  e  dell'ammontare  del  reddito
          imponibile e dell'ampiezza del nucleo familiare;
                b) le  tipologie  minime  e  i relativi livelli degli
          interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;
                c) gli  indirizzi  per  la  graduale riqualificazione
          della spesa a favore degli interventi riservati ai capaci e
          meritevoli privi di mezzi.
              2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' emanato sei mesi
          prima  dell'inizio  del  primo  dei  tre anni accademici di
          riferimento,   acquisito   il   parere   della   Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome, di cui all'art. 12 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400. In prima applicazione il decreto e' emanato
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge e rimane in vigore fino alla fine dell'anno
          accademico  successivo  a  quello  in  corso  alla  data di
          emanazione del decreto stesso.".
              Gli articoli 8 e 16 della citata legge 2 dicembre 1991,
          n. 390, prevedono:
              "Art. 8. - 1. Le regioni determinano la quota dei fondi
          destinati   agli  interventi  per  il  diritto  agli  studi
          universitari,  da  devolvere  annualmente all'erogazione di
          borse  di  studio  per  gli  studenti  iscritti ai corsi di
          diploma  e  di  laurea  nel  rispetto  dei requisiti minimi
          stabiliti  ai  sensi  dell'art.  4  e  secondo le procedure
          selettive  di  cui  all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le
          regioni  possono  anche  trasferire  i  predetti fondi alle
          universita',  affinche'  queste  provvedano  ad  erogare le
          borse.".
              "Art.  16. - 1. Agli studenti in possesso dei requisiti
          di  merito  e  di reddito individuati ai sensi dell'art. 4,
          comma  1, lettera a), possono essere concessi dalle aziende
          ed  istituti  di credito, anche in deroga a disposizioni di
          legge  e di statuto, prestiti d'onore destinati a sopperire
          alle  esigenze  di ordine economico connesse alla frequenza
          degli studi.
              2. Il prestito d'onore e' rimborsato ratealmente, senza
          interessi,   dopo   il   completamento   o   la  definitiva
          interruzione   degli  studi  e  non  prima  dell'inizio  di
          un'attivita'  di  lavoro  dipendente o autonomo. La rata di
          rimborso del prestito non puo' superare il 20 per cento del
          reddito  del beneficiario. Decorsi comunque cinque anni dal
          completamento   o   dalla   interruzione  degli  studi,  il
          beneficiario   che  non  abbia  iniziato  alcuna  attivita'
          lavorativa   e'   tenuto   al   rimborso  del  prestito  e,
          limitatamente al periodo successivo al completamento o alla
          definitiva  interruzione  degli  studi, alla corresponsione
          degli interessi al tasso legale.
              3.  Le  regioni  a  statuto  ordinario  disciplinano le
          modalita'  per  la  concessione dei prestiti d'onore e, nei
          limiti  degli appositi stanziamenti di bilancio, provvedono
          alla  concessione  di  garanzie  sussidiarie sugli stessi e
          alla  corresponsione degli interessi, sulla base di criteri
          definiti  con  decreto  del Ministro del tesoro di concerto
          con  il  Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome.
          Le  convenzioni  che  in  materia  le regioni stipulano con
          aziende ed istituti di credito devono disciplinare:
                a) i  termini  di  erogazione rateale del prestito in
          relazione al-l'inizio dei corsi e ai livelli di profitto;
                b) le penali a carico dell'azienda o dell'istituto di
          credito  per  il  ritardo  nell'erogazione  delle  rate del
          prestito.
              4.  Ad  integrazione  delle  disponibilita' finanziarie
          destinate  dalle regioni agli interventi di cui al presente
          articolo, e' istituito, per gli anni 1991 e 1992, presso il
          Ministero,  un  "Fondo  di  intervento  integrativo  per la
          concessione  dei  prestiti  d'onore . Il Fondo e' ripartito
          per  i medesimi anni fra le regioni che abbiano attivato le
          procedure  per la concessione dei prestiti, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su  proposta del
          Ministro,  sentita  la Conferenza permanente per i rapporti
          tra  lo Stato, le regioni e le province autonome. L'importo
          assegnato a ciascuna regione non puo' essere superiore allo
          stanziamento destinato dalla stessa per le finalita' di cui
          al presente articolo.".
              -   Il   comma  2,  dell'art.  18  della  citata  legge
          2 dicembre 1991, n. 390, dispone:
              "2.  Per  i  fini di cui al comma 1, le regioni possono
          utilizzare   quote   delle   risorse   disponibili  per  la
          realizzazione   di  programmi  pluriennali  per  l'edilizia
          residenziale pubblica.".
              L'art.  4,  della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme
          per l'edilizia residenziale pubblica) prevede:
              "Art.   4.   -   1.   Le   regioni,  nell'ambito  delle
          disponibilita' loro attribuite, possono riservare una quota
          non  superiore  al  15  per  cento  dei  fondi  di edilizia
          agevolata   e   sovvenzionata   per   la  realizzazione  di
          interventi   da   destinare   alla  soluzione  di  problemi
          abitativi  di particolari categorie sociali individuate, di
          volta in volta, dalle regioni stesse. Per tali interventi i
          requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  sono  stabiliti dalle
          regioni,  anche  in  deroga  a  quelli previsti dalla legge
          5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
              2. Le regioni, altresi', potranno destinare nell'ambito
          della riserva di cui al comma 1, una quota dei fondi di cui
          all'art. 13, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          per  la  realizzazione  da  parte di cooperative edilizie a
          proprieta'  indivisa di alloggi da assegnare in godimento a
          lavoratori  dipendenti,  con  le procedure attuative di cui
          all'art.  55,  lettera  c), della legge 22 ottobre 1971, n.
          865.
              3.  In sede di prima applicazione della presente legge,
          nel  quadro  dell'attivita' di vigilanza di cui all'art. 4,
          primo comma, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,
          le  regioni  formulano  al  Ministero  dei  lavori pubblici
          proposte  per  risolvere  eventuali  problemi finanziari di
          cooperative  edilizie in difficolta' economica, utilizzando
          la  riserva  di cui al comma 1. In caso di mancata capienza
          nei  suddetti  fondi,  le  regioni  possono  provvedere con
          proprie   disponibilita'.  I  requisiti  essenziali  per  i
          singoli   soci   delle  medesime  cooperative,  al  momento
          dell'assegnazione  dell'alloggio,  rimangono  fissati dalla
          legge  5 agosto  1978, n. 457, e successive modificazioni e
          integrazioni.".
              -  Gli  articoli  42 e 43 della legge 5 agosto 1978, n.
          457 (Norme per l'edilizia residenziale) dispongono:
              "Art.  42. - Entro un anno dall'entrata in vigore della
          presente  legge  il  Comitato  per  l'edilizia residenziale
          provvede  alla formulazione delle norme tecniche nazionali,
          tra le quali devono essere compresi:
                1)  i criteri generali tecnico-costruttivi e le norme
          tecniche   essenziali  per  la  realizzazione  di  esigenze
          unitarie di ordine tecnologico e produttivo;
                2)  il regolamento per la formazione, l'aggiornamento
          ed il coordinamento delle norme tecniche regionali.
              Nel  biennio  successivo le regioni dovranno provvedere
          all'emanazione   delle  norme  tecniche  regionali  per  la
          progettazione,    l'esecuzione    e   il   collaudo   delle
          costruzioni.
              Le  norme  previste dal presente articolo devono essere
          finalizzate alla riduzione dei costi di costruzione.".
              "Art.  43.  -  In  sede  di  prima  applicazione e fino
          all'emanazione  delle  norme  di cui al precedente art. 42,
          gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti
          di  contributo  dello  Stato  ai sensi della presente legge
          devono avere le seguenti caratteristiche:
                a) altezza  virtuale  non  superiore  a  metri  4,50,
          calcolata  come  rapporto tra i metri cubi totali vuoto per
          pieno  dell'edificio  e  la  somma  delle  superfici  utili
          abitabili delle abitazioni;
                b) altezza  netta  delle  abitazioni  e dei loro vani
          accessori,  misurata  tra pavimento e soffitto, fatte salve
          eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti
          edilizi,  non  superiore  a  metri  2,70  per  gli ambienti
          abitativi  e,  per  i vani accessori, non inferiore a metri
          2,40.
              Per  l'edilizia  residenziale,  anche  non  fruente  di
          contributi pubblici, sono consentite:
                a) la  installazione  nelle  abitazioni  dei  servizi
          igienici  e  la  realizzazione  nei fabbricati di scale, in
          ambienti  non direttamente areati, alle condizioni previste
          negli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166;
                b) altezze  nette degli ambienti abitativi e dei vani
          accessori   delle  abitazioni,  misurate  tra  pavimento  e
          soffitto,  fatte salve eventuali inferiori altezze previste
          da  vigenti regolamenti edilizi, non inferiori a metri 2,70
          per  gli  ambienti  abitativi,  e  metri  2,40  per  i vani
          accessori.
              Le  norme  previste  dal  presente  articolo prevalgono
          sulle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti.
              L'applicazione   delle   norme  previste  dal  presente
          articolo   non   deve  comportare  aumenti  nelle  densita'
          abitative  consentite  dagli strumenti urbanistici vigenti,
          ne'   nelle   superfici   coperte  derivanti  dagli  indici
          volumetrici  di  utilizzazione  delle  aree  previste dagli
          stessi strumenti urbanistici.
              L'osservanza  delle norme previste dal precedente primo
          comma  e  dall'ultimo  comma  dell'art.  16, deve risultare
          esplicitamente   nel   parere  della  commissione  comunale
          edilizia  e  deve  essere  richiamata  nella  concessione a
          costruire  rilasciata  dal  comune  ai  sensi  della  legge
          28 gennaio 1977, n. 10.
              Le  disposizioni del presente articolo, ad eccezione di
          quella contenuta nella lettera q) del secondo comma, non si
          applicano  per  gli  interventi  di recupero del patrimonio
          edilizio esistente.".
              -  Il  comma  8,  dell'art.  7, della legge 22 dicembre
          1986,  n.  910 (Disposizioni per la formazione del bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1987)
          dispone:
              "8.  Ad  integrazione  dei  fondi stanziati dall'art. 1
          della  legge 25 giugno 1985, n. 331, concernente interventi
          urgenti  in  materia  di  edilizia  universitaria, ferma la
          riserva  del 5 per cento per gli interventi di cui all'art.
          1,  comma  4,  della legge medesima, e' autorizzata, per il
          periodo  dal  1987  al  1989, l'ulteriore spesa di lire 950
          miliardi.  L'importo  e' iscritto nello stato di previsione
          del  Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire
          100  miliardi  per  l'anno  1987,  di lire 300 miliardi per
          l'anno  1988  e  di  lire  550  miliardi per l'anno 1989. A
          decorrere   dall'anno   finanziario  1990,  agli  ulteriori
          stanziamenti   si   provvede   ai   sensi   dell'art.   19,
          quattordicesimo  comma,  della  legge  22 dicembre 1984, n.
          887.".