IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista  la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili";
  Visto  l'articolo  5, comma 4, della citata legge 12 marzo 1999, n.
68,  che  prevede  per i datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici la possibilita' di essere parzialmente esonerati
  dall'obbligo   di   assumere   l'intera   percentuale  di  disabili
  prescritta;
Visto il medesimo articolo 5, comma 4, della citata legge n. 68 del
1999,  che  rimette  al  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della
previdenza  sociale  la  definizione  dei  procedimenti relativi agli
esoneri  parziali  dagli  obblighi  occupazionali  e  dei  criteri  e
modalita' per la loro concessione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentita  la conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1999, n. 281, che ha espresso parere favorevole
sullo schema di provvedimento nella seduta del 4 novembre 1999;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 20 dicembre
  1999;
Ritenuto di non conformarsi al predetto parere relativamente alle
osservazioni   riferite  all'articolo  1,  laddove  si  e'  preferito
mantenere  il  riferimento alle iniziative di collocamento mirato, al
fine  di  inquadrare  l'istituto dell'esonero parziale nel piu' ampio
sistema delle misure di inserimento dirette alla valorizzazione delle
capacita'  lavorative  della  persona  disabile,  classificandosi  il
predetto  istituto  come meramente residuale rispetto al ventaglio di
possibilita' di avviamento offerto dalla legge;
  Acquisito,  altresi',  il  parere  delle  Commissioni  parlamentari
competenti per materia;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata con nota n. 081194/16/99/16 in data 6 giugno 2000;
  Viste  le osservazioni della Corte dei conti - Ufficio di controllo
per  gli  atti del Ministero del lavoro - formulate con rilievo n. 22
del 9 agosto 2000, alle quali si ritiene di doversi conformare;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  In  attuazione  dell'articolo  5, comma 4, della legge 12 marzo
1999,  n.  68,  il  presente regolamento disciplina nell'ambito delle
iniziative in materia di collocamento mirato dei lavoratori disabili,
i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di
assumere  l'intera  percentuale  di  disabili prescritta dalla citata
legge, nonche' i criteri e le modalita' per la loro concessione.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  L'argomento  della  legge  12  marzo 1999, n. 68, e'
          riportato nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 12 marzo
          1999, n. 68, (Norme per il diritto al lavoro dei disabili):
              "Art.  5  (Esclusioni,  esoneri  parziali  e contributi
          esonerativi). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla data
          di  cui  all'art.  23,  comma  1,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia,  che  esprimono  il
          parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello
          schema   di   decreto,  e  la  conferenza  unificata,  sono
          individuate  le  mansioni  che,  in relazione all'attivita'
          svolta   dalle   amministrazioni  pubbliche  e  dagli  enti
          pubblici  non  economici,  non  consentono l'occupazione di
          lavoratori  disabili  o la consentono in misura ridotta. Il
          predetto   decreto   determina  altresi'  la  misura  della
          eventuale riduzione.
              2.  I  datori  di lavoro pubblici e privati che operano
          nel  settore  del  trasporto  pubblico  aereo,  marittimo e
          terrestre non sono tenuti, per quanto concerne il personale
          viaggiante  e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui
          all'art.  3.  Sono altresi' esentati dal predetto obbligo i
          datori  di lavoro pubblici e privati del solo settore degli
          impianti  a  fune,  in  relazione al personale direttamente
          adibito  alle  aree  operative  di  esercizio e regolarita'
          dell'attivita' di trasporto.
              3.  I  datori  di  lavoro  privati  e gli enti pubblici
          economici  che,  per  le  speciali  condizioni  della  loro
          attivita',  non  possono  occupare l'intera percentuale dei
          disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati
          dall'obbligo  dell'assunzione,  alla condizione che versino
          al  Fondo  regionale  per l'occupazione dei disabili di cui
          all'art.  14  un contributo esonerativo per ciascuna unita'
          non  assunta,  nella  misura  di  L. 25.000 per ogni giorno
          lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
              4.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale,  da  emanare  entro  centoventi giorni
          dalla  data  di  cui  all'art.  23,  comma  1,  sentita  la
          conferenza  unificata  e  sentite  altresi'  le Commissioni
          parlamentari  competenti per materia, che esprimono il loro
          parere   con   le   modalita'  di  cui  al  comma  1,  sono
          disciplinati  i procedimenti relativi agli esoneri parziali
          dagli  obblighi  occupazionali,  nonche'  i  criteri  e  le
          modalita'  per  la  loro  concessione,  che avviene solo in
          presenza di adeguata motivazione.
              5.   In   caso  di  omissione  totale  o  parziale  del
          versamento  dei  contributi di cui al presente articolo, la
          somma  dovuta  puo' essere maggiorata, a titolo di sanzione
          amministrativa,  dal  5  per  cento al 24 per cento su base
          annua.  La  riscossione  e'  disciplinata secondo i criteri
          previsti al comma 7.
              6.  Gli importi dei contributi e della maggiorazione di
          cui al presente articolo sono adeguati ogni cinque anni con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          sentita la conferenza unificata.
              7.  Le  regioni,  entro centoventi giorni dalla data di
          cui  all'art.  23,  comma  1,  determinano  i  criteri e le
          modalita'  relativi  al  pagamento,  alla  riscossione e al
          versamento,   al  fondo  regionale  per  l'occupazione  dei
          disabili di cui all'art. 14, delle somme di cui al presente
          articolo.
              8.  I  datori  di  lavoro,  pubblici e privati, possono
          essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere
          in  un'unita'  produttiva  un  numero  di lavoratori aventi
          diritto  al  collocamento  obbligatorio  superiore a quello
          prescritto,  portando  le  eccedenze  a  compenso del minor
          numero  di  lavoratori  assunti  in altre unita' produttive
          della  medesima  regione. Per i datori di lavoro privati la
          compensazione  puo' essere operata in riferimento ad unita'
          produttive ubicate in regioni diverse.".
              -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge 23  agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto   1997,  n.  281  (Definizione  e
          ampliamento  delle attribuzioni della conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  e  i  compiti  di  interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati  dall'ANCI,  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  su  sua  delega,  dal  Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per il testo del comma 4, dell'art. 5 della legge 12
          marzo 1999, n. 68, di veda nelle note alle premesse.