Al C.S.R.P.A.D. - Roma

                         Ai C.P.A.

                         All'Unità di Gestione della Motorizzazione
                           e della Sicurezza del Trasporto Stradale

                         Ai Sigg. Coordinatori M.C.T.C.

                         Agli Uffici Provinciali M.C.T.C.
                           e, per conoscenza

                         All'Unità di Gestione dell'Autotrasporto
                           di Persone e Cose

                         All'Assessorato ai Trasporti Turismo e
                           Comunicazioni della Regione Sicilia -
                           Direzione Trasporti - Via Notarbartolo,
                           9 Palermo

                         Alla Provincia autonoma di Trento
                           Servizio Comunicazioni e Trasporti
                           Motorizzazione Civile - Lungo Adige
                           S. Nicolò 14 - Trento

                         Alla Provincia autonoma di Bolzano -
                           Ripartizioni Traffico e Trasporti -
                           Via Cesare Battisti 23 - Bolzano

                         Al Ministero dell'Industria, del Commercio
                           e dell'Artigianato - Roma

                         Alla Direzione Centrale ISPESL -
                           Via Alessandria 220 - Roma

                         Alla CONFAUTO - Viale Monti Ceneri 58 -
                           20155 Milano

                         Alla AICA - Via A. G. Ragazzi 9 -
                           Anzola dell'Emilia (BO)

                         Alla ACEA c/o MAHA - Via Ricci Curbastro
                           3 - 48018 Faenza (RA)

                         Alla ANCMA - Via Mauro Macchi 32 -
                           20124 Milano

                         All'U.N.R.A.E. - via Abbruzzi 25 -
                           00100 Roma

                         Alla ANCI - Via dei Prefetti 46 - Roma

                         Al Ministero dell'Interno - Dip.to di
                           Pubblica Sicurezza - Roma

                         Al Ministero dei Lavori Pubblici - Roma

                         Alle Prefetture della Repubblica

                         Al Comando Generale dell'Arma dei
                           Carabinieri - Roma

                         Al Comando Generale della Guardia di
                           Finanza - Roma

                         Alle Questure della Repubblica

                         Alla CUNA - Corso G. Ferrari 61 - Torino

                         All'A.C.I. - Via Marsala 8 - Roma

                         All'A.N.F.I.A. - Via Piemonte 32 - Torino

                         Alla FEDERAICPA - Via Nomentana 248 -
                           00100 Roma

                         All'U.N.A.S.C.A. - Via dei Carpegna -
                           00100 Roma

                         Alla ConfederTAAI - Via Accademia Tiberina
                           22 - 00100 Roma

                         All'A.S.I.A.C. - Via Domodossola 29 -
                           00100 Roma

                              PREMESSA

   Con Decreto Ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato sulla G.U. no
48,  del  28  febbraio  2000,  il  Ministro  dei  Trasporti  e  della
Navigazione  ha disposto, con decorrenza dall'anno 2001, la revisione
dei  ciclomotori e dei motocicli a due ruote, di cui agli articoli 52
e  53  lettere a), b) e c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, no
285,  rimandando  ad  un successivo proprio decreto la determinazione
dei  tempi  e delle modalita' per l'effettuazione delle operazioni di
revisione.
   Tali operazioni, inquadrabili tra quelle previste dall'art. 80, 8o
comma  del  C.d.S., saranno affidate alle officine di autoriparazione
gia'  abilitate o da abilitare, con gli stessi requisiti e condizioni
gia'  definiti,  salvo  la necessaria integrazione delle attrezzature
con  ulteriori idonee ad effettuare le specifiche rilevazioni proprie
dei veicoli in esame.
   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  in  corso  di
pubblicazione  sulla  G.U.  della  Repubblica  italiana,  si  prevede
pertanto l'introduzione di specifico banco prova freni e di specifico
analizzatore  dei  gas  di  scarico,  idonei  ad eseguire le relative
misurazioni.
   Al  pari  di  quanto  gia'  previsto  dal  vigente  art.  241  del
Regolamento  d'esecuzione  del C.d.S., nel citato D.P.R. si prescrive
che l'omologazione di tali attrezzature spetta all'Unita' di Gestione
della  Motorizzazione  e  della Sicurezza del Trasporto Terrestre del
Dipartimento  dei  Trasporti  Terrestri del Ministero dei Trasporti e
della  Navigazione,  attraverso  gli  uffici  periferici CSRPAD e CPA
autorizzati.
   In proposito si precisa che, nel corso del 2001 si eseguiranno sui
veicoli  citati  tutte  le  prove  destinate a garantire la sicurezza
della  circolazione,  con  l'ausilio  del  nuovo  banco  prova freni,
nonche'  le  prove  fonometriche,  con  l'ausilio  dei  contagiri,  e
fotometriche.
   Con  la  presente  circolare  pertanto  si  dettano  le  norme per
l'omologazione,  per la visita iniziale, periodica ed occasionale dei
banchi  prova  freni  (a  rulli  e a piastre), oltre che le modalita'
d'esecuzione  delle  prove  di frenatura, e dei rilievi fonometrico e
fotometrico.

                                  Il Capo del dipartimento
                                  dei Trasporti Terrestri:
                                  FABRETTI LONGO

                               CAPO I

                      PROCEDURE D'OMOLOGAZIONE

1. BANCO PROVA FRENI A RULLI

1.1 GENERALITA'

Nel  presente  documento  sono  riportate le caratteristiche tecniche
minime che debbono essere previste per i banchi provafreni a rulli da
utilizzarsi nelle operazioni di controllo di revisione di ciclomotori
e motocicli a due ruote (categorie internazionali L1 ed L3)

1.2 GRANDEZZE DA RILEVARE

L'apparecchiatura  deve  essere  in  grado  di  misurare  le seguenti
grandezze.

1.2.1 Forza frenante massima
Forza  frenante corrispondente alla condizione in cui viene raggiunta
la soglia di slittamento predeterminata oppure quando viene raggiunto
il  massimo valore ammesso per lo sforzo sul comando, espressa in N o
multipli di esso.

1.2.2 Resistenza al rotolamento
Forza frenante rilevata in assenza di azioni sul comando, espressa in
N o multipli di esso.

1.2.3 Sforzo sul comando
Forza  esercitata  sul  comando  del  freno  (leva  a mano o pedale),
rilevata  contestualmente  al  raggiungimento  della  forza  frenante
massima, espressa in N o multipli di esso.

1.2.4 Peso del veicolo
Peso  totale  del  veicolo  piu' conducente, ottenuto sommando i pesi
agenti sulla singola ruota rilevati contestualmente al raggiungimento
della forza frenante massima. Espresso in N o multipli di esso.
L'apparecchiatura  deve  essere  in  grado  di  calcolare le seguenti
grandezze.

1.2.5 Efficienza frenante del veicolo
Espressa  come rapporto percentuale fra la somma delle forze frenanti
massime delle ruote anteriore e posteriore ed il peso del veicolo.

1.2.6 Slittamento
Differenza  fra  la  velocita'  periferica  della  ruota e quella dei
rulli.
Espresso  come  rapporto  percentuale  fra la differenza di velocita'
della  ruota  ad  inizio prova (in assenza di azioni sul comando) e a
fine  prova  (alla forza frenante massima) e la velocita' della ruota
stessa ad inizio prova.

1.2.7 Irregolarita' della forza frenante
Variazione  della forza frenante in condizione di sforzo costante sul
comando,  espressa  come rapporto percentuale fra la variazione della
forza  frenante,  rilevata  in  condizione  di  sforzo  costante  sul
comando, e la forza frenante massima.

1.2.8 Aderenza della singola ruota
Espressa  come  rapporto  percentuale  fra  la forza frenante massima
della   ruota   ed  il  peso  agente  sulla  ruota  stessa,  rilevato
contestualmente al raggiungimento della forza frenante massima.
L'apparecchiatura deve essere in grado di stampare almeno le seguenti
grandezze.

1.2.9 Forze frenanti massime
1.2.10 Efficienza frenante del veicolo
1.2.11 Peso
1.2.12 Massimo sforzo sul comando

1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il frenometro deve essere composto dai seguenti elementi base:

- Banco rulli
- Dispositivi di bloccaggio
- Unita' di controllo, elaborazione, visualizzazione e stampa
- Dispositivo di comando
- Rilevatori dello sforzo sul comando
- Dispositivi di taratura

1.3.1 Dotazione del frenometro a rulli
Il banco a rulli deve prevedere:
- Una coppia di rulli motorizzati con superficie d'attrito resistente
  e non dannosa per i pneumatici
- Un sistema che consenta l'avviamento dei rulli solo se la ruota del
  veicolo e' correttamente posizionata sul banco
- Un sistema di rilevamento delle forze frenanti
- Un  sistema di rilevamento della velocita' di rotazione della ruota
  in prova
- Un sistema di rilevamento automatico delle forze peso
- Dimensioni e soluzioni tecniche che consentano:
- il posizionamento del veicolo in piano durante la prova (tolleranza
  massima  ammessa sull'inclinazione 5o) e che assicurino la corretta
  esecuzione  della prova anche con motoveicoli con ruote di diametro
  minimo di 300 mm e/o con distanze da terra limitate (in particolare
  nelle zone prossime alle ruote);
- l'appoggio  dei  piedi  dell'operatore  su piani (anche rimovibili)
  posti  su  entrambi  i  lati  del  veicolo,  con distanza libera di
  passaggio  massima  di  60  cm, distanza esterna minima di 120 cm e
  rialzati  di  almeno  15  cm  rispetto il livello di appoggio della
  ruota del veicolo.


1.3.2 Dati tecnici
- Carico ammissibile di misura per ruota            5000 N
- Carico ammissibile al passaggio per ruota         5000 N
- Diametro rulli                                     200 mm
- Lunghezza utile rulli                        300 ÷ 400 mm
- Distanza tra i centri dei rulli                    400 mm
- Coefficiente d'attrito della superficie dei rulli  0,6 anche in
                                      condizione di rulli bagnati
- Velocità periferica dei rulli:  a vuoto          v 5 km/h
                                  alla forza frenante
                                  massima          v' 0,8 v

1.3.3 Dispositivi di bloccaggio
I  dispositivi  di  bloccaggio  debbono  essere idonei a garantire la
stabilita'  del  veicolo  durante l'esecuzione della prova evitandone
l'espulsione  dai  rulli.  Tale  requisito  s'intende  verificato se,
applicando una forza orizzontale di 100 kg in senso longitudinale sul
mozzo  della ruota bloccata, non si verifica l'espulsione del veicolo
dai rulli.
Le  forze  trasmesse  dal  dispositivi  non  debbono  creare danni al
veicolo e non debbono alterare il rilevamento delle forze peso

1.3.4 Unita' di controllo, elaborazione, visualizzazione e stampa
L'apparecchiatura deve prevedere:
- Un sistema di controllo ed azionamento dei rulli
- Un dispositivo di comando secondario nel caso in cui il dispositivo
  di comando principale sia del tipo telecomando senza cavo.
- Un'unita' d'elaborazione dei dati di misura
- Un dispositivo di visualizzazione, analogico o digitale, facilmente
  leggibile    dall'operatore    durante   la   prova,   con   chiara
  evidenziazione dello "stato" del banco
- La  possibilita' di tarare una soglia di allarme, di tipo ottico od
  acustico,  per  efficienza  totale di frenatura inferiore ai limiti
  fissati al paragrafo 1.4.8.
- La  possibilita'  di verificare le soglie di allarme senza password
  (la  password deve invece essere utilizzata per la correzione delle
  soglie)
- Un dispositivo di stampa dei risultati di prova

1.3.5 Dispositivi di comando

1.3.5.1 Caratteristiche di funzionamento:
- L'avviamento  dei  rulli  non  puo' avvenire in modo automatico, ma
  deve essere sempre comandato dall'operatore
- L'arresto dei rulli deve essere:
- automatico, al superamento della soglia di slittamento prefissata o
  al  superamento  dello  sforzo  massimo  sul comando alla lava o al
  pedale
- manuale,  comandato  dall'operatore,  quando  non si raggiungano le
  condizioni di blocco automatico sopra citate

1.3.5.2 Configurazione
- I  dispositivi  di comando debbono consentire almeno l'avviamento e
  l'arresto  dei rulli ed essere azionabili dall'operatore durante la
  prova con facilita' ed in sicurezza.
- Quando   sono   del  tipo  telecomando,  senza  cavo,  deve  essere
  assicurata  la  non  interferenza  in caso di installazione di piu'
  banchi  provafreni  vicini  e  deve in ogni caso essere previsto un
  comando secondario con funzione di arresto di emergenza, facilmente
  azionabile dall'operatore durante l'esecuzione della prova.

1.3.6 Rilevatori dello sforzo sul comando
Al  fine  di consentire la prova di motoveicoli con impianto frenante
integrale  o  combinato (N.B.), il banco deve essere fornito completo
di  rilevatore  dello  sforzo  manuale  alla  leva  del  freno  e  di
rilevatore dello sforzo al pedale.
I rilevatori debbono essere realizzati in modo tale da consentirne il
facile  utilizzo (anche contemporaneo) su tutti i tipi di ciclomotori
e motocicli.
Il  rilevatore dello sforzo manuale deve essere conformato in modo da
consentire  l'applicazione  della forza ad una distanza di c.a. 50 mm
dall'estremita' della leva stessa.
I  rilevatori  debbono trasmettere i dati all'unita' di controllo. N.
B.:
Nell'impianto  frenante  integrale  una leva (o pedale) agisce su uno
dei  due  elementi frenanti anteriori e su quello posteriore. L'altra
leva aziona il restante elemento anteriore.
Nell'impianto  frenante  combinato  una leva (o pedale) agisce su una
parte  dei  pistoncini dell'elemento frenante della ruota anteriore e
della  ruota  posteriore.  L'altra  leva aziona i restanti pistoncini
della ruota anteriore e della posteriore.

1.3.7 Dispositivi di taratura
L'apparecchiatura  deve  essere  provvista  di attrezzatura idonea ad
effettuare  le  verifiche  di taratura dei dispositivi di misurazione
della  forza  frenante  e  del peso secondo le modalita' riportate al
punto am1, A5.

1.4 CARATTERISTICHE METROLOGICHE


1.4.1 Fondo scala
- Fondo scala di misura della forza frenante               3000 N
- Fondo scala di misura della forza peso                   5000 N
- Fondo scala di misura dello sforzo al comando manuale     300 N
- Fondo scala di misura dello sforzo al comando a pedale    500 N

1.4.2 Soglia di slittamento
La soglia di slittamento che determina l'arresto automatico dei rulli
deve  essere tarabile per costruzione tra 16 e 30%. La tarature delle
soglia  di  slittamento,  generalmente  realizzata via hardware, puo'
essere  ottenuta  anche  via  software purche' in ogni caso l'accesso
alla variazione dei dati sia consentito solo con chiave riservata.


1.4.3 Precisione di misura

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo frenante
  fra 0 e 40 °C deve essere
- compreso fra 20 N              per valori fino a 1000 N

-               2%               per valori superiori a 1000 N

- Il limite di errore globale dei valori di pesatura
  fra 0 e 40 °C deve essere:
- compreso fra 20 N              per valori fino a 1000 N

-               2%               per valori superiori a 1000 N

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo al comando
  manuale fra 0 e 40 °C deve essere:
- compreso fra 10 N              per valori fino a 300 N

-              3.3%              per valori superiori a 300 N

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo al comando al
  pedale fra 0 e 40 °C deve essere:
- compreso fra 15 N              per valori fino a 500 N

-               3%               per valori superiori a 500 N

1.4.4 Risoluzione
- La  risoluzione  minima ai fini dei calcoli delle forze deve essere
  di  10  N  con soglia di visualizzazione del 1% del valore di fondo
  scala, per sia strumenti analogici che per digitali.
- La   risoluzione   minima  di  calcolo  e  di  visualizzazione  dei
  rilevatori di sforzo al comando deve essere di 10 N
- La risoluzione minima del dispositivo di visualizzazione (analogico
  o digitale) dell'efficienza frenante deve essere del 1%.

1.4.5 Ripetibilita'
La  ripetibilita' della prova deve garantire che lo scarto quadratico
medio  dei  valori  letti  su  10  prove consecutive, eseguite con un
veicolo o con apposito simulatore in identiche condizioni, non superi
il 5%.

1.4.6 Taratura dello zero
La taratura dello zero di tutti i dispositivi deve essere automatica.

1.4.7 Curva di taratura
L'apparecchiatura deve essere provvista di un sistema di taratura che
permetta di controllare:
- La  misura  della  forza  frenante in almeno tre punti del campo di
  misura: 500 N, 1000 N, 2000 N
- La misura del peso in almeno tre punti del campo di misura: 1000 N,
  2000 N, 3000 N
- L'apparecchiatura  deve consentire la verifica delle tarature senza
  password (la password deve essere invece utilizzata per la taratura
  della stessa) che va effettuata con idonea attrezzatura di taratura
  come previsto al punto am1, A5.


1.4.8 Limiti
===================================================================
                Ciclomotori             Motocicli
===================================================================
                                 Immatricolati        Immatricolati
                                 prima del            dal
                                 01.01.1985           01.01.1985
-------------------------------------------------------------------
Efficienza frenante 40%             40%                  50%
-------------------------------------------------------------------
Sforzo sul comando manuale              200 N
-------------------------------------------------------------------
Sforzo sul comando a pedale             350 N
-------------------------------------------------------------------

1.5 SICUREZZE
L'apparecchiatura  deve  essere  conforme alle normative di sicurezza
vigenti.

2 BANCO PROVA FRENI A PIASTRE

2.1 GENERALITA'

Nel  presente documento sono riportate le caratteristiche tecniche di
minima  che debbono essere previste per i banchi provafreni a piastre
da   utilizzarsi  nelle  operazioni  di  controllo  di  revisione  di
ciclomotori  e  motocicli a due ruote (categorie internazionali L1 ed
L3)

2.2 GRANDEZZE DA RILEVARE

L'apparecchiatura  deve  essere  in  grado  di  misurare  le seguenti
grandezze

2.2.1 Forza frenante massima
Forza  frenante corrispondente alla condizione in cui viene raggiunta
la  soglia  di  slittamento  oppure quando viene raggiunto il massimo
valore ammesso per lo sforzo sul comando, espressa in N o multipli di
esso.

2.2.2 Sforzo sul comando
Forza  esercitata  sul  comando  del  freno  (leva  a  mano o pedale)
rilevata  contestualmente  al  raggiungimento  della  forza  frenante
massima, espresso in N o multipli di esso.

2.2.3 Peso
Peso  totale  del  veicolo  piu' conducente, ottenuto sommando i pesi
agenti sulla singola ruota rilevati contestualmente al raggiungimento
della forza frenante massima, espressa in N o multipli di esso.
L'apparecchiatura  deve  essere  in  grado  di  calcolare le seguenti
grandezze

22.4 Efficienza frenante del veicolo
Espressa  come rapporto percentuale fra la somma delle forze frenanti
massime delle ruote anteriore e posteriore ed il peso del veicolo.

2.2.5 Aderenza della singola ruota
Espressa  come  rapporto  percentuale  fra  la forza frenante massima
della   ruota   ed  il  peso  agente  sulla  ruota  stessa,  rilevato
contestualmente al raggiungimento della forza frenante massima.
L'apparecchiatura deve essere in grado di stampare almeno le seguenti
grandezze

2.2.6 Forze frenanti massime
2.2.7 Efficienza frenante del veicolo
2.2.8 Peso
2.2.9 Massimo sforzo sul comando

2.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il frenometro deve essere composto dai seguenti elementi base
- Piastre: no 2
- Unita' di controllo, elaborazione, visualizzazione e stampa.
- Rilevatori dello sforzo sul comando
- Dispositivi di taratura

2.3.1 Dotazione del frenometro a piastre
Il banco a piastre deve prevedere:
-  Piastre  con  superficie  d'attrito resistente e non dannosa per i
pneumatici
- Un sistema di rilevamento delle forze frenanti
-  Un  sistema di rilevamento della velocita' di ingresso del veicolo
in prova
- Un sistema di rilevamento automatico delle forze peso

2.3.2 Dati tecnici

- Carico ammissibile di misura per ruota             5000 N

- Carico ammissibile al passaggio per ruota          5000 N

- Larghezza piastre                                  0,6 m

- Lunghezza piastre                                  1,5 m

- Coefficiente di attrito della superficie delle piastre
                                                     0,6 anche in
  condizione di piastre bagnate

2.3.3 Unita' di controllo, elaborazione, visualizzazione e stampa.
L'apparecchiatura deve prevedere:
- Un'unita' d'elaborazione dei dati di misura
- Un dispositivo di visualizzazione, analogico o digitale, facilmente
  leggibile    dall'operatore    durante   la   prova,   con   chiara
  evidenziazione dello "stato" del banco
- La  possibilita' di tarare una soglia di allarme, di tipo ottico od
  acustico,  per  efficienza  totale di frenatura inferiore ai limiti
  fissati al paragrafo 2.4.7.
- La  possibilita'  di verificare le soglie di allarme senza password
  (la  password deve invece essere utilizzata per la correzione delle
  soglie)
- Un dispositivo di stampa dei risultati di prova

2.3.4 Rilevatori dello sforzo sul comando
Al  fine  di consentire la prova di motoveicoli con impianto frenante
integrale  o  combinato (N.B.), il banco deve essere fornito completo
di  rilevatore  dello  sforzo  manuale  alla  leva  del  freno  e  di
rilevatore dello sforzo al pedale.
I rilevatori debbono essere realizzati in modo tale da consentirne il
facile utilizzo (anche contemporaneo) su tutti i tipi di motoveicoli.
Il  rilevatore dello sforzo manuale deve essere conformato in modo da
consentire  l'applicazione  della forza ad una distanza di c.a. 50 mm
dall'estremita' della leva stessa.
I rilevatori debbono trasmettere i dati all'unita' di controllo senza
connessioni fisiche.
N.B.:
Nell'impianto  frenante  integrale  una leva (o pedale) agisce su uno
dei  due  elementi frenanti anteriori e su quello posteriore. L'altra
leva aziona il restante elemento anteriore.
Nell'impianto  frenante  combinato  una leva (o pedale) agisce su una
parte  dei  pistoncini dell'elemento frenante della ruota anteriore e
della  ruota  posteriore.  L'altra  leva aziona i restanti pistoncini
della ruota anteriore e della posteriore.

2.3.5 Dispositivi di taratura
L'apparecchiatura  deve  essere  provvista  d'attrezzatura  idonea ad
effettuare  le  verifiche  di taratura dei dispositivi di misurazione
della  forza  frenante  e  del peso secondo le modalita' riportate al
punto am2, A3.

2.4 CARATTERISTICHE METROLOGICHE


2.4.1 Fondo scala

- Fondo scala di misura della forza frenante             3000 N

- Fondo scala di misura della forza peso                 5000 N

- Fondo scala di misura dello sforzo al comando manuale   300 N

- Fondo scala di misura dello sforzo al comando a pedale  500 N

2.4.2 Precisione di misura

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo
  frenante fra 0 e 40 °C deve essere:

- compreso fra 20 N                per valori fino a 1000 N

-              2%                  per valori superiori a 1000 N

- Il limite di errore globale dei valori di pesatura
  fra 0 e 40 °C deve essere:
- compreso fra 20 N                per valori fine a 1000 N

-               2%                 per valori superiori a 1000 N

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo al comando
  manuale fra 0 e 40 °C deve essere:

- compreso fra 10 N                per valori fino a 300 N

-              3.3%                per valori superiori a 300 N

- Il limite di errore globale dei valori di sforzo al comando al
  pedale fra 0 e 40 °C deve essere:

- compreso fra 15 N                per valori fino a 500 N

-               3%                 per valori superiori a 500 N

2.4.3 Risoluzione
- La  risoluzione  minima ai fini dei calcoli delle forze deve essere
  di  10  N  con soglia di visualizzazione del 1% del valore di fondo
  scala, per sia strumenti analogici che per digitali.
- La   risoluzione   minima  di  calcolo  e  di  visualizzazione  dei
  rilevatori di sforzo al comando deve essere di 10 N.
- La risoluzione minima del dispositivo di visualizzazione (analogico
  o digitale) dell'efficienza frenante dove essere del 1%.

2.4.4 Ripetibilita'
La  ripetibilita' della prova deve garantire che lo scarto quadratico
medio  dei  valori  letti  su  10  prove consecutive, eseguite con un
veicolo o con apposito simulatore in identiche condizioni, non superi
il 5%.

2.4.5 Taratura dello zero
La taratura dello zero di tutti i dispositivi deve essere automatica.

2.4.6 Curva di taratura
L'apparecchiatura deve essere provvista di un sistema di taratura che
permetta di controllare:
- La  misura  della  forza  frenante in almeno tre punti del campo di
  misura: 500 N, 1000 N, 2000 N
- La misura del peso in almeno tre punti del campo di misura: 1000 N,
  2000 N, 3000 N
- L'apparecchiatura  deve consentire la verifica delle tarature senza
  password (la password deve essere invece utilizzata per la taratura
  della stessa) che va effettuata con idonea attrezzatura di taratura
  come previsto al punto am2, A3.


2.4.7 Limiti
===================================================================
                         Ciclomotori            Motocicli
===================================================================
                                      Immatricolati   Immatricolati
                                      prima del        dopo il
                                      01.01.1985       01.01.1985
-------------------------------------------------------------------
Efficienza frenante          40%          40%              50%
-------------------------------------------------------------------
Sforzo sul comando manuale                   200 N
-------------------------------------------------------------------
Sforzo sul comando a pedale                  350 N
-------------------------------------------------------------------

2.5 SICUREZZE

L'apparecchiatura  deve  essere  conforme alle normative di sicurezza
vigenti.

3 PROVA FARI

3.1 DEFINIZIONE

Apparecchiatura per il controllo dei fari.
Il  principio  di funzionamento di un dispositivo prova fari consiste
nella   determinazione   dell'allineamento   del  fascio  luminoso  e
dell'intensita' luminosa emessa da un faro di un veicolo a motore.
Le   caratteristiche   dell'apparecchiatura   devono   permettere  di
registrare:
- La deviazione degli anabbaglianti sui piani orizzontale e verticale
  passanti per l'asse longitudinale, rispetto a tale asse;
- La  deviazione  degli abbaglianti sui piani orizzontale e verticale
  passanti per l'asse longitudinale, rispetto a tale asse;
- La misurazione dell'intensita' luminosa.

3.2 CARATTERISTICHE MECCANICHE

3.2.1 Controllo altezza
Sistema  ottico  che permetta di controllare che il centro di altezza
dei fari sia compreso tra 300 e 1400 mm.

3.2.2 Controllo allineamento
Sistema  ottico  di  controllo  (a  traguardo, a riflessione, reflex,
ecc.)  che  permetta  l'allineamento  della  camera ottica con l'asse
longitudinale del veicolo.

3.2.3 Allineamento camera
Sistema  di  allineamento orizzontale della camera (livella a bolla o
sistema equivalente).

3.2.4 Schermo mobile
Lo schermo deve essere mobile e regolabile secondo l'altezza da terra
del  faro,  simulando  sul  piano  verticale  intorno  allo strumento
l'abbassamento, misurato in centimetri, corrispondente a quello reale
misurabile su un piano verticale posto a 10 m di distanza.
In   armonia   con   la  direttiva  97/24/CE,  l'abbassamento  minimo
consentito  misurabile  sullo  schermo verticale simulato all'interno
della  strumento,  deve  essere  pari  a  quello  che consegue ad una
pendenza  discendente,  della  linea  di demarcazione orizzontale fra
zona oscura e zona illuminata, dell'1%.
Sul  piano  orizzontale  lo  spostamento dell'asse del fascio di luce
puo' formare verso l'esterno un angolo non superiore a 1,5o.
La massima intensita' luminosa del singolo proiettore deve essere non
superiore a 150000 lux su schermo posto a 1 m di distanza.

3.2.5 Lente-schermo
Il  sistema lente-schermo deve permettere la riproduzione delle forme
geometriche del fascio luminoso.
La  focale  del  sistema deve essere tale che con variazioni di 30 mm
tra  il  centro  della  lente  ed  il  centro del faro non si abbiano
variazioni verticali sullo schermo.
Il   sistema   ottico   deve   riprodurre  sullo  schermo  l'immagine
somigliante a quella che si otterrebbe su una parete a 10 m.

3.2.6 Traslazione laterale
La  traslazione  laterale  dell'apparecchiatura  potra' essere sia su
rotaie, di cui almeno una direzionale, sia su ruote gommate.

3.3 CARATTERISTICHE METROLOGICHE

3.3.1 Deviazione orizzontale
La   misura  della  deviazione  orizzontale  deve  avvenire  con  una
precisione  di  5  cm  a  10  m  di distanza, corrispondente a 2,5 mm
all'interno del prova fari.

3.3.2 Deviazione verticale
La misura della deviazione verticale deve avvenire con una precisione
di  2  cm  a  10 m di distanza, corrispondente a 1 mm all'interno del
prova fari.

3.3.3 Intensita' luminosa
La  misura  dell'intensita'  luminosa  deve  prevedere un fondo scala
150000 lux, con precisione 5 % e risoluzione minima 3000 lux.

                               CAPO II

              PROCEDURE DI VERIFICA DELLE ATTREZZATURE

Per il controllo successivo sulle attrezzature e' da ritenersi valido
quanto  previsto  ai  punti  10,  11 e 12 del capo II della circolare
nuova 88/95.

am1) FRENOMETRO A RULLI

A - VERIFICA INIZIALE

- Lo  strumento  deve  essere  sottoposto  a  verifica  iniziale dopo
  omologazione del modello;
- La  verifica  iniziale  va  eseguita  per verificare il rispetto di
  requisiti e condizioni previsti dalla presente circolare;
- La  verifica  iniziale  deve  essere  eseguita  dal  CSRPAD, da CPA
  autorizzato   dal   Dipartimento   dei   Trasporti  Terrestri,  dal
  costruttore,  tramite  sua  organizzazione diretta od indiretta con
  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da  Enti di certificazione
  riconosciuti;
- La verifica iniziale deve includere almeno le prove seguenti e deve
  essere eseguita sulla apparecchiatura installata:

1) Controllo globale, funzionale e messa a punto.

2)  Verifica  del  rispetto  della  velocita' periferica di rotazione
minima dei rulli


- a vuoto                            non inferiore a 5 km/h

- alla forza frenante massima        non inferiore all'80% di
                                     quella a vuoto
Nel  caso  di frenometri dotati di strumentazione digitale, la misura
della velocita' periferica durante le visite iniziali e periodiche si
puo'  effettuare  anche tramite software, qualora l'attendibilita' di
tale misura sia stata certificata in sede d'omologazione.

3)  Verifica  del  corretto  rilievo della velocita' periferica della
ruota del veicolo da parte del rullo ausiliario centrale.
Per prova freni digitali la verifica si puo' effettuare anche tramite
software,  qualora  tale  procedura  sia  stata  certificata  in sede
d'omologazione.

4)  Verifica  del  rispetto della percentuale di scorrimento relativo
tra ruota e rullo (compresa tra il 16% e il 30%) che deve determinare
l'arresto dei rulli.
Nel  caso di frenometri digitali e' sufficiente controllare che siano
inseriti correttamente i parametri relativi.

5)  Verifica  della  corretta  taratura  dello  zero  a vuoto e della
corretta indicazione per valori di:

 - 500 N, 1000 N e 2000 N        per la misura della forza frenante

 - 1000 N, 2000 N e 3000 N       per la misura della forza peso
L'errore massimo ammesso e' rilevabile al Capo I, paragrafo 1.4.3.
La   verifica   e'  di  tipo  strumentale  utilizzando  gli  attrezzi
appositamente predisposti.

6)  Verifica della ripetibilita' della prova mediante gli attrezzi di
taratura appositamente predisposti.

7)  Verifica  strumentale  della precisione della misura del peso con
gli attrezzi di taratura appositamente predisposti.

8)  Verifica  della corretta espressione dell'efficienza frenante per
valori  del  peso  sulla  ruota  di  1000  N,  2000  N e 3000 N ed in
corrispondenza  a  valori  simulati  della  forza  frenante  relativa
all'asse di 500 N, 1000 N e 2000 N.
Nel caso di frenometri digitali la verifica e' virtualmente svolta in
quanto  l'efficienza  e' calcolata con un programma approvato in sede
d'omologazione.

9) Taratura delle soglie di allarme.
Nel caso di prova freni con circuiti digitali la verifica strumentale
puo'  essere sostituita con il controllo dell'intervento dell'allarme
in corrispondenza alle soglie impostate nel programma.

10)  Verifica di taratura dei misuratori sforzo al comando manuale ed
al   pedale  (strumentale  con  attrezzi  di  taratura  appositamente
predisposti).

11) Controllo dei valori d'aderenza minima anche per rulli bagnati.

12) Verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di bloccaggio
del veicolo.

13) Verifica delle sicurezze.

B - VERIFICA PERIODICA OD OCCASIONALE

- La verifica periodica deve essere effettuata al termine del periodo
  stabilito dal costruttore e comunque almeno una volta l'anno.
- La  verifica  occasionale  va  effettuata  dopo  ogni intervento di
  riparazione quando a discrezione del costruttore possono variare le
  caratteristiche metrologiche.
- Lo  strumento non puo' essere utilizzato per prove ufficiali sino a
  che non sia intervenuta la verifica periodica, se ne sono scaduti i
  termini.
- La  data  di  scadenza  deve  essere  riportata  anche  sul referto
  stampato della prova ufficiale.
- Le  verifiche  periodiche ed occasionali devono essere eseguita dal
  CSRPAD,   da   CPA   autorizzato  dal  Dipartimento  dei  Trasporti
  Terrestri,  dal  costruttore, tramite sua organizzazione diretta od
  indiretta  con  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da Enti di
  certificazione riconosciuti;
- Le   verifiche   periodiche   consistono  nella  ripetizione  delle
  verifiche  previste  per la verifica iniziale e nel controllo della
  rispondenza della componentistica a quella originale.

ann2) FRENOMETRO A PIASTRE

A - VERIFICA INIZIALE

- Lo   strumento  deve  essere  sottoposto  a  visita  iniziale  dopo
  l'omologazione del modello;
- La  verifica  iniziale  va  eseguita  per verificare il rispetto di
  requisiti e condizioni previsti dalla presente circolare.
- La  verifica  iniziale  deve  essere  eseguita  dal  CSRPAD, da CPA
  autorizzato   dal   Dipartimento   dei   Trasporti  Terrestri,  dal
  costruttore,  tramite  sua  organizzazione diretta od indiretta con
  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da  Enti di certificazione
  riconosciuti;
- La verifica iniziale deve includere almeno le prove seguenti e deve
  essere eseguita sulla apparecchiatura installata:

1) Controllo globale, funzionale e messa a punto.

2) Verifica della complanarita' tra le piastre.

3)  Verifica  della  corretta  taratura  dello  zero  a vuoto e della
corretta indicazione per valori di:

 - 500 N, 1000 N e 2000 N        per la misura della forza frenante

 - 1000 N, 2000 N e 3000 N       per la misura della forza peso
L'errore massimo ammesso e' rilevabile al Capo I, paragrafo 2.4.2. La
verifica   e'   di   tipo   strumentale   utilizzando   gli  attrezzi
appositamente predisposti.

4)  Verifica della ripetibilita' della prova mediante gli attrezzi di
taratura appositamente predisposti.

5)  Verifica  strumentale  della precisione della misura del peso con
attrezzi di taratura appositamente predisposti.

6) Controlli di taratura sensori velocita' iniziale.

7)  Verifica  della corretta espressione dell'efficienza frenante per
valori  del  peso  sull'asse  di  1000  N,  2000  N  e  3000  N ed in
corrispondenza  a  valori  simulati  della  forza  frenante  relativa
all'asse di 500 N, 1000 N e 2000 N.
Nel caso di frenometri digitali la verifica e' virtualmente svolta in
quanto  l'efficienza  e' calcolata con un programma approvato in sede
di omologazione.

8) Taratura delle soglie di allarme.
Nel caso di prova freni con circuiti digitali la verifica strumentale
puo'  essere sostituita con il controllo dell'intervento dell'allarme
in corrispondenza alle soglie impostate nel programma.

9)  Verifica  di taratura dei misuratori sforzo al comando manuale ed
al   pedale  (strumentale  con  attrezzi  di  taratura  appositamente
predisposti).

10)  Controllo  dei  valori  di  aderenza  minima  anche  per piastre
bagnate.

11) Verifica delle sicurezze.

B - VERIFICA PERIODICA OD OCCASIONALE

- La verifica periodica deve essere effettuata al termine del periodo
  stabilito dal costruttore e comunque almeno una volta l'anno.
- La  verifica  occasionale  va  effettuata  dopo  ogni intervento di
  riparazione quando a discrezione del costruttore possono variare le
  caratteristiche metrologiche.
- Lo  strumento non puo' essere utilizzato per prove ufficiali sino a
  che  non  sia  intervenuta la verifica periodica, se sono scaduti i
  termini.
- La  data  di  scadenza  deve  essere  riportata  anche  sul referto
  stampato della prova ufficiale.
- Le  verifiche  periodiche ed occasionali devono essere eseguita dal
  CSRPAD,   da   CPA   autorizzato  dal  Dipartimento  dei  Trasporti
  Terrestri,  dal  costruttore, tramite sua organizzazione diretta od
  indiretta  con  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da Enti di
  certificazione riconosciuti;
- Le  verifiche  periodiche  consistono nella ripetizione di tutte le
  verifiche  previste  per la verifica iniziale e nel controllo della
  rispondenza della componentistica a quella originale.

g) PROVA FARI

A - VERIFICA INIZIALE

- Lo   strumento  deve  essere  sottoposto  a  visita  iniziale  dopo
  l'omologazione del modello;
- La  verifica  iniziale  va  eseguita per verificare il rispetto dei
  requisiti e condizioni previsti dal D.M. no 628/96;
- La  verifica  iniziale  deve  essere  eseguita  dal  CSRPAD, da CPA
  autorizzato   dal   Dipartimento   dei   Trasporti  Terrestri,  dal
  costruttore,  tramite  sua  organizzazione diretta od indiretta con
  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da  Enti di certificazione
  riconosciuti;
- La verifica iniziale deve includere almeno le prove seguenti:

1) Controllo globale, funzionale e messa a punto.

2)  Misura  della  deviazione orizzontale del fascio luminoso con una
precisione di 5 cm a 10 m, corrispondente ad una precisione di 2.5 mm
all'interno del prova fari.

3)  Misura  della  deviazione  verticale  del fascio luminoso con una
precisione  di  2 cm a 10 m, corrispondente ad una precisione di 1 mm
all'interno del prova fari.

4) Verifica correttezza riproduzione forme geometriche.

5)  Verifica  invarianza figura del faro sullo schermo per variazioni
di distanza focale di 30 mm fra il centro della lente e il centro del
faro.

6)  Misura  dell'illuminamento preferibilmente con fondo scala 1.5 10
alla quinta lux e precisione di 5% e risoluzione minima di 3000 lux.

7) Verifica linearita' rotaia e costanza allineamento.

B - VERIFICA PERIODICA OD OCCASIONALE

- La verifica periodica deve essere effettuata al termine del periodo
  stabilito dal costruttore e comunque almeno una volta l'anno.
- La  verifica  occasionale  va  effettuata  dopo  ogni intervento di
  riparazione quando a discrezione del costruttore possono variare le
  caratteristiche metrologiche.
- Lo  strumento non puo' essere utilizzato per prove ufficiali sino a
  che  non  sia  intervenuta la verifica periodica, se sono scaduti i
  termini.
- La  data  di  scadenza  deve  essere  riportata  anche  sul referto
  stampato della prova ufficiale.
- Le  verifiche  periodiche ed occasionali devono essere eseguita dal
  CSRPAD,   da   CPA   autorizzato  dal  Dipartimento  dei  Trasporti
  Terrestri,  dal  costruttore, tramite sua organizzazione diretta od
  indiretta  con  personale  autorizzato  dalla  casa,  o  da Enti di
  certificazione riconosciuti.
- Le  verifiche  periodiche  consistono nella ripetizione di tutte le
  verifiche  previste  per la verifica iniziale e nel controllo della
  rispondenza della componentistica a quella originale.

                              CAPO III

            PROCEDURE OPERATIVE DI PROVA SUI CICLOMOTORI

                           E SUI MOTOCICLI

Si  riportano  di  seguito  le  procedure  operative  con la quali si
effettuano   le   prove   per  le  quali  e'  richiesto  l'uso  delle
apparecchiature in esame.
I rispettivi valori limite in rapporto ai quali la prova e' giudicata
accettabile,  sono  contenuti  nella  procedure  di  prova di seguito
riportate.
I  risultati  delle  prove  saranno  riportati  su un referto, la cui
compilazione e' obbligatoria per le officine d'autoriparazione.
Sono  previsti  modelli  di  referto  negli  allegati  no  1,  2 e 3,
rispettivamente per frenometro fonometro e prova fari.
Il  referto  del  frenometro, preconfezionato a stampa, attraverso la
tastiera  di accesso al processore delle attrezzature, deve riportare
i  dati  di  identificazione  dell'attrezzatura,  nonche' i risultati
della  prova  ad  anche  i  dati  di  identificazione  del veicolo da
provare, le sue eventuali caratteristiche tecniche utili per la prova
stessa, la data e l'ora di inizio e termine della prova e la scadenza
di  validita' della apparecchiatura, il nome del responsabile tecnico
che  esegue  la  prova  e  la  denominazione  dell'ente che esegue le
misure.

am1) BANCO PROVA FRENI A RULLI

La verifica degli impianti frenanti deve comprendere:

1)   Controllo   visivo   generale  dell'impianto  e  verifica  della
funzionalita'.

2) Verifica dell'efficienza.
Prima   di  procedere  alla  verifica  dell'efficienza  occorre  aver
eseguito  sul veicolo controlli complementari, anche con l'ausilio di
strumentazioni    in    dotazione    all'officina,   utili   altresi'
all'ottimizzazione  del  sistema veicolo-frenometro, come indicato di
seguito:
- Controllo  visivo  dello  stato  d'uso  dei  pneumatici montati sul
  veicolo.  Non  sono  ammesse  lacerazioni  e/o  asportazioni  della
  mescola,  abrasioni  con  affioramento  degli strati telati o altri
  danni   che   siano  di  pregiudizio  alla  sicurezza.  Particolare
  attenzione  in  tal  senso  sara'  prestata  dall'operatore sia con
  riferimento  al  battistrada  sia  con  riferimento  ai fianchi del
  pneumatico;
- Verifica  del  corretto  valore  della  pressione di gonfiaggio dei
  pneumatici montati sul veicolo;
- Verifica  di  esistenza  dello  spessore  minimo  di  legge  per il
  battistrada a mezzo di adatto calibro;
- Verifica  di  rispondenza  delle  caratteristiche  dimensionali, di
  carico e velocita' dei pneumatici effettivamente montati con quelle
  indicate sulla carta di circolazione del veicolo.

1. CONTROLLO VISIVO GENERALE

Esso  si esegue secondo quanto prescritto dalla Direttiva 92/54/CEE e
94/23/CE.  Si  riportano  di  seguito  alcuni  punti salienti di tale
controllo.
- L'impianto  frenante  deve poter essere azionato in modo graduale e
  deve  mantenere  nel  tempo  le  caratteristiche  di "continuita' e
  moderabilita'".
- Il  controllo  visivo  riguarda  le  parti  dell'impianto  frenante
  rilevanti  dal punto di vista della sicurezza, che sono accessibili
  senza utilizzo di attrezzi e senza un vero e proprio smontaggio.
- Tutti i particolari, compresi eventuali dispositivi di segnalazione
  visiva  di allarme, devono trovarsi in buono stato di funzionalita'
  e  non  debbono  mostrare  segni  di  danneggiamento o di usura che
  superi la tolleranza fornita dal costruttore.
- In particolare si deve verificare che:
letubazioni  e  i tubi esternamente non siano danneggiati, non siano
  eccessivamente  corrosi  o invecchiati, siano posizionati e fissati
  in modo corretto;
le corde e i comandi ottenuti con cavi flessibili siano perfettamente
funzionanti, non eccessivamente corrosi o rovinati;
i  gruppi  frenanti esternamente si presentino senza danneggiamenti e
non  siano eccessivamente corrosi, i dispositivi di azionamento siano
facilmente accessibili e non deteriorati;
la tiranteria e le articolazioni (snodi) siano integri;
i  componenti  dei  freni  sulle ruote siano in corretto stato (e.s.:
ferodi, dischi, tamburi e guarnizioni).

1.1. IMPIANTO FRENANTE IDRAULICO

- L'impianto,   all'azionamento   del  comando  fino  alla  posizione
  d'arresto, deve tenere la pressione.
- Verifica   della   corretta  registrazione  dei  regolatori  e  dei
  limitatori della forza di frenatura.

1.2. IMPIANTO FRENANTE MECCANICO

Controllo del funzionamento dei dispositivi di azionamento.

2. VERIFICA DELL'EFFICIENZA

2.1. BANCHI PROVA FRENI A RULLI

2.1.1. Posizionamento del veicolo sul banco a rulli

2.1.1.1.  L'esecuzione  della  prova  deve  essere fatta da personale
preposto dal centro di controllo.

2.1.1.2.  Accertarsi che nell'area di prova (definita dal costruttore
della  attrezzatura nel manuale istruzioni della stessa) non vi siano
persone  o  cose  che  potrebbero essere esposte a pericoli o esserne
causa.

2.1.1.3.  Accertarsi  che  gli  eventuali  dispositivi rimovibili e/o
registrabili  siano  posizionati  in configurazione idonea ad operare
correttamente  con  il  veicolo in prova.(e.s.: deve essere possibile
l'appoggio  dei  piedi  dell'operatore  e  l'azionamento corretto dei
dispositivi di bloccaggio)

2.1.1.4. Posizionare il veicolo con la ruota anteriore nella sede del
banco  a  rulli curandone l'allineamento ed il centraggio rispetto al
banco stesso.

2.1.1.5. Attivare il dispositivo di bloccaggio sulla ruota posteriore
accertandosi della corretta efficacia del dispositivo stesso.

2.1.1.6.  Predisporre  i rilevatori di sforzo al comando (manuale e/o
al  pedale)  necessari  per  la  prova  seguendo  le  istruzioni  del
costruttore del frenometro.

2.1.2. Effettuazione prove

2.1.2.1.  Verificare  che  non  sussistano  condizioni  di  pericolo,
attendere  il  segnale di consenso all'avviamento (se disponibile) ed
azionare il comando di avviamento rulli senza frenare.

2.1.2.2.  A  rulli  avviati  lasciare  che  il  veicolo si autocentri
lateralmente  sui rulli; in questa fase per nessun motivo togliere la
chiave  dal  quadro  che  puo' provocare il blocco dello sterzo quale
sistema antifurto.
Le prove possono essere effettuate anche a motore spento.

2.1.2.3.  Se  i  pneumatici sono bagnati lasciare che le ruote girino
sui rulli per alcuni secondi prima di iniziare il ciclo di prova.

2.1.2.4.  Agire  sul comando del freno lentamente e progressivamente,
fino   al   raggiungimento  del  bloccaggio,  effettuando  una  pausa
intermedia  di  pochi  secondi  per  consentire  il riscaldamento del
sistema  e  l'eliminazione  di  eventuali  tracce  di  umidita' dagli
elementi frenanti.

2.1.2.5.  Se una prova finisce con esito negativo, o dubbio, ripetere
il ciclo di prova sopra riportato.

2.1.2.6.  Nel  caso non si disponga di rulli con motori autofrenanti,
per  uscire dalla sede rulli con la ruota motrice riavviare il motore
del banco ad uscire con cautela sempre nella direzione di marcia.

2.1.2.7. Per le istruzioni specifiche e di dettaglio ci si atterra' a
quanto  previsto  nel  manuale  di  istruzioni  per  l'uso della casa
costruttrice.

2.1.3. Procedura operativa

2.1.3.1.  Ove  l'attrezzatura  sia predisposta, l'operatore inserisce
gli estremi del veicolo da provare, come previsto dal referto All. no
1.

2.1.3.2.  Il  veicolo  viene posizionato con la ruota anteriore nella
sede del banco a rulli.

2.1.3.3.   Si   azione  il  dispositivo  di  bloccaggio  sulla  ruota
posteriore.

2.1.3.4. Si applicano i rilevatori di sforzo sul comando.

2.1.3.5.  Si  comanda l'avviamento dei rulli e si lascia allineare il
veicolo senza azionare il freno.

2.1.3.6.  Si  fanno  riscaldare  i  freni  per  almeno cinque secondi
facendo  ruotare  i  rulli  e  agendo con gradualita' sul comando del
freno per evitare il bloccaggio dei rulli stessi.

2.1.3.7.  Si inizia la prova con la rotazione libera dei rulli (senza
agire  sul  comando del freno): e' possibile valutare cosi' l'entita'
delle forze di attrito (attrito volvente, aderenza ganasce e dischi).
L'operatore  valutera'  se queste rientrano nella norma o se esistono
motivi di sospensione della prova e controllo piu' approfondito degli
organi meccanici interessati (cuscinetti ecc.).

2.1.3.8.  Successivamente,  con  gradualita' e controllando lo sforzo
crescente  applicato  sul  comando, l'operatore agisce sul freno fino
all'arresto dei rulli che si verifica per uno dei due eventi:


          a) raggiungimento del massimo sforzo al comando;

          b) bloccaggio dei rulli per raggiunto slittamento
             della ruota in prova.
L'operatore è in grado allora di rilevare le seguenti grandezze:

          1) forza frenante max (F max);

          2) sforzo al comando corrispondente.
Il  valore  della  forza  frenante  massima  deve potersi leggere sul
dispositivo di visualizzazione, analogico o digitale.
Tale  grandezza,  correlata con il peso gravante sulla ruota in prova
rilevato   in   automatico,   permette   di  esprimere  le  grandezze
fondamentali di cui al Capo I, punto 1.2 della presente circolare.
Durante  l'esecuzione  della  prova  l'operatore puo' mantenere uno o
entrambi  i  piedi  in  appoggio  a  terra  ma  solo  allo  scopo  di
contribuire  al  mantenimento  dell'equilibrio del veicolo e pertanto
senza  esercitare  sforzo  che porterebbe ad una alterazione del peso
rilevato dal banco provafreni.

2.1.3.9.  Terminato il rilevamento sulla ruota anteriore si aziona il
dispositivo di bloccaggio per liberare la ruota posteriore.

2.1.3.10.  Il  veicolo  viene  fatto avanzare fino a portare la ruota
posteriore nella sede del banco a rulli.

2.1.3.11.   Si  aziona  il  dispositivo  di  bloccaggio  sulla  ruota
anteriore.

2.1.3.12.  Si  comanda l'avviamento dei rulli e si procede alla prova
della  ruota  posteriore  seguendo  le  stesse modalita' usate per la
ruota anteriore.

2.1.3.13. Efficienza
E' intesa quale rapporto della somma delle forze frenanti di ciascuna
ruota  ed  il peso del ciclomotore o del motociclo motoveicolo inteso
come   somma   dei   pesi   agenti   sulle   singole  ruote  rilevati
contestualmente  al raggiungimento della forza frenante massima ed e'
espressa in %. Viene calcolata secondo l'espressione:


                   Forze frenanti (Newton)
Efficienza (%)=----------------------------------- x 100
                   Fa max + Fp max (Newton)

Dove: Fa max = Forza peso massima rilevata sulla ruota anteriore
      Fp max = Forza peso massima rilevata sulla ruota posteriore.
Il   processore  del  sistema  computerizzato  del  banco  calcola  e
memorizza  almeno il valore dell'efficienza frenante del veicolo ed i
valori della forza massima di frenatura di ciascuna ruota.
Le  grandezze  memorizzate  sono successivamente stampate sul referto
cartaceo.

2.1.3.14.  Nel  caso  di  veicoli  con impianto frenante combinato od
integrale  (vedi  tabella 1) la prova sulla singola ruota deve essere
eseguita  in una sola fase azionando contemporaneamente i comandi che
agiscono sulla ruota.
La prova termina al verificarsi del primo tra i due eventi:

         a) raggiungimento del massimo sforzo al comando

         b) bloccaggio dei rulli per raggiunto slittamento della
            ruota in prova.

Tabella 1 - Tipologie di impianto frenante
-------------------------------------------------------------------
Impianto frenante     Schema      Leva 1       Leva 2 (o Pedale)
-------------------------------------------------------------------
Tradizionale           II     Ant              Post
-------------------------------------------------------------------
Integrale o
combinato semplice     IC     Ant              Ant          Post
-------------------------------------------------------------------
Combinato              CC     Ant     POST     Ant          Post
-------------------------------------------------------------------

2.2 BANCO PROVA FRENI A PIASTRE

2.2.1  Per  effettuare la prova l'operatore deve verificare di essere
in grado di appoggiare entrambi i piedi a terra mantenendo il veicolo
in posizione verticale.
L'operatore  memorizza  gli  estremi  del  veicolo  da  provare, come
previsto dal referto allegato no 1.
Il  veicolo  deve  essere  presentato al "Banco a piastre" dopo avere
eseguito  alcune  operazioni  di  frenatura  di riscaldamento a bassa
velocita'.

2.2.2  Immediatamente  dopo  si  colloca  il veicolo fermo nella zona
antistante  le  piastre  ad una distanza congruente con il necessario
spazio di accelerazione per raggiungere la velocita' minima 7 km/h.
Il   veicolo  fermo  inoltre  deve  essere  posto  con  il  suo  asse
longitudinale  di simmetria coincidente con quello di simmetria delle
piastre.  L'asse  di  simmetria  delle  piastre  deve  quindi  essere
materializzato  a  mezzo  di  striscia  di vernice da applicare sulla
pavimentazione.

2.2.3 Si predispongono i rilevatori di sforzo al comando.

2.2.4 L'operatore lancia il veicolo sulle piastre e procede, lungo il
loro  asse  longitudinale,  alla frenatura graduale e all'arresto del
veicolo  ponendo  attenzione  a  non superare il valore massimo dello
sforzo al comando (alla leva 200 N e al pedale 350 N)
L'operatore  e'  in  grado ora di leggere sugli strumenti le seguenti
grandezze in corrispondenza al valore del massimo sforzo al comando:
- Forza frenante max ruota ant.
- Forza frenante max ruota post.
-  Peso dinamico del veicolo rilevato in corrispondenza della massima
forza frenante su ciascuna ruota.

2.2.5  Il  processore del sistema computerizzato calcola le grandezze
caratteristiche  dell'efficienza  frenante  e  della forza massima di
frenatura.
Le  formule matematiche e la tabella 1 delle efficienze sono analoghe
a quelle indicate per i frenometri a rulli.

2.2.6  La stampante del frenometro stampa successivamente i valori di
efficienza frenante.

2.2.7  Nel  caso  di  veicoli  con  impianto  frenante  combinato  od
integrale    deve   essere   effettuata   una   sola   prova   agendo
contemporaneamente sulle due leve.

3 RISULTATI

Lo  strumento,  dotato  di  stampante, rilascera' un referto per ogni
prova   come   indicato   nell'allegato   no  1,  completabile  anche
manualmente per le parti per le quali la stampa non e' obbligatoria.
La  compilazione  del  referto  e' obbligatoria per le prove eseguite
dalle officine di autoriparazione.

e) FONOMETRO

1 RILIEVO RUMOROSITA' ESTERNA

1.1 MODALITA' DI PROVA CICLOMOTORI

1.1.1  Per  i ciclomotori rispondenti alla direttiva 97/24/CE cap. 9,
all. II, la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con le
modalita' sotto riportate:
- Posizionare  il ciclomotore in ordine di marcia come indicato nella
  figura  1. Il terreno di prova deve avere forma di rettangolo i cui
  lati  siano  lontani  almeno  tre  metri dai punti piu' esterni del
  veicolo;
- Il microfono deve essere collocato all'altezza dell'uscita del tubo
  di  scarico,  comunque  a non meno di 0,20 m dalla superficie della
  pista.  La  capsula  del  microfono  deva  essere  orientata  verso
  l'apertura  di scarico dei gas ad una distanza di 0,50 m. L'asse di
  sensibilita'  massima  del microfono deve essere parallelo al piano
  del  terreno  e formare un angolo di 45o, piu' o meno 10o, rispetto
  al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di
  scarico;
- Per i ciclomotori con piu' orifizi di scarico, i cui centri siano a
  una  distanza  0,30  m  il  microfono  deva  essere orientato verso
  l'uscita  piu' vicina al profilo del ciclomotore (manubrio escluso)
  o  a  quella  piu'  alta rispetto alla superficie della pista. Se i
  centri  degli orifizi si trovano tra loro ad una distanza > 0,30 m,
  si   devono   eseguire  misurazioni  separate  per  ogni  orifizio,
  prendendo come risultato il massimo valore misurato.
- Il  regime  del  motore  deve  essere  tenuto  costante  ad uno dei
  seguenti valori: S/2 se S e' superiore a 5000 giri/min;
3/4 S se S e' inferiore o pari a 5000 giri/min.
in cui S indica il regime di potenza massima;
- Sui  ciclomotori dotati di trasmissione automatica e' consentito il
  sollevamento della ruota motrice.
- Appena  raggiunto  il regime costante, il comando dell'acceleratore
  deve  essere  riportato  rapidamente  nella posizione di minimo. Il
  livello   sonoro   deve   esser  misurato  durante  un  periodo  di
  funzionamento  che  comprenda  un  breve  mantenimento  del  regime
  costante  e  tutta  la  durata  della decelerazione, prendendo come
  risultato valido l'indicazione massima del fonometro.
- Sono  presi  in  considerazione  soltanto  i valori ottenuti in tre
  misurazioni consecutive, che non differiscano per piu' di 2 dB (A).
  Il   valore  misurato  deve  essere  arrotondato  all'unita',  come
  indicato  al  punto  9  del  capo I della circolare nuova 88/95 del
  06.09.99.
- Il  risultato  della  prova  e'  il  piu'  elevato  di  queste  tre
  misurazioni.   Il   valore  massimo  ammissibile  e'  indicato  sul
  certificato d'idoneita' tecnica del ciclomotore.

1.1.2 Per i ciclomotori riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 47 del
T.U.  393/59  e  degli  artt.  214,  215,  283,  286,  289,  290  del
Regolamento  di  cui  al  D.P.R.  420/59, la prova va condotta con il
microfono sistemato posteriormente al veicolo sull'asse longitudinale
di  questo  a  7 metri di distanza dal piano normale all'asse stesso,
contenente  il centro della sezione di uscita dei gas di scarico e ad
altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal suolo.
La  prova deve essere effettuata con motore stabilizzato al regime di
potenza  massima,  senza  carico  esterno.  Sui ciclomotori dotati di
trasmissione  automatica  e'  consentito  il sollevamento della ruota
motrice.
Il  risultato  della  prova  e' la media aritmetica di cinque lettura
consecutive che non differiscano tra loro piu' di 3 dB (B).
Il valore massimo ammissibile e' 83 dB (B).

1.2 MODALITA' DI PROVA MOTOCICLI

1.2.1  -  Per i motocicli rispondenti alla direttiva 97/24/CE cap. 9,
all.  III,  la prova va condotta a 50 cm dall'orifizio di scarico con
le modalita' sotto riportate:
- Posizionare  il  motociclo  in ordine di marcia come indicato nella
  figura  1. Il terreno di prova deve avere forma di rettangolo i cui
  lati  siano  lontani  almeno  tre  metri dai punti piu' esterni del
  veicolo;
- Il microfono deve essere collocato all'altezza dell'uscita del tubo
  di  scarico,  comunque  a non meno di 0,20 m dalla superficie della
  pista.  La  capsula  del  microfono  deve  essere  orientata  verso
  l'apertura  di scarico dei gas ad una distanza di 0,50 m. L'asse di
  sensibilita'  massima  del microfono deve essere parallelo al piano
  del  terreno  e formare un angolo di 45o, piu' o meno 10o, rispetto
  al piano verticale in cui si trova la direzione d'uscita dei gas di
  scarico;
- Per  i  motocicli con piu' orifizi di scarico, i cui centri siano a
  una  distanza  0,30  m  il  microfono  deve  essere orientato verso
  l'uscita  piu' vicina al profilo del motociclo (manubrio escluso) o
  a  quella  piu'  alta  rispetto  alla  superficie della pista. Se i
  centri  degli orifizi si trovano tra loro ad una distanza > 0,30 m,
  si   devono   eseguire  misurazioni  separate  per  ogni  orifizio,
  prendendo come risultato il massimo valore misurato.
- Il  regime  del  motore  deve  essere  tenuto  costante  ad uno dei
  seguenti valori: S/2 se S e' superiore a 5000 giri/min
3/4 S se S e' inferiore o pari a 5000 giri/min
in cui S indica il regime di potenza massima;
- Sui  motocicli  dotati  di trasmissione automatica e' consentito il
  sollevamento della ruota motrice.
- Appena  raggiunto  il regime costante, il comando dell'acceleratore
  deve  essere  riportato  rapidamente  nella posizione di minimo. Il
  livello   sonoro   deve   esser  misurato  durante  un  periodo  di
  funzionamento  che  comprenda  un  breve  mantenimento  del  regime
  costante  e  tutta  la  durata  della decelerazione, prendendo come
  risultato valido l'indicazione massima del fonometro.
- Sono  presi  in  considerazione  soltanto  i valori ottenuti in tre
  misurazioni consecutive, che non differiscano per piu' di 2 dB (A).
  Il   valore  misurato  deve  essere  arrotondato  all'unita',  come
  indicato  al  punto  9  del  capo 1 della circolare nuova 88/95 del
  06.09.99.
- Il  risultato  della  prova  e'  il  piu'  elevato  di  queste  tre
  misurazioni.  Il valore massimo ammissibile e' indicato sulla carta
  di circolazione del motociclo.

1.2.2  Per  i motocicli riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 47 del
  T.U.  393/59  e  degli  artt.  214,  215,  283,  286,  289, 290 del
  Regolamento  di  cui  al D.P.R. 420/59, la prova va condotta con il
  microfono    sistemato    posteriormente   al   veicolo   sull'asse
  longitudinale  di  questo  a  7 metri di distanza dal piano normale
  all'asse  stesso,  contenente il centro della sezione di uscita dei
  gas  di  scarico  e  ad  altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal
  suolo.
Laprova  deve essere effettuata con motore stabilizzato al regime di
  potenza  massima,  senza  carico  esterno.  Sui motocicli dotati di
  trasmissione  automatica  e' consentito il sollevamento della ruota
  motrice.
Ilrisultato  della  prova  e'  la media aritmetica di cinque letture
  consecutive che non differiscano tra loro piu' di 3 dB (B).
Ilvalore  massimo  ammissibile,  per  ogni  categoria  di veicolo e'
  riportato nella tabella seguente.


---------------------------------------------------------
Motociclo                               Limite     dB (B)
---------------------------------------------------------
Cilindrata 200 cm3, ciclo 2 tempi              87
---------------------------------------------------------
Cilindrata 200 cm3, ciclo 4 tempi              90
---------------------------------------------------------
Cilindrata > 200 cm3, ciclo 2 e 4 tempi        92
---------------------------------------------------------

1.3 CONDIZIONI AMBIENTALI DI PROVA

I rilievi  fonometrici  vanno  effettuati  su  spazi  liberi privi di
  ostacoli  che  possano  perturbare  il campo sonoro e costituiti da
  superfici  del  terreno  asciutte  e  rivestite di materiale duro e
  altamente riflettente (cemento, asfalto).
La temperatura ambientale deve essere compresa tra - 5 oC e 35 oC.
Lavelocita'  del  vento,  misurata  a  1,2 metri dal suolo, non deve
  superare  i  5  m/s.  In  presenza di vento e' preferibile usare la
  sfera antivento da installare sulla capsula microfonica.
Ilrumore di fondo deve essere inferiore di almeno 10 dB (A) rispetto
  al risultato della prova.

1.4 STRUMENTO DI MISURA

Ilfonometro deve essere di classe 1 e di tipo omologato ai sensi del
  D.M.  628/96  del  23  ottobre 1996, e della circolare nuova 88/95,
  capo I, punto 9.5.
Prima  della  prova  si  deve  verificare l'efficienza della batteria
  interna  del fonometro; successivamente si deve tarare lo strumento
  secondo  le  istruzioni del costruttore utilizzando una sorgente di
  riferimento esterna (calibratore acustico).
Lataratura  deve essere ricontrollata a fine misura e, se il periodo
  di  prove  e'  prevedibilmente  lungo, e' utile eseguire una o piu'
  tarature intermedie.
Nelle  varie  tarature,  i valori indicati dallo strumento non devono
  differire  piu'  di  1 dB, altrimenti le verifiche devono ritenersi
  nulle  e  debbono  quindi  essere  ripetute  dopo aver sistemato il
  fonometro.
Sideve  utilizzare solo il dispositivo di protezione contro il vento
  a corredo dello strumento, per non influenzare la misura.

1.5 PROGRAMMAZIONE DEL FONOMETRO PER INIZIARE LE PROVE

- Disporre il commutatore (se previsto) sulla curva di ponderazione A
  per  gli  autoveicoli  di  cui  ai  punti  1.1.1 e 1.2.1, o B per i
  veicoli di cui al punto 1.1.2 o 1.2.2.
- Disporre il comando sulla caratteristica dinamica FAST (veloce).
- Commutare    l'attenuatore    del    fonometro    sulla   posizione
  corrispondente al livello di pressione sonora da misurare.

1.6 CONTROLLI PRELIMINARI SUL MOTOVEICOLO

Lemarcature  dei dispositivi silenziatori d'aspirazione e di scarico
  devono essere rilevate e annotate sul referto di prova, con le voci
  riportate come in allegato no 2.
---->    Vedere Figura di pag. 31   <----


2 AVVISATORE ACUSTICO

Ilrumore,  di fondo durante la prova deve essere inferiore di almeno
  10 dB al livello sonoro da misurare.
2.1  Per  i  motoveicoli omologati secondo la direttiva 93/30/CEE, la
  misura e' effettuata davanti al veicolo, a 7 m di distanza da esso.
  Il  livello  di  pressione sonora deve essere non inferiore a 75 dB
  (A)  per  i  ciclomotori,  a  80  dB (A) per i motocicli di potenza
  inferiore  o uguale a 7 kW e a 93 dB (A) per i motocicli di potenza
  superiore  a  7 kW. Per tutti i motoveicoli il livello di pressione
  sonora  deve  essere  non  superiore  a  112  dB  (A),  rilevati ad
  un'altezza  compresa tra 0,5 e 1,5 m dal suolo. Il suddetto rilievo
  va effettuato a motore spento.
2.2  Per  i motoveicoli riconosciuti idonei ai sensi dell'art. 46 del
  T.U.  393/59,  il dispositivo applicato sul motoveicolo, alimentato
  dalla  batteria  carica  o  nel  caso  di dispositivi alimentati da
  generatore  per  una  velocita' di rotazione di 1800 giri/min, deve
  dare  un  livello  sonoro,  misurato  sull'asse  del veicolo a 30 m
  davanti ad esso, non inferiore a 70 dB (B) per i ciclomotori, 75 dB
  (B)  per  i motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cm3 e a
  80 dB (B) per i motocicli aventi cilindrata superiore a 125 cm3.

g) PROVA FARI

1 POSIZIONAMENTO DEL VEICOLO

Ilmotoveicolo    deve    essere   posto   con   asse   longitudinale
  perpendicolare  alle  rotaie direzionali del prova fari, e comunque
  parallelo  all'asse  ottico  dello  strumento; tale predisposizione
  puo'   essere  facilitata  prendendo  a  riferimento  una  striscia
  longitudinale predisposta sul pavimento perpendicolare alle rotaie.
Ilmotoveicolo   deve  essere  scarico,  il  terreno  pianeggiante  e
  livellato,   i  pneumatici  gonfi  alla  pressione  prescritta,  le
  sospensioni, se idropneumatiche, registrate.

2 POSIZIONAMENTO DEL PROVA FARI

Una  volta  posizionato  il  motoveicolo  di fronte al prova fari, si
  potra'  agire sul sistema di traslazione trasversale per portare il
  prova   fari  sull'asse  ottico  del  proiettore,  sul  sistema  di
  controllo  ottico  per  allineare l'asse dello strumento con quello
  longitudinale   della   vettura,   sul   sistema   di  allineamento
  orizzontale per garantire la orizzontalita' della camera di misura.
Ladistanza  fra  l'apparecchio  e  il  proiettore deve essere quella
  indicata dal manuale del prova fari.
Allineare  il  centro  ottico  della lente della camera ottica con il
  centro  di  riferimento  del  proiettore.  Per  quanto e' possibile
  misurare  l'altezza  dal  pavimento  al  centro del faro o porre la
  camera  ottica del prova fari all'altezza corrispondente servendosi
  della scala graduata dell'apparecchio stesso.
Per   ulteriori  prescrizioni  per  la  regolazione  dell'apparecchio
  controllare il manuale d'istruzione fornito dal costruttore.

3 EFFETTUAZIONE DELLE PROVE

Una  volta ottenuti l'allineamento, l'orizzontalita', la coassialita'
  e la messa a fuoco si potra' eseguire la misura e controllare:
a) Con il proiettore anabbagliante che
- La  differenza  di  quota  fra  centro  del  proiettore  e linea di
  demarcazione  luce/ombra,  sia  almeno  pari  a  10  cm  a 10 metri
  (inclinazione verso il basso pari a 1%);
- La predetta differenza di quota sia almeno pari a 1/10 dell'altezza
  del  centro  del  proiettore  da  terra  (per  proiettori approvati
  secondo norme DGM);
- La  deviazione  sul  piano  orizzontale  del  fascio  di  luce  non
  rappresenti  sullo  schermo  un  valore  superiore  al  1,5o  verso
  l'esterno (corrispondente a circa 1 cm sullo schermo);
b) Con il proiettore abbagliante che
- Il  centro  della  macchia  di  luce  a piu' alto illuminamento sia
  coassiale  al  centro  ottico  dello strumento o spostata sul piano
  orizzontale e verticale per non piu' di 1,5o sullo schermo;
- L'illuminamento  del  proiettore  abbagliante,  omologato  ai sensi
  della  direttiva  97/24/CE  e della norma DGM, sia maggiore di 5000
  lux  per  i  ciclomotori  e compreso fra 20000 lux e 150000 lux a 1
  metro per i motocicli e tricicli.
- Nel  caso  di due proiettori abbaglianti, verificare che le macchie
  di  luce  a  piu'  elevata  intensita'  luminosa, siano simmetriche
  rispetto al centro dello schermo dello strumento.