IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1,
n. 17, e successive modificazioni;
Viste le norme del titolo II, capi I e II, del codice civile;
Viste le norme del capo I, sezione I, delle disposizioni di
attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 luglio 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dall'adunanza
generale l'11 marzo 1999 e dalla sezione consultiva per gli affari
normativi il 30 agosto 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 22 ottobre 1999 e del 4 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli
affari regionali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le
attivita' culturali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Procedimento per l'acquisto della personalita' giuridica
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le
fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la
personalita' giuridica mediante il riconoscimento determinato
dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito
presso le prefetture.
2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica,
sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali e' conferita la
rappresentanza dell'ente, e' presentata alla prefettura nella cui
provincia e' stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti
allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La
prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione
della domanda.
3. Ai fini del riconoscimento e' necessario che siano state
soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento
per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e
che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.
4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea
documentazione allegata alla domanda.
5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di
presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.
6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione
ovvero la necessita' di integrare la documentazione presentata, entro
il termine di cui al comma 5, ne da' motivata comunicazione ai
richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono
presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta
giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego
ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.
7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento puo'
essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata
inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.
8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 6
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare
collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.
10. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali,
da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono
determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche
che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' subordinato al preventivo parere della stessa
amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai
sensi dei commi 5 e 6.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' sato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 20 e dell'allegato 1,
n. 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. In sede di attuazione della delegificazione, il
Governo individua, con le modalita' di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli
aspetti del procedimento che possono essere autonomamente
disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
princi'pi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche;
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princi'pi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono princi'pi generali dell'ordinamento
giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei
riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno
legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1
(Omissis).
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione
all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di
liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5
e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037, e successive
modificazioni;
regio-decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218, e successive
modificazioni;
regio-decreto 26 luglio 1896, n. 361, e successive
modificazioni;
legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 65, e successive
modificazioni".
- Il titolo II del codice civile reca:
"Titolo II
DELLE PERSONE GIURIDICHE"
Il capo I e capo II del titolo II del codice civile
recano:
"Capo I
Disposizioni generali
Capo II
Delle associazioni e delle fondazioni".
- Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, reca:
"Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie".
- Il capo I reca:
"Capo I
Disposizioni di attuazione".
- La sezione I reca:
"Sezione I
Disposizioni relative al libro I".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, reca: "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali".
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La
Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati
ed informazioni sull'attivita' posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di
intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati
sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle
informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le
province autonome si avvalgono della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle
condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".