Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 24 novembre
2000, n. 340, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la
semplificazione dei procedimenti amministrativi e degli adempimenti
elencati nell'allegato A ovvero la soppressione di quelli elencati
nell'allegato B, entrambi annessi alla presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei procedimenti di
cui all'allegato A annesso alla presente legge si provvede con
regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princi'pi, criteri e
procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all'allegato B annesso alla presente legge
sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i
procedimenti ivi indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli
stessi procedimenti e adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo comma, della
Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare
autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, della presente legge e dall'articolo 7 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";
b) all'articolo 20, comma 7, dopo le parole: "Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6" sono
inserite le seguenti: "e dalle leggi annuali di semplificazione";
c) all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola:
"eliminare" sono inserite le seguenti: "o modificare";
d) all'articolo 21, comma 13, il secondo periodo e' soppresso;
e) nell'allegato 1 sono soppresse le previsioni di cui ai numeri: 3,
4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 61, 71, 75, 81, 88, 93,
100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimento di
espropriazione per causa di pubblica utilita'" sono aggiunte le
seguenti: "e altre procedure connesse";
g) il numero 94 dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e cancellazione dal
registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di installazione, di
ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell'allegato 1 e' sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell'allegato 1 e' inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l'esercizio delle attivita' di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
7 luglio 1997, n. 274";
m) al numero 105 dell'allegato 1, dopo le parole: "Procedimenti per
il rilascio delle concessioni edilizie", sono aggiunte le seguenti:
"e di altri atti di assenso concernenti attivita' edilizie".
5. All'articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, le parole: ", per non piu'
di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, al primo periodo sono soppresse le
parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le parole: "possono
essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita" sono
sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente fuori
ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell'articolo 3 e' abrogato;
c) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e nelle norme che dispongono la delegificazione
della materia ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400";
d) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi
unici";
e) all'articolo 7, comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31
dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con
le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e
regolamentari. A tale fine ciascun testo unico, aggiornato in base a
quanto disposto dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento
che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti
criteri e princi'pi direttivi:";
f) all'articolo 7, comma 2, la lettera g) e' abrogata;
g) l'articolo 8 e' abrogato;
h) all'articolo 9, comma 1, le parole: "e di riordino" sono
soppresse;
i) all'allegato 1 sono soppresse le previsioni di delegificazione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui ai seguenti
numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26), 31), 32), 47), 50), 51),
52), 54);
l) il numero 30) dell'allegato 1 e' sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal
registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza
del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori
dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell'allegato 1 le parole: "in nome e" sono
soppresse;
n) all'allegato 2 e' soppresso il numero 5);
o) dopo il numero 7) dell'allegato 3 sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le scuole italiane
all'estero, l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e
l'integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e forniture".
7. All'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come
sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n.
191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole: "tra
soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo e' delegato, sentito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme,
diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro
dei dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto
dall'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le
modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse
disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei
contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi
dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno
cessato di produrre effetti, ai sensi dell'articolo 72 del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal
momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal medesimo decreto.
Note all'art. 1.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, e successive modificazioni, reca "delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
Si riporta il testo dell'articolo 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20: - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'articolo 117, primo
comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall'articolo 7 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi,
e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi
o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 51,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i princi'pi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefi'ci conseguibili, anche attraverso
la sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai princi'pi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei princi'pi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
Universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more
della costituzione della Consulta nazionale per il diritto
agli studi universitari di cui all'articolo 6 della
medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie
di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), non coperte da
riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi
che disciplinano i settori di cui al medesimo articolo 4,
comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie
modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i
criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente
articolo".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri".
Si trascrive il testo dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si trascrive il testo dell'art. 117, primo comma,
della Costituzione:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e
con quello di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e
rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e
termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque
interne; agricoltura e foreste; artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, supplemento ordinario, reca "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento locale". Si trascrive il testo dell'art. 7
del medesimo decreto legislativo:
"Art. 7. (Regolamenti) - 1. Nel rispetto dei principi
fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la
provincia adottano regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di
partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli
uffici e per l'esercizio delle funzioni".
- Si riporta il testo dell'articolo 20-bis della
sopracitata legge n. 59 del 1997, e successive
modificazioni, come modificato dalla presente legge:
"Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione
possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi
che prevedono obblighi la cui violazione costituisce
illecito amministrativo e possono, in tale caso,
alternativamente:
a) eliminare o modificare detti obblighi, ritenuti
superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione
della corrispondente sanzione amministrativa;
b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi,
le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme
delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio
contenute nei regolamenti di semplificazione.
- Si riporta il testo dell'art. 21 della sopracitata
legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 21. - 1. L'autonomia delle istituzioni
scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel
processo di realizzazione della autonomia e della
riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini
della realizzazione della autonomia delle istituzioni
scolastiche le funzioni dell'amministrazione centrale e
periferica della pubblica istruzione in materia di gestione
del servizio di istruzione, fermi restando i livelli
unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio
nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico
pubblico in materia di gestione e programmazione definiti
dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle
istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche
l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle
scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della
personalita' giuridica degli istituti tecnici e
professionali e degli istituti d'arte ed ampliando
l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di
istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia
di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto
conto delle loro specificita' ordinamentali.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede
con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei criteri
generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5,
7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di
regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono
essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono
dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui
all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della
presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione
della personalita' giuridica e dell'autonomia alle
istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro
unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu'
agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe
dimensionali in relazione a particolari situazioni
territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle
esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla
tipologia dei settori di istruzione compresi
nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali
saranno automaticamente concesse nelle province il cui
territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le
condizioni di viabilita' statale e provinciale siano
disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di
insediamenti abitativi.
4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono
attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a
mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui
al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete
scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000
contestualmente alla gestione di tutte le funzioni
amministrative che per loro natura possono essere
esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il
passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato
da apposite iniziative di formazione del personale, da una
analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche
delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei
conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato
secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita'
di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle
istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita'
giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4
e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il
funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide
in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale
dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di
destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per
lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione
e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di
ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono
autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni,
eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche,
ivi compresi gli istituti superiori di istruzione
artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi
finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono
fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di
regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui
cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non
sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le
donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito
personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e
le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e
autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime
delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4,
hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto
degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli
standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla
realizzazione della flessibilita', della diversificazione,
dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico,
alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e
delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli
in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta'
del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e
impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione
delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e
temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica
annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione
dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni
settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali
di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi
che possono essere assolti invece che in cinque giorni
settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione
plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica e' finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di
insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte
delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si
sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie,
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da
adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di
liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel
rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma
71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti
criteri per la determinazione degli organici funzionali di
istituto, fermi restando il monte annuale orario
complessivo previsto per ciascun curriculum e quello
previsto per ciascuna delle discipline ed attivita'
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di
studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di
verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del
raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e
didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia
singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti
dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi
formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione
dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative
di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche
in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo
del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi
nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi
tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi
integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni
scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo
esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli
istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione,
la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed
istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo
II, capo III, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come
enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono
altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia
alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per
le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo
i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli
adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di
tali istituzioni.
12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono
stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di
aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e
universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le
disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui
ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. [Secondo
periodo soppresso].
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le
istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione
delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento
dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le
modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni
scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei
regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad
emanare un decreto legislativo di riforma degli organi
collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e
periferico che tenga conto della specificita' del settore
scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse
componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute,
nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione,
dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con
le competenze dell'amministrazione centrale e periferica
come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con
quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma
dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g);
d) valorizzazione del collegamento con le comunita'
locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nella salvaguardia del principio
della liberta' di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della liberta' di
insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove
figure professionali del personale docente, ferma restando
l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita
la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto
della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte
delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le
specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati
con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli
organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di
direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse
umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali,
con connesse responsabilita' in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera
a) e l'organizzazione e le attribuzioni
dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite
ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento,
riservato al personale docente con adeguata anzianita' di
servizio, in armonia con le modalita' previste
dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici
sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del
comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo
13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e
coordinando i compiti e le funzioni amministrative
attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in
materia di programmazione e riorganizzazione della rete
scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni
quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio
dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente
articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al
fine di apportare eventuali modifiche normative che si
rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria
legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e
nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di
attuazione.
20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma
20 la Regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
di svolgimento e di certificazione di una quarta prova
scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove
scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le
modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame
sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento
attuativo, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta. E'
abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre
1997, n. 425".
- Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 59
del 1997, e successive modificazioni, come modificato dalla
presente legge:
Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8)
1. Procedimento per il versamento di somme all'entrata
e la riassegnazione ai capitoli di spesa del bilancio dello
Stato (con particolare riferimento ai finanziamenti
dell'Unione europea):
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 55;
legge 5 agosto 1978, n. 468, articolo 17;
legge 16 aprile 1987, n. 183, articolo 6;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, articoli 7 e 10;
legge 19 febbraio 1992, n. 142, articolo 74;
decreto del Ministro del tesoro del 15 ottobre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre
1992;
legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 25,
sostitutivo dell'articolo 5 della citata legge n. 468 del
1978;
legge 28 dicembre 1995, n. 551, articolo 24, comma 19.
2. Procedimento di concessione ai comuni di un
contributo per le spese di gestione degli uffici
giudiziari:
legge 24 aprile 1941, n. 392;
legge 25 giugno 1956, n. 702;
legge 15 febbraio 1957, n. 26.
3.[Soppresso]
4.[Soppresso]
5.[Soppresso]
6. Presa in consegna di immobili e compiti di
sorveglianza sugli immobili demaniali:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 29 ottobre 1991, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
1992, n. 287;
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
7. Procedimento per la concessione del nulla osta per
ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di
esercizio:
legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, articolo 19.
8. Procedimento di autorizzazione alle imprese per
autoproduzione:
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. [Soppresso]
10. Procedimento di concessione per la distribuzione
automatica di carburante:
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1971, n. 1269;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 18 settembre 1989;
decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
11. Procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, di
impianti elettrici pericolosi:
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 38, 39, 40, 336 e 338;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447.
12. Procedura per le acquisizioni di beni e servizi di
informatica:
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 6,
modificato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo
44;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
13. Procedimento di sgombero d'ufficio di occupazione
abusiva di suolo demaniale marittimo:
articoli 54 e 55 del codice della navigazione.
14. Procedimento di prevenzione degli incendi:
legge 26 luglio 1965, n. 966;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; legge 7 dicembre
1984, n. 818.
15. Procedimento in materia di collaudi degli impianti
da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL):
regolamento approvato con regio decreto 12 maggio
1927, n. 824;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, articoli 25 e 131;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497.
16. Procedimento per la disciplina degli albi dei
beneficiari di provvidenze di natura economica:
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
17. Procedimenti di riconoscimento di persone
giuridiche private, di approvazione delle modifiche
dell'atto costitutivo e dello statuto, di autorizzazione
all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di atti di
liberalita' da parte di associazioni o fondazioni, nonche'
di donazioni o lasciti in favore di enti:
codice civile, articoli 12, 16 e 17;
disposizioni attuative del codice civile, articoli 5
e 7;
legge 5 giugno 1850, n. 1037;
regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
legge 21 giugno 1896, n. 218;
regio decreto 26 luglio 1896, n. 361;
legge 30 aprile 1969, n. 153, articolo 65.
18. Procedimento di espropriazione per causa di
pubblica utilita' e altre procedure connesse:
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
19. Procedimento per l'erogazione e per la
rendicontazione della spesa da parte dei funzionari
delegati operanti presso le rappresentanze all'estero:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 6 febbraio 1985, n. 15;
legge 22 dicembre 1990, n. 401;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
20. [Soppresso]
21. Procedimento di concessione di beni demaniali
marittimi nel caso di piu' domande di concessione:
articolo 37 del codice della navigazione.
22. Procedimenti di esecuzione delle decisioni di
condanna e risarcimento di danno erariale:
norme approvate con regio decreto 5 settembre 1909,
n. 776;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038;
testo unico approvato con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214.
23. Procedimento di riconoscimento di infermita',
concessione di equo indennizzo, pensione privilegiata
ordinaria (modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349):
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
legge 8 agosto 1991, n. 274;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 349.
24. Procedimenti di approvazione e rilascio pareri da
parte dei Ministeri vigilanti delle delibere assunte dagli
organi collegiali degli enti pubblici non economici in
materia di approvazione dei bilanci, di programmazione
dell'impiego dei fondi disponibili, di modifica dei
regolamenti di erogazione delle prestazioni istituzionali,
di modifica della struttura amministrativa e della
dotazione di personale:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
legge 20 marzo 1975, n. 70, articolo 29;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
legge 11 marzo 1988, n. 67;
legge 9 marzo 1989, n. 88;
decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43, articolo 14, comma 14;
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 3.
25. Procedimento di unificazione dei termini per i
contributi previdenziali:
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione
di nuovi impianti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
27.[Soppresso]
28. Procedimento per la liquidazione dei supplementi di
pensione e per la ricostruzione delle pensioni di
competenza dell'assicurazione generale obbligatoria:
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1957, n. 818, articolo 22;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, articolo 19, sostitutivo dell'articolo 4
della legge 12 agosto 1962, n. 1338;
legge 23 aprile 1981, n. 155, articolo 7.
29. Procedimento di accertamento di infrazione alle
norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da
parte di cittadini extracomunitari:
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 27.
30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e
indennita' di guerra:
legge 28 luglio 1971, n. 585;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
31. Procedimento per la ricongiunzione dei periodi
assicurativi:
legge 7 febbraio 1979, n. 29, articolo 2.
32. Procedimenti per la stipula di contratti di
collaborazione per attivita' didattiche:
legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 69;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articolo 273.
33. Procedimenti per la gestione dell'itinerario
scolastico degli alunni e per lo svolgimento degli esami di
idoneita' con esclusione degli esami di maturita' e di
diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, dall'articolo 143 all'articolo 150;
dall'articolo 176 all'articolo 187; dall'articolo 192
all'articolo 199.
34. Procedimenti per lo svolgimento degli esami di
ammissione, revisione, promozione, idoneita', compimento e
diploma nelle accademie e nei conservatori con esclusione
degli esami di maturita' e di diploma finale:
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 250 e 252.
35. Procedimenti in materia di cessazione dal servizio
e trattamento di quiescenza del personale della scuola:
legge 4 gennaio 1968, n. 15;
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, articoli 510 e 580.
36. Procedimenti in materia di ordinamento dello stato
civile:
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
37. [Soppresso]
38. Procedimento per il finanziamento della ricerca
corrente e finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico con personalita' giuridica di
diritto pubblico e privato:
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 12, comma 2, lettera a), n. 3);
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, articolo 6,
commi 3, 4 e 5.
39. Procedimento per il finanziamento annuo della Croce
rossa italiana:
decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490,
articolo 7.
40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla
Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di
ricerche per il cancro a Lione:
legge 18 marzo 1982, n. 88 e legge 21 aprile 1977, n.
164;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 40
(Tab. A - Amministrazione 17 - Ministero della sanita').
41. Procedimenti per l'ammissione alle agevolazioni e
agli aiuti concessi alle imprese per le spese di ricerca e
le innovazioni tecnologiche, per l'erogazione dei relativi
finanziamenti, con determinazione di forme, modalita' e
limiti dei medesimi finanziamenti e della proprieta' dei
risultati, nonche' per incentivare la ricerca,
l'innovazione e la relativa formazione nelle diverse aree
del Paese:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
legge 1 marzo 1986, n. 64;
legge 5 agosto 1988, n. 346;
legge 5 ottobre 1991, n. 317;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644;
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104;
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641.
42. Procedure relative all'incentivazione,
all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione
degli impianti industriali:
legge 12 agosto 1977, n. 675;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;
decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.
43. Procedure per la localizzazione degli impianti
industriali e per la determinazione delle aree destinate
agli insediamenti produttivi:
legge 17 agosto 1942, n. 1150;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 gennaio 1977, n. 10;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
legge 8 luglio 1986, n. 349;
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
legge 26 ottobre 1995, n. 447.
44. Procedure per la produzione e commercializzazione
di additivi alimentari e per la conservazione delle
sostanze alimentari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107.
45. [Soppresso]
46. Procedimenti relativi alla produzione e
commercializzazione dei presi'di sanitari:
legge 30 aprile 1962, n. 283;
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1968, n. 1255;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
47. Procedure attinenti le specialita' medicinali di
automedicazione:
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
48. Procedure di autorizzazione e commercializzazione
di presi'di medici-chirurgici:
regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante testo
unico delle leggi sanitarie (articolo 189);
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo
1986, n. 128.
49.[Soppresso]
50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei
fabbricati ad uso impresa:
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
51. [Soppresso]
52. [Soppresso]
53. [Soppresso]
54. Procedimenti relativi ad interventi a favore
dell'imprenditoria femminile:
legge 25 febbraio 1992, n. 215.
55. [Soppresso]
56. Procedimenti per l'assicurazione ed il
finanziamento del credito all'esportazione:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
57. Procedimenti per il risanamento dell'industria
siderurgica:
legge 31 maggio 1984, n. 193.
58. Procedimenti a favore dell'industria bellica:
legge 24 dicembre 1985, n. 808;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo
6.
59. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
favore del commercio:
legge 10 ottobre 1975, n. 517.
60. Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
centri commerciali all'ingrosso e dei mercati
agro-alimentari:
legge 28 febbraio 1986, n. 41.
61. [Soppresso]
62. Procedimenti per la concessione di contributi per
la promozione degli investimenti esteri in Italia:
decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 156.
63. Procedimenti per la concessione di contributi per
la realizzazione di progetti-pilota nel settore
agro-alimentare in Paesi non appartenenti all'Unione
europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 2.
64. Procedimenti per la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato per la partecipazione a gare internazionali
in Paesi non appartenenti all'Unione europea:
legge 20 ottobre 1990, n. 304, articolo 3.
65. Procedimenti per la concessione di finanziamenti
alle imprese italiane esportatrici:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
66. Procedimenti di concessione di contributi ad
istituti, enti ed associazioni per iniziative volte a
promuovere le esportazioni:
legge 29 ottobre 1954, n. 1083.
67. Procedimenti sull'assicurazione e il finanziamento
dei crediti inerenti all'esportazione di merci e servizi
nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale:
legge 24 maggio 1977, n. 227.
68. Procedimenti di finanziamento e di concessione di
contributi per la cooperazione nei Paesi in via di
sviluppo:
legge 26 febbraio 1987, n. 49.
69. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi per il commercio estero:
legge 21 febbraio 1989, n. 83.
70. Procedimenti di concessione di contributi a
consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri:
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.
71. [Soppresso]
72. Procedimenti di concessione di contributi per
l'incremento della collaborazione con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale:
legge 26 febbraio 1992, n. 212.
73. Procedimenti sulla promozione alla partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero:
legge 24 aprile 1990, n. 100;
legge 9 gennaio 1991, n. 19, articolo 2.
74. Procedimenti per l'iscrizione all'albo nazionale
degli autotrasportatori e per l'applicazione delle tariffe
sull'autotrasporto delle merci:
legge 6 giugno 1974, n. 298;
decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1976, n. 32;
decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio
1978, n. 56.
75. [Soppresso]
76. Procedimenti di concessione di beni del demanio
marittimo utilizzati per finalita' turistiche, ricreative e
per la realizzazione e la gestione di attivita'
commerciali, ricreative, sportive, turistiche e per quelle
relative ai porti:
articoli 33-37 del codice della navigazione;
articoli 5-21 del regolamento di esecuzione del
codice della navigazione, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
legge 28 gennaio 1994, n. 84;
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
77. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali e tenuta di
registri in materia di attivita' commerciali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
legge 1 marzo 1975, n. 44;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 17 maggio 1983, n. 217.
78. Procedimento di dichiarazione di agibilita' da
parte della Commissione provinciale di vigilanza per i
locali di pubblico spettacolo e trattenimento:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
79. Procedimenti di vigilanza e controllo su bevande e
acque minerali:
legge 2 maggio 1976, n. 160.
80. Procedimenti di controllo su grassi idrogenati e
margarina:
legge 23 dicembre 1956, n. 1526;
legge 16 giugno 1960, n. 623.
81. [Soppresso]
82. Procedimenti relativi alla detenzione e alla
commercializzazione di sostanze zuccherine e miele:decreto
del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162;
legge 12 ottobre 1982, n. 753.
83. Procedimenti relativi alla vendita e al
confezionamento di mosti, vini e aceto:
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930;
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965, n. 162;
legge 2 maggio 1976, n. 160.
84. Procedimento di controllo su tappi di chiusura e
contenitori:
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
85. Procedimenti relativi al controllo, alla
commercializzazione e al deposito degli alcoli:
regio decreto 25 novembre 1909, n. 762;
regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643;
regio decreto 27 novembre 1933, n. 1604;
decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito
dalla legge 16 giugno 1950, n. 331;
legge 28 marzo 1968, n. 415;
decreto legislativo 27 novembre 1992, n. 464.
86. Procedimento per la certificazione antimafia:
legge 31 maggio 1965, n. 575;
legge 19 marzo 1990, n. 55;
legge 17 gennaio 1994, n. 7;
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.
87. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e
all'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica che utilizzano fonti convenzionali (gruppi
elettrogeni):
legge 9 gennaio 1991, n. 9.
88. [Soppresso]
89. Procedimento per l'iscrizione unica ai fini
previdenziali ed assistenziali (sportelli polifunzionali):
legge 30 dicembre 1991, n. 412.
90. Procedimento per la concessione del trattamento di
Cassa integrazione guadagni straordinaria:
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
91. Procedimento per la concessione del trattamento di
integrazione salariale a seguito della stipula di contratti
di solidarieta':
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
92. Procedimento per la presentazione di ricorsi
avverso l'applicazione delle tariffe dei premi assicurativi
per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
93. (Soppresso).
94. Procedimento per l'iscrizione, variazione e
cancellazione dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581.
95. Procedimento per la tenuta e conservazione di
documenti di lavoro e dei libri aziendali obbligatori:
legge 10 gennaio 1935, n. 112;
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124;
legge 30 aprile 1969, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
legge 11 gennaio 1979, n. 12;
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
96. Procedure relative alla composizione e al
funzionamento delle commissioni provinciali per
l'artigianato e all'iscrizione, modificazione e
cancellazione all'Albo delle imprese artigiane:
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616;
legge 8 agosto 1985, n. 443;
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
97. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
installazione, di ampliamento e di trasformazione degli
impianti:
legge 5 marzo 1990, n. 46;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392.
98. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
autoriparazione:
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 387.
98-bis. Procedimento per la verifica del possesso dei
requisiti previsti per l'esercizio delle attivita' di
pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274.
99. Procedimenti per il rilascio di autorizzazioni,
licenze, nulla osta, permessi comunali per attivare
esercizi industriali o artigiani, fabbriche, magazzini,
officine, laboratori destinati alla produzione ed alla
vendita di prodotti e merci od all'esercizio di qualsiasi
commercio, arte, industria o mestiere:regio decreto 12
febbraio 1911, n. 297;
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
legge 29 novembre 1952, n. 2388;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
100. (Soppresso).
101. (Soppresso).
102. (Soppresso).
103. (Soppresso).
104. (Soppresso).
105. Procedimenti per il rilascio delle concessioni
edilizie e di altri atti di assenso concernenti attivita'
edilizie:
legge 17 agosto 1942, n. 1150 (articolo 31);
legge 28 gennaio 1977, n. 10 (articolo 4);
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493
(articolo 4).
106. Procedimenti per l'aggiudicazione di appalti di
lavori pubblici:
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
gennaio 1991, n. 55;
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216.
107. (Soppresso).
108. Procedimento per il rilascio di autorizzazioni di
pubblica sicurezza per lo svolgimento di industrie,
mestieri, esercizi ed attivita' imprenditoriali:
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635.
109. Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni
per le emissioni in atmosfera:
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203;
decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27
luglio 1991.
110. (Soppresso).
111. Procedure per la verifica e il controllo di nuovi
sistemi e protocolli terapeutici sperimentali:
legge 7 agosto 1973, n. 519;
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754.
112. Procedimenti riguardanti l'erogazione dei fondi
destinati alla formazione professionale e allo sviluppo:
legge 21 dicembre 1978, n. 845;
legge 14 febbraio 1987, n. 40;
legge 16 aprile 1987, n. 183;
decreto-legge 17 settembre 1988, n. 408, convertito
dalla legge 12 novembre 1988, n. 492;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1.
112-bis. Procedimento per il collocamento ordinario dei
lavoratori:
legge 29 aprile 1949, n. 264;
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
legge 23 luglio 1991, n. 223;
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
legge 24 giugno 1997, n. 196.
112-ter. Adempimenti obbligatori delle imprese in
materia di lavoro dipendente:
regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473;
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
legge 10 aprile 1991, n. 125.
112-quater. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
all'esportazione e all'importazione:
regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo
1994;
regolamento (CE) n. 737/94 della Commissione, del 30
marzo 1994;
decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30
ottobre 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 68
alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990.
112-quinquies. Procedimento di rilascio del certificato
di agibilita':
testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 221;
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 52;
legge 9 gennaio 1989, n. 13.
112-sexies. Procedimenti di rilascio di autorizzazioni
per trasporti eccezionali:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli
61 e 62;
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
112-septies. Procedimento per la composizione del
contenzioso in materia di premi per l'assicurazione
infortuni:
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
112-octies. Procedimenti relativi all'elencazione e
alla dichiarazione delle cose trasportate in conto proprio:
legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 39;
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1977, n. 783.
112-nonies. Procedimenti per il rilascio delle
autorizzazioni in materia di temporanee importazioni ed
esportazioni:
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli da 175 a 221.
112-decies. (Soppresso).
112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli,
rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio
nazionale e sulle acque territoriali:
regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;
regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;
codice della navigazione, approvato con regio decreto
30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;
legge 2 febbraio 1960, n. 68;
legge 30 gennaio 1963, n. 141, articolo 1;
decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15
luglio 1968;
legge 24 ottobre 1977, n. 801, articolo 12;
legge 25 marzo 1985, n. 106;
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto
1988, n. 404, articolo 6, come sostituito dall'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993,
n. 207.".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, supplemento
ordinario, e successive modificazioni reca "Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica". Si riporta il
testo del comma 22 dell'articolo 39 della medesima legge,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 39. (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time).
(Omissis).
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e'
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad
avvalersi, (soppresse) di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad
un massimo di cinquanta unita', appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi
4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al
presente comma mantiene il trattamento economico
fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali
amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente
comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento
economico accessorio spettanti al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca
Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
. Si riporta il testo dell'articolo 3 della medesima legge
come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. (Nucleo per la semplificazione delle norme e
delle procedure). - 1. Nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri e' costituito il Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito
denominato "Nucleo", composto da 25 esperti nominati con le
modalita' di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto
1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni,
(parole soppresse) rinnovabile. Gli esperti sono scelti fra
soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di
elevata professionalita' nei settori della redazione di
testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione
di impatto delle norme, della analisi costi-benefi'ci, del
diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della
linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione,
dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche
pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche
amministrazioni, gli esperti sono collocati
obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita,
anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i
rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di
cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti; in ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo
non possono superare il limite di 12 unita'.
2. Ai lavori del Nucleo puo', altresi', partecipare,
per l'amministrazione direttamente interessata dal
provvedimento in esame, un rappresentante designato dal
Ministro competente.
3. (Abrogato).
4. Ai componenti del Nucleo e' corrisposto un compenso
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi
dell'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5. Il Nucleo e' assistito da una segreteria tecnica,
composta da un contingente di personale pari a 40 unita',
oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza
organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto
1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unita' del predetto
personale si procede con le procedure di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20
unita' e, in sede di prima applicazione della presente
legge, tutte le 40 unita' previste, sono individuate
attraverso le procedure di mobilita' o nell'ambito delle
amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o
fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unita', con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, di durata non superiore a due anni,
rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
supplemente ordinario, e successive modificazioni, reca
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421". Si trascrive il testo del
comma 4 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo:
"4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori
dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia
di Stato, il personale della carriera diplomatica e della
carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla
qualifica di vice consigliere di prefettura, nonche' i
dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,
dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287.".
- Si riporta il testo dell'articolo 7 della sopracitata
legge n. 50 del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Art. 7. (Testi unici). - 1. Il Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta, secondo gli indirizzi previamente definiti entro il
30 giugno 1999 dalle Camere sulla base di una relazione
presentata dal Governo, il programma di riordino delle
norme legislative e regolamentari che disciplinano le
fattispecie previste e le materie elencate:
a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e
nelle norme che dispongono la delegificazione della materia
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
b) nelle leggi annuali di semplificazione;
c) nell'allegato 3 della presente legge;
d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in
generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione
dell'articolo 17 del medesimo codice;
f) nel codice civile, in riferimento alla
soppressione del bollettino ufficiale delle societa' per
azioni e a responsabilita' limitata e del bollettino
ufficiale delle societa' cooperative, disposta
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
f-bis) da ogni altra disposizione che preveda la
redazione di testi unici.
2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. A tale fine
ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto
dalle leggi di semplificazione annuali, comprende le
disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un
regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14
e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, attenendosi ai seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti
gli aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle
norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le
modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e
sistematica della normativa anche al fine di adeguare e
semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non
inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle
stesse in apposito allegato al testo unico;
g) (lettera abrogata);
h) indicazione, per i testi unici concernenti la
disciplina della materia universitaria, delle norme
applicabili da parte di ciascuna universita' salvo diversa
disposizione statutaria o regolamentare.
3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo
unico sono comunque abrogate le norme che regolano la
materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi
della lettera e) del comma 2.
4. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal
Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio
di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Lo schema e' trasmesso, con apposita relazione
cui e' allegato il parere del Consiglio di Stato, alle
competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo
unico e' emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei
pareri delle Commissioni parlamentari, con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione
pubblica, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei
ministri.
5. Il Governo puo' demandare la redazione degli schemi
di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2o, del testo
unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di
Stato, che ha la facolta' di avvalersi di esperti, in
discipline non giuridiche, in numero non superiore a
cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1
dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti
dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello
stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3o,
del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054
del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio
1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.
6. Le disposizioni contenute in un testo unico non
possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque
modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione
precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o
modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta
gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per
assicurare che i successivi interventi normativi incidenti
sulle materie oggetto di riordino siano attuati
esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nei testi unici.
7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1,
lettere d), e) e f), si procede all'adeguamento dei testi
normativi mediante applicazione delle norme dettate dal
comma 2, lettere b), c) e d), e dal comma 4.".
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della
sopracitata legge n. 400 del 1988:
"Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della sopracitata
legge n. 50 del 1999:
"Art. 9. (Norme finali). - 1. Le attivita' di
semplificazione (parole soppresse) previste dalla presente
legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16
giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi
previste, anche le norme procedimentali o organizzative
introdotte fino alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' le norme introdotte entro un anno
dalla stessa data.
2. E' abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16
giugno 1998, n. 191.
3. E' fatta salva la previsione di cui all'articolo 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352.
4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' inserito il
seguente: Al personale di cui al presente comma sono
attribuiti l'indennita' e il trattamento economico
accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli .
Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse
le parole: e accessorio .
5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i
segretari comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in
posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi
al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali
fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di
destinazione; successivamente sono a queste imputati.
Analogamente si provvede, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465.
6. I termini di cui all'articolo 10, al comma 1
dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
sono differiti al 31 luglio 1999. I commi 2 e 3
dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge
15 marzo 1997, n. 59, le parole: "ai capitoli 2557, 2560 e
2543 dello" sono sostituite dalla seguente: "allo".
7. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15
marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma
21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il
30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il
30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1999".".
- Si riporta l'allegato 1 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:
Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
Procedimenti da semplificare.
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di
enti o istituti culturali, degli enti pubblici
territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini
religiosi e degli enti ecclesiastici:
legge 11 luglio 1986, n. 390.
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le
denunce di infortunio sul lavoro e di malattie
professionali:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
3) Procedimento di classificazione delle industrie
insalubri:
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanita',
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994.
4) Procedimenti inerenti alla nautica da diporto:
legge 11 febbraio 1971, n. 50.
5) (Soppresso).
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore
ordinario:
codice civile, articolo 2545; d.lgs.C.P.S. 14
dicembre 1947, n. 1577.
7) Procedimento di notifica e riscossione dei
contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle
societa' cooperative:
d.lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del
casellario giudiziale:
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
n. 835, articolo 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771,
convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonche'
tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687,
688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;
disposizioni approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e
15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2,
lettera b).
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni
sequestrati e confiscati:
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di
grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio
1896, n. 25.
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia:
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio
di copie di atti in materia tributaria e in sede
giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di
consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni
civili mobiliari e immobiliari:
legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre
1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
12) (Soppresso).
13) (Soppresso).
14) (Soppresso).
15) (Soppresso).
16) Procedimento per il passaggio del personale non
idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri
ruoli della polizia di Stato:
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 339.
17) Procedimento per la compilazione del rapporto
informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al
personale della pubblica sicurezza:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di
agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e
guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello
Stato e della regione Sicilia:
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1907, n. 690, articolo 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
19) Procedimento di rilascio della licenza di
collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche,
rare e antiche:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma
sesto;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, articolo 47.
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi
per uso personale:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno
1998.
21) Procedimento per la denuncia all'istituto
assicuratore ed all'autorita' locale di pubblica sicurezza
da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano
colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non
guaribili entro tre giorni:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
22) Procedimento finalizzato alla conclusione di
contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici
pubblici:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno
1929, n. 1058;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, articoli 3 e 4;
legge 16 settembre 1960, n. 1014;
legge 27 luglio 1978, n. 392;
legge 15 dicembre 1990, n. 396.
23) (Soppresso).
24) Procedimento di rilascio del duplicato della
patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
127 (23/a).
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta
di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o
distruzione dell'originale:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
95, commi 3, 4 e 5 (23/b).
26) (Soppresso).
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi
sommerse nei porti:
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91
e 92.
28) Procedimento per la decisione del ricorso
gerarchico improprio presentato alla commissione centrale
dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della
commissione locale:
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di
proprieta' e la reimmatricolazione:
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III,
Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito
dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
legge 9 luglio 1990, n. 187;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495.
30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche'
all'attivita' di vigilanza del Ministero della giustizia ed
alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita'
di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222.
31) (Soppresso).
32) (Soppresso).
33) Procedimento di disciplina delle attivita' di
formazione professionale
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a
388.
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex
articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, articoli 126 e 128.
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi
perenti:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di
fedelta' degli impiegati dello Stato:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
38) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei
beni artistici, architettonici e culturali e per il
rilascio delle relative autorizzazioni:
legge 1 giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
39) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle
bellezze naturali e per il rilascio delle relative
autorizzazioni:
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
legge 8 agosto 1985, n. 431.
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione
alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di
circoli culturali privati:
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro
dell'interno.
41) Procedimento di concessione e riscossione delle
agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici:
legge 5 agosto 1981, n. 416.
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli
uffici dello Stato:
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1975, n. 854, articolo 3;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 344.
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero
(parole soppresse) per conto delle amministrazioni dello
Stato:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.
44) Procedimento per:
il supporto all'attivita' della delegazione regionale
per la negoziazione degli accordi nazionali del personale
sanitario convenzionale con il Servizio sanitario
nazionale;
l'accertamento della maggiore rappresentativita'
sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della
contrattazione;
verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi
nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso
gli osservatori consultivi permanenti per il necessario
indirizzo e coordinamento:
legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma
9;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
articolo 18, comma 9.
45) Procedimento di gestione, di custodia, di
destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e
tabacchi lavorati oggetto di confisca:
codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262,
263 e 264;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di
grazia e giustizia, articoli 10, 11, 12 e 13;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e
301-bis;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo
4;
legge 13 luglio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo
213;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e
101;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
articolo 47-bis;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo
12-sexies;
legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.
46) Procedimento relativo alla circolazione e al
soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea:
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656.
47) (Soppresso).
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla
documentazione obbligatoria:
codice della navigazione, articoli 753 e 775.
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di
proprieta' degli aeromobili:
codice della navigazione, articoli da 861 a 873.
50) (Soppresso).
51) (Soppresso).
52) (Soppresso).
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di
coltivatore diretto:
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
54) (Soppresso).
55) Procedimento di iscrizione nel casellario
giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato
penale per le richieste di privati e di pubblici uffici):
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687,
688, 689 e 690;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, articolo 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura:
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto
1996;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
1997, n. 315.
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket:
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- Si riporta l'allegato 2 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Allegato 2
(articolo 1, comma 1)
PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO UNIFORME
AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 5, LETTERA A), DELLA LEGGE
N. 59 DEL 1997.
1) Procedimento di liquidazione della pensione:
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1986, n. 538;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131,
articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204
a 208;
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.
2) Procedimento di liquidazione una tantum:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile 1958, n. 322.
3) Procedimento per il riscatto:
testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 694, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.
4) Procedimento di spese in economia:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
1994, n. 754, articolo 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573, articolo 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre
1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio
1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio
1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
1989, n. 391;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1972, n. 555;
regio decreto 1 marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto
1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio
1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1984, n. 471;
regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile
1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre
1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1986, n. 36.
5) (Soppresso).".
- Si riporta l'allegato 3 alla sopracitata legge n. 50
del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Allegato 3
(articolo 7, comma 1)
MATERIE OGGETTO DI RIORDINO
1) Ambiente e tutela del territorio.
2) Urbanistica ed espropriazione.
3) Finanze e tributi.
4) Documentazione amministrativa e anagrafica.
5) Agricoltura.
6) Pesca e acquacoltura.
7) Universita' e ricerca.
7-bis) Istruzione non universitaria, ivi comprese le
scuole italiane all'estero, l'istruzione e formazione
tecnica superiore (IFTS) e l'integrazione dei sistemi
formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e
forniture.
8) Rapporto di impiego pubblico del personale di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
9) Formazione e istruzione professionale.
9-bis) Disciplina relativa ai contratti di programma,
ai patti territoriali, ai contratti d'area ed agli altri
interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.".
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O., reca
"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica". Si
trascrive il testo del comma 203 dell'articolo 2 della
medesima legge:
"Art. 2. Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo.
(Omissis).
203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'articolo 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'articolo 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.
(Omissis).
- Per il testo del comma 10 dell'articolo 2 della legge
15 maggio 1997, n. 127 ("Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113, S.O.), come sostituito
dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.
191 ("Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997,
n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in
materia di formazione del personale dipendente e di lavoro
a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in
materia di edilizia scolastica", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 giugno 1998, n. 142, S.O.), si vedano le note
all'articolo 2.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
reca "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". Si trascrive
il testo dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo:
"Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si trascrive il testo dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 72 del sopracitato decreto legislativo n. 29
del 1993:
"Art. 2 (Fonti).
(Omissis).
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle
disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice
civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute
nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie
di essi, possono essere derogate da successivi contratti o
accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
(Omissis).
"Art. 72 (Norma transitoria). - 1. Salvo che per le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e
speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto e non abrogate,
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di
lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali
disposizioni sono inapplicabili a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal
presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie
dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano
in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del
secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto.
2. Abrogato.
3. Abrogato.
4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia
di trattamento di fine rapporto.
5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante
tutto il personale delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, fino
alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto
dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso.".