IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
VISTA la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare
l'articolo 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della
predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in
psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione
professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali,
attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso
istituti a tal fine riconosciuti;
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le
funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
VISTO l'articolo 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio
1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia
rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56
del 1989;
VISTO il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli
istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
VISTO il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del predetto
regolamento;
VISTA l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato regolamento;
VISTA l'istanza presentata dall'istituto di Psicoterapia
Psicoanalitica - I.P.P. con sede in Torino;
VISTO il parere favorevole al riconoscimento del predetto istituto
espresso dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3
del regolamento nella seduta del 15 settembre 2000;
VISTO il parere trasmesso con nota n. 847 del 30 ottobre 2000, con
il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono
disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente
nonche' alle strutture ed attrezzature ed ha altresi' espresso la
favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza
presentata dal predetto istituto;
DECRETA:
Art. 1
1. Per i fini di cui all'articolo 4 del regolamento adottato con
decreto 11 dicembre 1998, n. 509 l'istituto di Psicoterapia
Psicoanalitica - I.P.P. e' abilitato ad istituire e ad attivare nella
sede di Torino, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del
regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto,
corsi di specializzazione in psicoterapia secondo il modello
scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
2. Il numero massimo degli allievi, da ammettere al primo anno di
corso per ciascun anno e' pari a 15 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2000
Il capo del Dipartimento: D'ADDONA