IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo produttivo e competitivita'
Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 giugno 1995, per il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori;
Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998,
concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli
organismi alla certificazione CE;
Visto il proprio decreto 6 agosto 1999, con la quale l'organismo
Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l. e' stato autorizzato in
via provvisoria, al rilascio delle certificazioni CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE
sugli ascensori, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 134 del 10 giugno 1999;
Vista l'istanza del 28 giugno 1999, protocollo n. 757535, con la
quale l'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., con
sede in via Aselli n. 24 - 20133 Milano, ai sensi dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha
richiesto la conferma dell'autorizzazione al rilascio di
certificazioni ai sensi della direttiva medesima;
Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo Istituto
controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., soddisfa quanto richiesto dalla
direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;
Considerato altresi' che l'organismo istituto controlli tecnici -
I.C.T. S.r.l. ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti
minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;
Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo Istituto controlli tecnici - I.C.T. S.r.l., e'
autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato
negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, di seguito elencati:
allegato V: esame CE del tipo (modulo B);
allegato VI: esame finale;
allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G);
2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme,
modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle
certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato -
Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato
tecnico.
4. L'organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla
registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terra' tali
dati a disposizione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita' - Ispettorato tecnico.