IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti il decreto-legge dicembre 1993, n. 487, recante "Trasformazione dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero" convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97); Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" e in particolare l'art. 9; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante "Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7, comma 3; Visto il decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni; Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di buoni fruttiferi postali assistiti dalla garanzia dello Stato; Ritenuto necessario definire le caratteristiche, la struttura dei buoni fruttiferi postali e i loro rendimenti; Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti; Decreta: Art. 1. Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali I buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti con la garanzia dello Stato e collocati da Poste italiane S.p.a., sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione per causa di morte del titolare o per cause che determinano successione a titolo universale. I buoni fruttiferi postali possono essere rappresentati da documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli. I buoni fruttiferi postali possono essere intestati a piu' soggetti, con facolta' per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente. I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno. La forma e gli altri segni caratteristici dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto 8 ottobre 1998 dal segretario generale del Ministero delle comunicazioni di concerto con il direttore generale del Tesoro recante "Caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi in Euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998 e successive modificazioni, e dall'art. 9 del presente decreto. Le variazioni sono disposte con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.