IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visti   il   decreto-legge   dicembre   1993,   n.   487,   recante
"Trasformazione  dell'amministrazione delle Poste e telecomunicazioni
in   ente   pubblico  economico  e  riorganizzazione  del  Ministero"
convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e
la  deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per
la  programmazione economica, recante "Trasformazione in societa' per
azioni dell'Ente Poste italiane" (deliberazione n. 244/97);
  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante
"Disposizioni    per    l'introduzione   dell'euro   nell'ordinamento
nazionale,  a  norma  dell'art.  1,  comma 1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433" e in particolare l'art. 9;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 284, recante
"Riordino  della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della
legge  15  marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli 2, 6 e 7,
comma 3;
  Visto  il  decreto  8  ottobre  1998  dal  segretario  generale del
Ministero  delle  comunicazioni di concerto con il direttore generale
del  Tesoro  recante  "Caratteristiche  tecniche  dei  buoni  postali
fruttiferi in euro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14
ottobre 1998 e successive modificazioni;
  Considerato  che  la  Cassa  depositi  e  prestiti  utilizza  fondi
rimborsabili  anche sotto forma di buoni fruttiferi postali assistiti
dalla garanzia dello Stato;
  Ritenuto  necessario  definire le caratteristiche, la struttura dei
buoni fruttiferi postali e i loro rendimenti;
  Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Caratteristiche dei buoni fruttiferi postali
  I  buoni fruttiferi postali, emessi dalla Cassa depositi e prestiti
con  la  garanzia  dello  Stato e collocati da Poste italiane S.p.a.,
sono nominativi, non cedibili, salvo il trasferimento per successione
per  causa  di  morte  del  titolare  o  per  cause  che  determinano
successione a titolo universale.
  I   buoni   fruttiferi  postali  possono  essere  rappresentati  da
documento cartaceo ovvero da iscrizioni contabili registrate in conto
di deposito titoli.
  I   buoni  fruttiferi  postali  possono  essere  intestati  a  piu'
soggetti,  con  facolta'  per i medesimi di compiere operazioni anche
separatamente.
  I buoni fruttiferi postali non possono essere dati in pegno.
  La  forma  e  gli  altri  segni caratteristici dei buoni fruttiferi
postali rappresentati da documento cartaceo sono definiti con decreto
8   ottobre   1998   dal  segretario  generale  del  Ministero  delle
comunicazioni  di  concerto  con  il  direttore  generale  del Tesoro
recante  "Caratteristiche  tecniche  dei  buoni postali fruttiferi in
Euro"  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 14 ottobre 1998
e  successive  modificazioni,  e dall'art. 9 del presente decreto. Le
variazioni  sono  disposte  con decreto del Ministero del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, su proposta del direttore
generale  della  Cassa  depositi  e  prestiti,  da  pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.