IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione,
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 30 aprile 1999 e del 7 luglio 2000;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ai sensi
dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281;
Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 2000;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera del
deputati;
Considerato che il termine per l'emissione del parere della
competente commissione parlamentare del Senato della Repubblica, ai
sensi dell'art. 2, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e'
decorso in data 11 agosto 2000 senza la pronuncia del predetto
parere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro della giustizia e del
Ministro dell'interno;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Ufficio ed ufficiale dello stato civile
1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a
norma di legge, e' ufficiale dello stato civile.
3. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere
delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del comune, previo
superamento di apposito corso, o al presidente della circoscrizione
ovvero ad un consigliere comunale che esercita le funzioni nei
quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il
ricevimento del giuramento di cui all'articolo 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le
funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate
anche a uno o piu' consiglieri o assessori comunali o a cittadini
italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere
comunale.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo.
- Per il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio
1997, n. 127, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 87 della Costituzione della Repubblica
italiana:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'art. 2, commi 12 e 13, della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo):
"12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore:
della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto
9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato
civile:
h) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che
si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o
della medesima amministrazione:
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli
adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile:
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli
organi della giurisdizione volontaria in materia di
stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti:
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo
che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e
accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte
regolamentare, ove cio' non ostacoli la conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango
diverso, ovvero che richiedano particolari procedure,
fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
"13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni
dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto e'
emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore
novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale".
Il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, reca:
"Ordinamento dello stato civile".
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materia ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 5
febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza):
"Art. 10 - 1. Il decreto di concessione della
cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del
decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla
Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello
Stato".