IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  in  materia  di  tassi  d'interesse  usurari,  anche in
considerazione   degli   effetti  che  la  sentenza  della  Corte  di
cassazione  n.  14899/2000 puo' determinare in ordine alla stabilita'
del sistema creditizio nazionale;
  Considerata  l'opportunita'  di  stabilire un tasso di sostituzione
tale  da  consentire  una  ridefinizione  del costo dei mutui a tasso
fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei
tassi  di  interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere
strutturale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e
dell'articolo  1815,  secondo  comma, del codice civile, si intendono
usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge
nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
  2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse
avvenuta  in  Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura
strutturale,  il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non
agevolati,  stipulati  nella  forma di mutui a tasso fisso rientranti
nella  categoria  dei  mutui, individuata con il decreto del Ministro
del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica previsto
dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa
pattuizione  piu' favorevole per il debitore, e' sostituito dai tassi
indicati  al  comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora
sia  ad  essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone
fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale
o  professionale  eventualmente  svolta.  Tale  sostituzione  non  ha
efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente
al 2 gennaio 2001.
  3.  Il  tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate che scadono
nel  periodo  3  gennaio  2001  -  31  dicembre  2001,  in misura non
superiore  al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000
dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua
superiore  ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1o gennaio
2002  - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977
-  ottobre  2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali
con  vita  residua  superiore  ad un anno, e cosi' di anno in anno di
modo  che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per
il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro
poliennali  con  vita  residua  superiore  ad  un  anno,  sia  sempre
l'ottobre   dell'anno  antecedente  al  periodo,  con  decorrenza  1o
gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.
  4.  Le  disposizioni  legislative  in materia di limiti di tassi di
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, concessi o
ricevuti  in  applicazione  di  leggi  speciali  in materia di debito
pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.