IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  19  giugno  2000, n. 163, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  10 agosto 2000, n. 228, recante proroga
della  partecipazione  militare italiana a missioni internazionali di
pace;
  Visto  il  decreto-legge  28  agosto  2000, n. 239, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 2000, n. 305, concernente il
completamento  degli  programmi  italiani  a  sostegno delle Forze di
polizia albanesi;
  Vista  la  risoluzione  del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320
del  15  settembre  2000,  che autorizza lo spiegamento in Etiopia ed
Eritrea di una forza multinazionale di pace, al fine di assicurare il
rispetto degli accordi conclusi tra i due Stati;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di assicurare la
continuazione  della  partecipazione  dei  contingenti  italiani alle
missioni  internazionali  di  pace in corso in Macedonia, in Albania,
nei  territori  della  ex  Jugoslavia,  in  Kosovo  ed  a Hebron e la
prosecuzione dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia
albanesi,  nonche'  di  autorizzare  la  partecipazione italiana alla
missione  internazionale  di  pace in Etiopia ed Eritrea, di cui alla
predetta risoluzione dell'ONU;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  della  difesa  e  dell'interno,  di concerto con i Ministri
degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Proroga della partecipazione italiana  a  missioni  internazionali di
                                pace
  1.  Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto  2000,  n  228,  relativo  alla  partecipazione  di  personale
militare  e  civile  alle  operazioni  in  Macedonia, in Albania, nei
territori  della  ex  Jugoslavia, in Kosovo ed a Hebron, e' prorogato
fino al 30 giugno 2001.
  2.  Limitatamente  ai  giorni  di  permanenza nel territorio ovvero
nelle  acque  territoriali  dei  Paesi  teatro  delle  operazioni, al
personale  di  cui al comma 1 e' corrisposta l'indennita' di missione
prevista  dal  regio  decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del
90%  per  tutta  la  durata  del periodo. L'indennita' di missione e'
corrisposta dal 1o gennaio 2001 al 30 giugno 2001 in lire, sulla base
dei cambi registrati nel periodo 1o giugno - 30 novembre 2000.
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano:
    a)  l'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n.
110,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n.
186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia
ed in Albania;
    b)  gli  articoli  3-bis,  commi  3  e  4, 3-quater, commi 2 e 3,
3-quinquies,   comma   2,   3-sexies,   comma   2,  e  3-septies  del
decreto-legge  28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa
alle  missioni  internazionali  nei territori della ex Jugoslavia, in
Albania ed a Hebron;
    c)  l'articolo  2,  commi  2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno
1999,  n.  180,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 agosto
1999,  n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in
Kosovo ed in Macedonia;
    d)  l'articolo  3  del  decreto-legge  19  giugno  2000,  n. 163,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228.
  4.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali di cui al comma 1, il
Ministero  della  difesa  e'  autorizzato,  in  caso di necessita' ed
urgenza,  anche  in  deroga alle vigenti disposizioni di contabilita'
generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia,  entro  un  limite  complessivo  di  lire 39.250 milioni, a
valere  sullo  stanziamento  di  cui all'articolo 5 in relazione alle
esigenze  di  completamento  delle opere aggiuntive e di acquisizione
dei  relativi  apparati  di  comunicazione,  presso  gli aeroporti di
Dakovica  e  di  Pristina,  per  le  attivita'  aeree  del settore di
competenza  italiano, di realizzazione di interventi infrastrutturali
fissi  e  mobili  e  di  apparati informatici e di telecomunicazione,
nonche'  per  gli  interventi diretti al miglioramento della qualita'
della  vita  a  favore  dei  contingenti italiani impiegati nell'area
balcanica.