L'art.  58  del  testo  unico bancario (TUB) prevede che la Banca
d'Italia emani istruzioni in materia di cessione a banche di aziende,
rami  d'azienda  e  beni  e rapporti giuridici individuali in blocco.
Inoltre,  la  Banca  d'Italia  puo'  stabilire  che  le operazioni di
maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione.
    Le  vigenti  istruzioni  di  vigilanza  (titolo  III, capitolo 5)
sottopongono  all'obbligo  di  autorizzazione le operazioni in cui la
somma  delle  attivita'  e  delle  passivita'  oggetto della cessione
superi il 10% del patrimonio di vigilanza della banca cessionaria.
    Cio'  premesso,  si  ravvisa l'esigenza che, con riferimento alle
operazioni in cui anche il cedente sia una banca, tale criterio debba
essere  integrato  avendo  riguardo  alla  rilevanza  della  cessione
medesima  rispetto  agli  assetti  tecnici  e  gestionali della banca
cedente.
    Pertanto,  fermo  restando  quanto gia' previsto nelle richiamate
istruzioni  di  vigilanza, sono sottoposte ad autorizzazione anche le
cessioni  in  cui  il  valore  globale  delle  attivita'  cedute  sia
superiore  al  50% del totale delle attivita' di bilancio della banca
cedente.
    Ove  ricorrano  le  condizioni  sopra descritte, la banca cedente
dovra' richiedere l'autorizzazione seguendo la procedura prevista nel
paragrafo 3,  sezione  II,  del  citato capitolo delle istituzioni di
vigilanza,  indipendentemente  dall'eventuale  richiesta  della banca
cessionaria.
    Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione,  la  Banca d'Italia
verifichera'  che  non  vengano meno le condizioni di sana e prudente
gestione in capo all'azienda cedente.
    Per  quanto  riguarda le cessioni in cui il cedente sia una banca
di  credito  cooperativo e il cessionario una banca di diversa natura
(ivi  comprese  le  "popolari"), verra' altresi' valutata la coerenza
dell'operazione  con  i principi contenuti nelle specifiche norme del
TUB  concernenti  le banche di credito cooperativo e, in particolare,
nell'art. 36.
    Resta  ferma l'esigenza che la Banca d'Italia sia tempestivamente
informata   in  merito  alle  operazioni  di  cessione  che  comunque
comportino un significativo riassetto dell'azienda cedente.