L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del
6 dicembre 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE
del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP)";
  Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2000) 237 del
26 aprile  2000,  recante:  "Unbundled  access  to  the  local  loop:
enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic
communication  services including broadband multimedia and high speed
internet";
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del
25 maggio  2000,  recante:  "Commission  recommendation  on unbundled
access to the local loop enabling the competitive provision of a full
range  of  electronic  communications  services  including  broadband
multimedia and high-speed internet";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318,  recante  il  "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto   il   decreto   ministeriale   25 novembre   1997,  recante:
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
  Visto    il   decreto   ministeriale   23 aprile   1998,   recante:
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  della
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
  Visto  il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante: "Regolamento
di  servizio  concernente  le norme e le condizioni di abbonamento al
servizio   telefonico"  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997;
  Vista  la delibera n. 1/CIR/98 "Valutazione e richiesta di modifica
dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del
24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998;
  Vista  la  delibera  n.  197/99  "Determinazione degli organismi di
telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";
  Vista  la  delibera  n. 2/00/CIR "Linee guida per l'implementazione
dei  servizi  di  accesso  disaggregato  a  livello  di rete locale e
disposizioni   per   la   promozione  della  diffusione  dei  servizi
innovativi",  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 73 del 28 marzo 2000;
  Vista   la  delibera  n.  4/00/CIR  "Disposizioni  sulle  modalita'
relative  alla  prestazione  di  carrier  preselection  (CPS)  e  sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 117 del 22 maggio
2000;
  Vista  la  delibera  n.  5/00/CIR  "Monitoraggio  del  processo  di
implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale, portabilita' del numero e carrier preselection".
  Vista   la  delibera  n.  7/00/CIR  "Disposizioni  sulle  modalita'
relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui
contenuti   degli  accordi  di  interconnessione",  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 185 del 9 agosto
2000;
  Vista   l'offerta   di   riferimento   per  i  servizi  di  accesso
disaggregato  trasmessa  all'Autorita',  ai  sensi  dell'art. 9 della
menzionata  delibera  n.  2/00/CIR,  da  Telecom  Italia con nota del
12 maggio 2000;
  Vista   la   nota   dell'Autorita'  protocollo  n.  2294/00/RM  del
22 settembre   2000,   riguardante  la  sperimentazione  dell'accesso
disaggregato  a  livello  di rete locale, inviata a Telecom Italia ed
agli    operatori    licenziatari   partecipanti   al   processo   di
sperimentazione;
  Visto  lo  schema  di  provvedimento  in  materia  di procedure per
l'accesso  disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della
commissione infrastrutture e reti del 14 novembre 2000;
  Sentite  le  societa'  Albacom,  Atlanet,  Blixer, Colt, Edisontel,
Fastweb,  Infostrada, Lombardiacom, MCI Worldcom, Netesi, Netscalibur
Italia,  Noicom,  Picus,  Planetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e
tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse;
  Considerato quanto segue:
  I. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell'Autorita'
nel  processo  d'implementazione  dei servizi di accesso disaggregato
alla rete locale.
  La   delibera   2/00/CIR  definisce,  in  linea  con  la  normativa
comunitaria   in   tema   di  accesso  ed  interconnessione  e,  piu'
specificamente,  con  i  principi  sanciti nelle direttive 97/33/CE e
98/10/CE,  le  linee  guida  per  la fornitura dei servizi di accesso
disaggregato alla rete locale.
  L'art.  9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom
Italia,  operatore  notificato  alla  Commissione europea come avente
notevole   forza  di  mercato  nel  mercato  della  telefonia  fissa,
dell'interconnessione  e delle linee affittate, l'obbligo di adeguare
la propria offerta di interconnessione di riferimento entro 45 giorni
dalla  data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere
una  proposta  di  condizioni  tecniche  ed  economiche d'offerta dei
servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4, i relativi manuali
di  procedure,  nonche'  una  proposta  di Service Level Agreement in
relazione a tali servizi.
  La medesima delibera, all'art. 9, comma 8, prevede un riesame e, se
del  caso,  la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute,
alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici
nel mercato dell'accesso.
  Con  specifico  riferimento  alla  fase  di  avvio  dei processi di
implementazione  dei servizi di accesso disaggregato, l'art. 9, comma
6,   dispone   inoltre  la  costituzione  di  una  struttura  interna
all'Autorita',  appositamente dedicata alle attivita' di monitoraggio
del  processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato,
nonche'  di  supporto  alle  fasi di negoziazione, sperimentazione ed
avvio dell'operativita' dei servizi.
  In  data  12 maggio  2000,  in  adempimento  al citato art. 9 della
delibera  2/00/CIR,  Telecom  Italia  ha  presentato all'Autorita' la
propria offerta di riferimento, costituita da cinque documenti:
    a) offerta dei servizi di accesso disaggregato;
    b) offerta dei servizi di co-locazione;
    c) manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato;
    d) manuale di procedura per i servizi di colocazione;
    e) Service Level Agreement.
  Con   delibera  5/00/CIR  dell'8 giugno  2000,  l'Autorita',  dando
seguito  alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della delibera
2/00/CIR,  ha  istituito  l'unita'  per  il monitoraggio del processo
d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e
portabilita' del numero.
  In  relazione  ai  temi dell'accesso disaggregato alla rete locale,
l'unita'  ha  inoltre  proceduto  nel monitoraggio delle attivita' di
sperimentazione,  di  negoziazione e dell'avvio dell'operativita' dei
servizi,  riscontrando e segnalando all'Autorita' eventuali possibili
interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso,
l'unita'  ha  contribuito alle attivita' istruttorie finalizzate alla
verifica  dell'offerta di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4,
della  delibera  2/00/CIR  e  dell'art.  2,  comma  3, della delibera
5/00/CIR.
  II. Attivita' istruttoria e contenuti del provvedimento.
  L'Autorita'   ha   svolto  in  primo  luogo  attivita'  di  analisi
dell'offerta  presentata  da Telecom Italia. L'attivita' e' risultata
aperta  alla  partecipazione  di  tutti  gli operatori licenziatari e
attraverso  momenti  di  confronto  formale  con Telecom Italia e gli
operatori licenziatari.
  Parallelamente,  l'Autorita'  ha approfondito l'analisi delle prime
attivita'  di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In
tale  ambito,  sono  state  prese  in esame anche le attivita' svolte
nell'ambito  della  sperimentazione  avviata  da  Telecom  Italia con
alcuni  operatori  presso  alcuni  siti  di  Roma,  Milano e Torino a
decorrere   dal   1o ottobre   2000  e  destinata  a  concludersi  il
31 dicembre 2000.
  Sulla  base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento
si articola in due linee d'intervento:
A. Valutazione dell'offerta di riferimento.
  L'analisi dei cinque documenti costituenti l'offerta di riferimento
di  Telecom  Italia  ha  evidenziato  alcuni  aspetti  non pienamente
rispondenti  alle  vigenti  disposizioni;  in  particolare,  e' stato
rilevato  che,  in diversi punti, l'offerta di riferimento si basa su
una  interpretazione  restrittiva  da  parte  di  Telecom  Italia dei
principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR.
  In   questo  senso,  l'attivita'  di  valutazione  dell'offerta  di
riferimento  ha  evidenziato  anche  l'esigenza  di  integrazione del
quadro  regolamentare  definito  dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza
con   i  principi  dalla  delibera  stessa  definiti.  Le  condizioni
economiche  di  fornitura  dei servizi contenuti nell'offerta saranno
oggetto di successivi provvedimenti.
B. Definizione   delle   procedure   e   dei  criteri  relativi  alla
realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.
  Sotto   un  diverso  profilo,  l'analisi  combinata  dei  contenuti
dell'offerta  e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione
dei  servizi  di  accesso  disaggregato  ha consentito di individuare
nelle  problematiche  connesse  alle  attivita'  di  realizzazione ed
allocazione  degli  spazi  di  co-locazione  il  punto nodale per una
rapida   ed   efficace   implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato.
  Tale   considerazione   induce  l'Autorita'  a  fissare  specifiche
disposizioni  al  riguardo,  con particolare riferimento alla fase di
avvio della fornitura dei servizi stessi.
  Le  misure  assunte  con il presente provvedimento, in relazione ad
entrambe   le  linee  d'intervento  sopra  descritte,  sono  peraltro
destinate  ad  una  progressiva  verifica  di adeguatezza, in ragione
dell'evoluzione  del  processo  di  implementazione  dei  servizi  di
accesso disaggregato.
  Alla  luce  degli  esiti  di  questa  prima  fase  di avvio di tali
processi  e'  emersa  l'opportunita'  che l'attivita' di monitoraggio
dell'unita'  ad  essa  preposta  venga  prorogata  sino alla data del
30 giugno 2001.
A. Valutazione dell'offerta di riferimento.
  1. Disponibilita' di informazioni:
    a)  La  delibera  2/00/CIR,  in  piu'  punti,  sancisce in capo a
Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune
informazioni   relative   alla   fornitura  dei  servizi  di  accesso
disaggregato. In particolare, l'art. 6, comma 8, impone espressamente
a Telecom Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla
ubicazione   dei   siti  di  accesso  disaggregato  e  gli  archi  di
numerazione   raggiungibili,  fissando,  tra  l'altro,  l'obbligo  di
tempestivo   e  periodico  aggiornamento  di  tali  informazioni.  Si
sottolinea  che  la  norma  pone  come  esclusiva condizione che tali
informazioni siano "richieste" dall'operatore e non consente pertanto
a  Telecom  Italia  di  definire  ulteriori  limiti o condizioni alla
fornitura  di  tali  informazioni.  Telecom  Italia,  come  si evince
dall'offerta  di  riferimento,  si  impegna  a  fornire  gli archi di
numerazione   sottesi   ai   singoli   siti   solo  in  seguito  alla
comunicazione  da  parte  dell'operatore  del  proprio  benestare  al
progetto  tecnico  di  fattibilita' per il singolo sito, argomentando
circa   la   natura  commerciale  e  la  non  essenzialita'  di  tali
informazioni  ai  fini  della  realizzazione  del singolo servizio di
accesso  disaggregato.  Tale  posizione  e'  stata  in piu' occasioni
ribadita  da  Telecom Italia nell'ambito delle audizioni svolte e nei
documenti inviati.
  L'Autorita'   ritiene  che,  sotto  diversi  profili,  la  predetta
posizione  di  Telecom  Italia  non  sia  in  linea  con  le  vigenti
disposizioni sotto piu' profili. In primo luogo, essa e' contraria al
dettato  del  citato  art.  6,  comma  8, della delibera 2/00/CIR, in
quanto   introduce  limiti  e  condizioni  alla  fornitura  di  dette
informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo,
l'esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle
richieste  di  co-locazione  e  di  fornitura  dei singoli servizi di
accesso   disaggregato,   di  informazioni  utili  a  pianificare  le
rispettive  offerte  commerciali  ed  i  relativi investimenti, lungi
dall'essere  in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, e',
al contrario, espressamente considerata nell'ambito delle motivazioni
della  delibera  stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell'Allegato
B.
  La  fornitura  di  informazioni  relative agli archi di numerazione
risponde  inoltre  ai  principi  di trasparenza e non discriminazione
(quest'ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parita' di
trattamento  interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori
delle  informazioni  in  oggetto  in  una fase avanzata del negoziato
contrasterebbe  infatti  con  la necessita' che gli operatori abbiano
accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste
per le divisioni commerciali di Telecom Italia.
  Occorre  infine  considerare  che, data la consistente variabilita'
del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di
co-locazione   (SL   remotizzato   o   colocato   in  sito  SGU),  la
disponibilita'  degli  archi  di  numerazione  sottesi a ciascun sito
appare,   anche   sotto  un  profilo  meramente  tecnico-procedurale,
informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare
correttamente le richieste di spazi nei vari siti.
  Al   fine   di   garantire   il   trattamento  confidenziale  delle
informazioni  fornite  agli  operatori,  potrebbe  essere prevista la
sottoscrizione  di  un accordo di confidenzialita', fermo restando la
non  obbligatorieta'  della  esistenza  di un contratto per l'accesso
disaggregato sottoscritto dalle parti.
  Fatte   salve   le   considerazioni   sopra  richiamate  in  merito
all'inquadramento  regolamentare generale della tematica, l'Autorita'
ritiene   che  una  specifica  esigenza  di  definizione  dei  flussi
procedurali,   anche   per   quanto   concerne   la  fornitura  delle
informazioni  di  cui  all'articolo 6, comma 8, si ponga in relazione
alla  fase  di  avvio  delle  attivita'  di  fornitura dei servizi di
accesso disaggregato. A tal riguardo, l'Autorita' introduce le norme,
appositamente  dedicate  a  tale fase, di cui al capo II del presente
provvedimento;   tali   norme   fissano   impegni   di  fornitura  di
informazioni  in  capo  a  Telecom  Italia e prevedono un dettagliato
flusso procedurale specificamente riferito a tale fase.
    b)  Nel  corso  delle  negoziazioni,  Telecom  Italia e' comunque
tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di
valutazione  da  parte  dell'operatore  delle  condizioni tecniche di
utilizzabilita' dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio
le  caratteristiche  tecniche  e  qualitative della rete locale (come
previsto  dall'art.  6,  comma 9 della delibera 2/00/CIR), l'elenco e
tipologia  dei  MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL),
l'ubicazione  dei  pozzetti  di accesso alla fibra ottica per ciascun
sito.  In  tale  fase,  dovranno essere fornite tutte le informazioni
utili  al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni
tecniche  e  commerciali  sulle localita' sulle quali potranno essere
offerti  i  servizi  e sulle tipologie di servizi che potranno essere
offerti nelle singole aree.
    c)  L'art.  6,  comma  10,  della  delibera  2/00/CIR prevede che
Telecom  Italia  renda  disponibili  agli  operatori  licenziatari  e
all'Autorita'  informazioni dettagliate in merito alla disponibilita'
di spazi di co-locazione all'interno dei propri siti. La fornitura di
informazioni  preliminari  e  trasparenti  circa la disponibilita' di
spazi  utilizzabili  per  la  co-locazione  costituisce  un  elemento
fondamentale  per  assicurare  una rapida ed efficace attivazione dei
processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltreche',
ai  fini  del  pieno rispetto del principio di parita' di trattamento
interno-esterno,   nonche'   della  concreta  possibilita'  da  parte
dell'Autorita'  di  vigilare  sulle  attivita'  di assegnazione degli
spazi.  La  proposta  di  Telecom  Italia,  rappresentata nell'ambito
dell'offerta,  prevede  che  tali informazioni siano rese disponibili
agli   operatori   soltanto  a  valle  di  uno  specifico  studio  di
fattibilita'  per  ogni  singolo  sito  di  centrale.  Le motivazioni
addotte  da  Telecom  Italia  a  supporto  di  tale posizione sono di
duplice  natura.  In  primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi
sulla  delibera  2/00/CIR, che vi sia una consequenzialita' temporale
delle  attivita'  in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da
parte  di  un  operatore  del  primo servizio di accesso disaggregato
relativo ad un singolo cliente. L'Autorita' non ritiene corretta tale
interpretazione,   in   quanto   l'attivita'   di   co-locazione   e'
necessariamente  preliminare  alle richieste dei servizi disaggregati
relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara
di  non  disporre  di  un  sistema  centralizzato  di registrazione e
gestione  degli  spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilita'
delle  informazioni  potra' essere acquisita soltanto a seguito di un
puntuale  esame  della  situazione  di ciascun sito ad un determinato
momento.
  L'Autorita' ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase
di  avvio  del  processo  d'implementazione,  linee guida procedurali
specificamente dedicate alle attivita' di gestione delle richieste di
co-locazione  e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalita'
per la fornitura di informazioni circa la disponibilita' di spazi nei
vari siti.
  A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio
dell'operativita'   dei   servizi,   infatti,  la  disponibilita'  di
informazioni  dettagliate  in merito agli spazi di co-locazione e' in
ogni  caso  da  inquadrare nell'ambito degli obblighi posti in capo a
Telecom  Italia  ai sensi della delibera 2/00/CIR. E' indispensabile,
quindi,   che   sia   garantita   la  massima  trasparenza  circa  la
disponibilita'  degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano
messi   in  condizione  di  verificare  l'eventuale  indisponibilita'
dichiarata  da  Telecom  Italia;  cio' ai fini del pieno rispetto del
richiamato  art.  6,  comma 10, nonche' del rispetto del principio di
non  discriminazione  di  cui  all'art.  7,  comma 11, della delibera
2/00/CIR.
  L'Autorita'  ritiene  pertanto indispensabile che Telecom Italia si
doti  di  strumenti  e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si
ritiene  opportuno  prevedere,  nella  definizione  dei  contratti  a
regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori
a  Telecom  Italia,  circa le previsioni sulle relative necessita' di
spazi,  secondo  scadenze  predefinite  (ad es., su base annuale, con
eventuali  aggiornamenti  semestrali); sulla base di tali previsioni,
Telecom  Italia  e'  tenuta  a  valutare  l'adeguatezza  degli  spazi
disponibili  e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di
capacita'.   In  tal  caso,  Telecom  Italia  dovra'  segnalare  agli
operatori  ed  all'Autorita'  eventuali  limitazioni  su alcuni siti;
cio',  in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con
adeguato  anticipo,  eventuali  alternative  quali,  ad  esempio,  la
co-locazione in un sito adiacente.
  L'Autorita'  potra'  in ogni caso verificare le motivazioni addotte
da Telecom Italia, nonche' prevedere eventuali misure correttive.
  L'Autorita'  ritiene,  inoltre, che il complesso delle informazioni
in  merito  alla  disponibilita'  di  spazi  di co-locazione presso i
propri  siti,  acquisite  da  Telecom  Italia  sia  nell'ambito della
procedura  di  avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di
fattibilita'  effettuati  sui  singoli  siti nelle successive fasi di
operativita',   debbano   essere   sistematizzate  e  tempestivamente
aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell'Autorita'
e degli operatori.
  La  disponibilita'  di  una  dettagliata  ed aggiornata informativa
appare  difatti  essenziale  per  una  efficace  pianificazione delle
attivita'   di  fornitura  di  spazi  presso  i  siti  dell'operatore
notificato,   anche  in  relazione  alle  richieste  di  housing  per
l'interconnessione,   nonche'  ai  fini  della  pianificazione  degli
impieghi da parte di Telecom Italia.
  2.  Procedure  per  la  fornitura  dei  servizi  di  co-locazione e
prolungamento dell'accesso:
    a) L'offerta di riferimento prevede una procedura unitaria per la
fornitura  dei  servizi  di  accesso  disaggregato e di co-locazione;
sulla  base  di  tale  procedura,  la  richiesta  di  un  servizio di
co-locazione   in   un   determinato   sito  puo'  essere  presentata
dall'operatore  soltanto  a  seguito  della presentazione della prima
richiesta  di  accesso  disaggregato da parte di un cliente attestato
sul sito stesso.
  Analoga  procedura  e'  prevista  per  la  successiva  richiesta di
ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono
gia'  presenti  e gli spazi approntati siano saturati, nonche' per la
richiesta  di un servizio di prolungamento dell'accesso. In relazione
a ciascuno di tali casi, l'offerta di riferimento precisa che Telecom
Italia  non  effettuera'  alcuna  attivita'  di pianificazione per la
fornitura di detti servizi.
  Telecom  Italia,  sulla  base  dell'art. 6, comma 3, della delibera
2/00/CIR,  sostiene  che l'esplicita manifestazione di volonta' di un
cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione
necessaria affinche' l'operatore possa richiedere a Telecom Italia la
fornitura  di  un  servizio  di  accesso  disaggregato.  Inoltre, con
riferimento  al  servizio  di co-locazione, Telecom Italia si basa su
una  errata interpretazione dell'accezione di "accessorieta'" di tale
servizio  rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui
al paragrafo 8, Allegato B, della delibera 2/00/CIR.
  L'Autorita' ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e
la ratio della delibera 2/00/CIR. E' di tutta evidenza infatti che la
delibera  2/00/CIR,  quando parla della co-locazione come "..servizio
accessorio   e   funzionale   alla   effettiva   implementazione   ed
utilizzabilita'  dei  servizi  di accesso disaggregato", individua la
particolare  natura  del  servizio  di  co-locazione  e  la  profonda
differenza  concettuale del servizio stesso rispetto alla generalita'
dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4.
  In  tal  senso,  l'accessorieta'  deve essere intesa e tradotta non
gia'  in  termini  di  successione temporale del relativo processo di
fornitura, bensi', al contrario, come funzionalita' e propedeuticita'
del  processo  stesso  rispetto alla richiesta dei servizi di accesso
disaggregato  relativi  ad  un  singolo cliente. La dichiarazione del
cliente  cui  fa  riferimento  il citato art. 6, comma 3, va pertanto
riferita  esclusivamente  ai servizi di accesso disaggregato relativi
ad  un  singolo  cliente  e  non alla predisposizione del servizio di
colocazione.
  Tale  chiarimento  appare  addirittura superfluo, in considerazione
della  profonda  contraddittorieta'  del processo proposto da Telecom
Italia rispetto all'intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonche' a
numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa.
  L'obiettivo  della  delibera  e'  infatti  quello  di consentire ai
clienti  di poter cambiare operatore d'accesso nel modo piu' semplice
e  con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose
norme   puntuali   in  tal  senso;  si  va  dall'obbligo  di  fornire
all'operatore servizi di accesso disaggregato a parita' di condizioni
rispetto  alle  proprie  divisioni  operative (art. 7, comma 3), alla
previsione  di  procedure  semplificate  per  il  recesso del cliente
finale  dal  contratto con Telecom Italia (art. 7, comma 4), anche al
fine  di  minimizzare  eventuali  interruzioni  del  servizio  per il
cliente   stesso,   alla   possibilita'   di  segnalare  esigenze  di
sincronizzazione  con  la  portabilita'  del numero (art. 7, comma 7,
punto c).  La  procedura  disegnata  da  Telecom  Italia  va in senso
completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda
un  servizio  di  accesso all'operatore possa materialmente ottenerlo
soltanto  dopo  alcuni  mesi, e costituisce una barriera all'ingresso
insormontabile  per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato
dell'accesso.
  L'esperienza  internazionale,  desumibile dalla disciplina prevista
in  tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre
obblighi   di   disaggregazione   della   rete  locale,  conferma  la
correttezza  e  la  inevitabilita'  di  una  definizione  separata  e
preliminare   delle   procedure  per  la  richiesta  dei  servizi  di
co-locazione  rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al
singolo cliente.
  La  stessa  attivita'  sperimentale  ha  fornito alcune indicazioni
concrete  circa  l'esigenza  che  le  procedure  per la fornitura del
servizio  di  co-locazione  siano anticipate ed indipendenti rispetto
alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente
finale.
  In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilita' di
spazi  di  co-locazione  assume  per  l'intero  processo,  si rendono
inoltre  necessari  taluni strumenti contrattuali in grado di evitare
eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno
di  altri  potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la
previsione  di  un  periodo  di  tempo  entro  il quale le risorse di
co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da
parte  dell'operatore  ed  alla scadenza del quale esse torneranno ad
essere disponibili per altri operatori. L'Autorita' si riserva, anche
alla   luce   dell'andamento   della   prima  fase  del  processo  di
implementazione,  di  valutare  l'opportunita'  di definire ulteriori
strumenti  utili  a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento
degli spazi.
    b) Le  considerazioni  sopra  riportate  possono  essere riferite
anche al servizio di prolungamento dell'accesso, in ragione della sua
natura  di  servizio  che  non  attiene  specificamente ad un singolo
cliente finale. E' quindi importante che il servizio di prolungamento
dell'accesso,  sia  in  fase  di  prima  richiesta,  sia  in  caso di
richieste  di  ampliamenti  nel  caso  di saturazione della capacita'
inizialmente  richiesta,  sia  fornito  preliminarmente  rispetto  ai
servizi  di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine
di  garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso
disaggregato  richiesti dall'operatore, necessaria per una efficiente
fornitura  dei  servizi  da  parte  dell'operatore  stesso al cliente
finale.  L'offerta di riferimento dovra' pertanto prevedere procedure
in  grado  di  garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la
possibilita'    di    richiedere   il   servizio   di   prolungamento
contestualmente   alla  richiesta  del  sito  di  co-locazione  e  la
possibilita'   di   pianificare   ulteriori  richieste  di  capacita'
aggiuntiva  da  parte  degli  operatori  anche  prima della effettiva
saturazione della capacita' di prolungamento disponibile.
    c) L'offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in
relazione  alla  realizzazione  dello  studio  di  fattibilita',  con
particolare   riferimento   alla   disponibilita'   degli   spazi  di
co-locazione.   Un  termine  indicativo  di  30  giorni  e'  tuttavia
contenuto  negli  schemi  di contratto proposti agli operatori. Ferma
restando  l'esigenza  di prevedere procedure ad hoc in relazione alle
attivita'   da   realizzare   nella   fase   di  avvio  del  processo
d'implementazione  (su cui, vedi appresso al paragrafo B e al capo II
del  dispositivo),  si  ritiene  che  l'offerta  di riferimento debba
prevedere  un  termine  ragionevolmente  breve entro il quale Telecom
Italia  e'  tenuta  a  fornire all'operatore informazioni sugli esiti
dello  studio  di  fattibilita'  in  relazione  ad un singolo sito di
co-locazione.    Tale    esigenza   e'   confermata   dai   confronti
internazionali  che  evidenziano  tempi di risposta considerevolmente
ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia.
  3. Servizi non contenuti nell'offerta:
    a) L'istruttoria  ha  valutato  la  completezza  della  gamma dei
servizi  contenuti  nell'offerta  di  riferimento  di  Telecom Italia
rispetto  alle  prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo,
gli  operatori  hanno  in  primo  luogo  segnalato  la mancanza delle
condizioni   tecniche   ed   economiche   relative   al  servizio  di
co-locazione  virtuale,  previsto  all'art.  7, e descritto nelle due
tipologie  A  e  B  al  paragrafo  5  dell'Allegato  A della delibera
2/00/CIR  stessa.  Telecom  Italia  sostiene  che  il  ricorso a tali
soluzioni   sara'   marginale,   rileva   difficolta'  tecniche  alla
standardizzazione  delle  relative offerte e ritiene che l'allegato B
consenta  l'interpretazione  secondo  cui  non sussiste un obbligo di
presentare   un'offerta   standard  per  i  servizi  di  co-locazione
virtuale.
  L'Autorita'  ritiene  che,  in termini generali, le quattro diverse
forme  di  co-locazione  previste  dalla  delibera  2/00/CIR siano da
considerare   equivalenti  sotto  un  profilo  regolamentare  e  che,
pertanto,  anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale
dovra' essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una
puntuale   e   tempestiva   evidenza  delle  condizioni  tecniche  ed
economiche  di  fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare
necessaria   anche   al   fine   di  assicurare  un  trattamento  non
discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri
ad  esempio  il caso di un operatore che, in caso di indisponibilita'
iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica
(situazioni    in    ogni   caso   non   imputabili   alla   volonta'
dell'operatore),   si   vedrebbe   costretto   ad  avviare  ulteriori
negoziazioni  per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale,
con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato.
  L'Autorita'  ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore
prioritario,  mentre  eventuali  soluzioni  di  co-locazione virtuale
costituiscono  un'ipotesi  residuale, nel caso di indisponibilita' di
spazi per realizzare la co-locazione fisica.
  In tale contesto, l'effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione
virtuale  sara' pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da
un  punto  di  vista  quantitativo,  inversamente  proporzionale alla
disponibilita'  di  spazi per la co-locazione fisica presso i siti di
Telecom Italia.
  Su  tali  basi,  ribadita  la  necessita' di incentivare la massima
realizzazione  di  soluzioni  di  co-locazione  fisica e tenuto conto
della  considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficolta'
di  standardizzazione  delle  condizioni  tecniche  ed  economiche di
fornitura   della   co-locazione   virtuale,   si   ritiene  che  sia
fondamentale  che  Telecom  Italia produca il massimo impegno ai fini
della  disponibilita'  e  realizzazione  di soluzioni di co-locazione
fisica,  tale  da  rendere  effettivamente  residuale  il  ricorso  a
soluzioni di co-locazione virtuale.
  Cio'  premesso,  in  una  prima  fase, una adeguata garanzia per il
rispetto  dei  principi  di  trasparenza e non discriminazione potra'
essere   in   ogni  caso  realizzata  prevedendo  che  gli  studi  di
fattibilita'  contengano,  in  caso  di  indisponibilita' di spazi di
co-locazione  fisica,  le condizioni ed i termini per la fornitura di
servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito.
  Telecom   Italia   e'   in  ogni  caso  tenuta  alla  pubblicazione
all'interno  dell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed
economiche  del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti
della  prima fase di implementazione. L'offerta di riferimento dovra'
contenere  tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili
(es.   costo   dell'affitto   degli   spazi  relativi  agli  apparati
virtualmente  co-locati;  costi di noleggio, esercizio e manutenzione
degli   apparati  di  proprieta'  di  Telecom  Italia,  nel  caso  di
co-locazione di tipo A.
    b) L'offerta  di  Telecom Italia limita la fornitura del servizio
di canale numerico all'unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s.
Le  motivazioni  di  Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la
forte   incompatibilita'   di   apparati   HDB3,   necessari  per  la
realizzazione  di tali velocita' intermedie, rispetto alla tecnologia
x-DSL  e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilita' in
rete di tali apparati. L'Autorita', nel ricordare che la fornitura di
un   servizio  di  canale  numerico  con  velocita'  Nx64  Kbit/s  e'
espressamente  prevista  al  predetto  paragrafo  3  dell'allegato A,
rileva  altresi' che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di
collegamenti  diretti  numerici con velocita' Nx64 Kbit/s e ribadisce
pertanto  che  la  medesima  opportunita'  debba  essere fornita agli
operatori  e  prevista  all'interno  dell'offerta di riferimento, nel
rispetto   del  principio  di  non  discriminazione.  In  tal  senso,
l'argomentazione di Telecom Italia e' che l'offerta ai propri clienti
di  un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture,
per  la  componente  di  accesso  dalla  sede d'utente allo stadio di
linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre
la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s
avviene  a livello di backbone. Pertanto, le condizioni economiche di
offerta  del  servizio  dovranno  essere valutate di conseguenza, nel
senso  che dovra' essere valutata la possibilita' per altri operatori
di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti.
    c) L'offerta  di riferimento prevede la fornitura del servizio di
prolungamento  dell'accesso  di  cui  all'art.  4,  e  al paragrafo 4
dell'Allegato   A,  esclusivamente  attraverso  soluzioni  di  canale
numerico.  Gli  operatori  hanno manifestato l'esigenza che l'offerta
sia  integrata  con  soluzioni  di  prolungamento  basate su portanti
trasmissivi,   circuiti  trasmessivi  SDH  con  interfaccia  STM-4  e
infrastrutture  civili.  Nell'ambito dell'istruttoria, Telecom Italia
ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce
STM-4.  Al riguardo, l'Autorita' prende atto di tale dato e ribadisce
i  principi  sanciti  nella  delibera  2/00/CIR, sulla base dei quali
Telecom  Italia  non  e' tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi
per  la  fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori,
ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria offerta in
relazione  ad  eventuali  implementazioni tecnologiche relative della
propria rete d'accesso.
  Non  si  ravvisano  invece  giustificazioni  in merito alla mancata
previsione  all'interno  dell'offerta  di riferimento di soluzioni di
fornitura   del   servizio  di  prolungamento  dell'accesso  mediante
portante   trasmissivo;   tale  soluzione  e'  infatti  espressamente
prevista dall'allegato B come soluzione equivalente a canale numerico
e   risulta   attualmente   praticabile,   almeno   in   termini   di
disponibilita'  generale  di  tale  soluzione infrastrutturale, sulla
base  dell'attuale  consistenza  della  rete di Telecom Italia, ferma
restando   la  possibilita'  per  Telecom  Italia  di  dimostrare  la
indisponibilita'  di  risorse in relazione a specifiche richieste, ai
sensi dell'art. 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR.
  In  merito alla richiesta degli operatori di includere nell'offerta
di  riferimento  le  condizioni  di fornitura del servizio di accesso
alle infrastrutture civili, l'Autorita' prende atto della difficolta'
di  definire  condizioni tecniche ed economiche uniformi per l'intero
territorio  nazionale.  In  tal  senso, anche in considerazione della
natura   eventuale   ed  accessoria  della  prestazione,  si  ritiene
ammissibile  che  la  definizione  delle  condizioni di fornitura sia
effettuata  in  relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il
potere di intervento dell'Autorita' ai sensi dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
    d) In  merito alla dichiarata indisponibilita' di moduli di fibre
inferiori/superiori  rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom
Italia,  l'Autorita',  prende  atto  della  dichiarazione  di Telecom
Italia  circa  l'inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre.
Tuttavia,  non puo' che richiamare il rispetto del principio generale
sopra   ricordato   circa   la  possibilita'  di  dichiarare  la  non
disponibilita'   di   una   richiesta   di   accesso  alla  rete  per
indisponibilita' di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR.
  Approfondimenti  di  natura  tecnica  hanno  inoltre  confermato la
opportunita'  di  evitare  la  disaggregazione  di  singole fibre, in
quanto  vengono  solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per
collegare i singoli clienti.
    e) Tra  le  richieste di integrazione dell'offerta promosse dagli
operatori  figura  la  previsione  di  specifiche  procedure  per  la
fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del
proprio  cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale
per  la  fornitura  dei  servizi di accesso disaggregato sia la linea
telefonica,  e  non  gia'  il  singolo  cliente,  e  che  alla  linea
telefonica  attengono  in  massima parte le attivita' di provisioning
del servizio richiesto dall'operatore a Telecom Italia (co-locazione,
eventuale  servizio di prolungamento, etc.). La richiesta di trasloco
da  parte  del  cliente  che  gia'  usufruiva  di  servizi di accesso
disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in
una  richiesta  di  disaggregazione  di  una  nuova linea per Telecom
Italia.
  4.  Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato
relativi al singolo cliente:
    a) L'offerta  di  riferimento prevede che l'operatore trasmetta a
Telecom   Italia  la  richiesta  relativa  al  singolo  cliente;  con
riferimento  al caso di clienti che siano precedentemente titolari di
un  contratto  di  abbonamento  al  servizio  telefonico  con Telecom
Italia,  l'offerta  prevede  che  tale  richiesta  sia  corredata  da
apposita  delega  all'operatore  da  parte  del  cliente  finale  per
richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia.
  L'Autorita'  ritiene  che tale richiesta contrasti con il principio
secondo  cui  le  modalita' di trasmissione e gestione amministrativa
delle  richieste  di  accesso  disaggregato debbano essere improntate
alla  massima  efficienza,  come  sancito  dalla  delibera  2/00/CIR,
all'art.  7,  comma  13,  nonche'  con  quanto  puntualmente disposto
all'art.  7,  comma  3,  in  merito  ai rapporti tra Telecom Italia e
operatore.  Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso
disaggregato  comporta  il recesso del cliente finale da un contratto
con  Telecom  Italia  e  si  prevede  che sia cura dell'operatore far
pervenire  a Telecom Italia, secondo modalita' concordate con Telecom
Italia  stessa,  la  dichiarazione  attestante il recesso del cliente
finale.
  Il  tema  non  e'  nuovo,  in  quanto  discusso a lungo nell'ambito
dell'attivita'  istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed e'
stato,  in  certa  misura,  gia'  affrontato  dall'Autorita' anche in
relazione   ad  altri  servizi  d'interconnessione  che  incidono  in
qualsiasi  modo  su  un  rapporto  preesistente  tra cliente finale e
Telecom  Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi
per  la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera
4/00/CIR,  o  ancora alle procedure in materia di number portability,
definite ad opera della delibera 7/00/CIR.
  La  disciplina  dei  rapporti  tra  cliente finale e Telecom Italia
assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di
accesso  disaggregato,  in  quanto  la  richiesta  del cliente finale
comporta,  contrariamente  ai  casi  sopra richiamati, il recesso dal
precedente contratto con Telecom Italia.
  L'Autorita'  ritiene  pertanto  opportuna una soluzione che preveda
l'adozione  di  procedure  analoghe  a  quelle previste per la number
portability  e  carrier  preselection di cui alle delibere 4/00/CIR e
7/00/CIR,   con   una   previsione   di   invio  periodico  da  parte
dell'operatore  della  copia  della  dichiarazione della volonta' del
cliente  di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione
appare  coerente  con  il principio generale di cui al citato art. 7,
comma  1,  in  quanto  consente  di  ottimizzare il funzionamento del
sistema  nel suo complesso, minimizzando l'incidenza di situazioni di
potenziale contenzioso.
  Resta  inteso  che  Telecom  Italia  e'  tenuta a dare seguito agli
ordinativi  inviati  per  via  elettronica e che la mancata ricezione
della   copia   della  dichiarazione  di  volonta'  del  cliente  non
costituisce  un  fattore ostativo all'attivazione da parte di Telecom
Italia  del  servizio  richiesto,  nei  tempi  definiti  dal presente
provvedimento.
  5. Vincoli tecnici:
    a) Alcune   soluzioni   tecniche   adottate   da  Telecom  Italia
nell'ambito  dell'offerta di riferimento appaiono in contrasto con la
delibera  2/00/CIR  e  costituiscono  un  ostacolo  ad  una rapida ed
efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato.
  L'offerta  di  riferimento  pone  innanzitutto  alcuni  limiti alla
tipologia  di  apparati  installabili presso il siti di co-locazione,
prevedendo  che possano essere installati esclusivamente apparati che
abbiano  caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di
accesso disaggregato.
  Sotto  un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l'art.
7,  comma  14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione
e'  funzionale  alla  sistemazione  di  attrezzature  necessarie  per
l'utilizzo  dei  servizi  di  accesso  disaggregato,  costituisca  un
implicito  divieto  alla  possibilita'  per l'operatore di introdurre
apparati  con  ulteriori funzionalita', ancorche' accessorie a quelle
di  raccolta  dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo
operativo,  Telecom  Italia  ritiene che la possibilita' di co-locare
apparati    di    altra   natura   possa   comportare   un   ostacolo
all'ottimizzazione  degli  spazi  da  dedicare  ai servizi di accesso
disaggregato in senso proprio.
  L'Autorita',  stimolando l'introduzione di ogni strumento operativo
utile  alla  ottimizzazione  degli  spazi  di  co-locazione,  ritiene
eccessivamente  restrittiva  l'interpretazione  applicativa  data  da
Telecom Italia all'art. 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR.
  L'attuale  offerta  di  mercato  di  apparati  d'accesso testimonia
infatti  la  disponibilita'  di  soluzioni  tecnologiche  evolute che
integrano  funzioni  di  raccolta  e altre funzioni nell'ambito di un
unico apparato di accesso.
  Un  divieto  per  gli  operatori di acquistare ed implementare tali
tipologie  di  apparati  costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato
vincolo   alla   liberta'   di   scelta  di  soluzioni  tecnologiche,
potenzialmente   innovative   e   piu'   efficienti.   Tale   divieto
costituirebbe   inoltre,  sia  pure  indirettamente,  un  freno  alla
naturale  evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla
integrazione  di  funzionalita'  e  alla ottimizzazione degli spazi),
nonche'  un  elemento  di  potenziale discriminazione nel mercato dei
produttori di apparati.
    b) L'offerta  di  riferimento  prevede  le condizioni tecniche ed
economiche  per  la  fornitura  delle  tecnologie  x-DSL  attualmente
implementate   da   Telecom   Italia,   ponendo   invece  limitazioni
all'utilizzo  di  altri  apparati  da  parte  degli  altri operatori.
L'Autorita'  ritiene  tale  impostazione  potenzialmente  lesiva  del
diritto  degli  operatori a utilizzare le tecnologie piu' innovative.
Tale  liberta'  di  scelta  risponde, tra l'altro, allo spirito della
delibera   2/00/CIR  che  intende  garantire  al  cliente  finale  la
possibilita'   di   scegliere   tra   una   pluralita'  di  soluzioni
tecnologiche.
  Dal   punto   di   vista  tecnico,  l'unico  elemento  rilevante  e
potenzialmente  critico  in relazione alla introduzione di tecnologie
di  tipo  x-DSL  e'  costituito  dallo  spettro  di  potenza  e dalle
conseguenti  possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo,
si  ritiene  che debba essere considerata ammissibile l'installazione
da  parte  di  un  operatore  di  qualunque  apparato, soprattutto se
conforme  agli  standard  internazionali,  che  abbia  uno spettro di
potenza  compatibile con apparati gia' utilizzati da Telecom Italia o
da  altri  operatori  sulla  rete  di Telecom Italia. Nel caso in cui
l'operatore  intenda  introdurre  apparati  con  spettro  di  potenza
superiore,  tale richiesta potra' essere soggetta a verifica da parte
di  Telecom Italia e dell'operatore stesso. Tale elemento e' pertanto
l'unica  condizione  alla  quale Telecom Italia potra' legittimamente
sottoporre l'accoglimento di eventuali richieste degli operatori.
    c) L'offerta di riferimento dispone che, nel caso di co-locazione
dell'operatore  presso sito adiacente (anche in relazione al servizio
di  prolungamento  dell'accesso),  il  sito dell'operatore non potra'
essere  ubicato  a piu' di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale
condizione   appare  innanzitutto  ingiustificata  sotto  un  profilo
regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia puo' rifiutare la
fornitura  di  un  servizio  di  accesso disaggregato, in relazione a
situazioni  specifiche  e  a  fronte  di  una  adeguata e documentata
motivazione,  sono  infatti  tassativamente  individuate  all'art. 7,
comma  10, della delibera 2/00/CIR e non comprendono riferimenti alla
qualita'  del  servizio  finale  fornito  dall'operatore  al  proprio
cliente.   Eventuali   limiti   alla   distanza  del  sito  adiacente
dell'operatore  derivano  dall'esigenza  per  l'operatore  stesso  di
fornire  servizi  di adeguata qualita', competitivi rispetto a quelli
di  Telecom  Italia  e  di  altri operatori. Al riguardo, l'Autorita'
ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di
tale  natura.  In  ogni  caso,  anche  sotto  un profilo strettamente
tecnologico,  il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare
eccessivamente   restrittivo;   approfondimenti   tecnici   e  prassi
internazionale  consentono  infatti  di individuare distanze maggiori
entro  le  quali  l'operatore  puo'  ottenere livelli di qualita' del
servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda.
  L'Autorita'   ritiene   pertanto   che   sia   interesse   primario
dell'operatore  l'individuazione  di un sito il piu' vicino possibile
al  sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il
livello  qualitativo  dei  servizi  forniti  sono  funzione  di  tale
distanza.
  Al   riguardo,   Telecom   Italia  dovra'  in  ogni  caso  indicare
nell'offerta  di  riferimento,  anche  in  conformita'  con  le norme
tecniche internazionali, i parametri di qualita' associati alle varie
distanze del sito dell'operatore rispetto al proprio sito, nonche' la
distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti.
    d) Sempre  con riferimento al servizio di co-locazione, una volta
installati  i  propri  apparati all'interno del sito di co-locazione,
l'operatore dovra' poter collegare tali apparati alla propria rete. A
tale fine, e' necessario assicurare la possibilita' per gli operatori
di  interconnettersi tra di loro all'interno del sito di co-locazione
al fine di condividere la capacita' trasmissiva per collegare il sito
di   co-locazione   alle   rispettive   reti.   L'Autorita'   ritiene
fondamentale  che  venga  concessa  la possibilita' di utilizzare non
solo  capacita'  trasmissiva  di  Telecom  Italia, ma anche capacita'
fornita   da  operatori  terzi  che  abbiano  raggiunto  il  sito  di
co-locazione  con  proprie infrastrutture per realizzare la capacita'
di trasporto per l'accesso disaggregato alla rete locale, nonche' per
l'interconnessione  per i propri servizi, oppure per la fornitura del
servizio  di capacita' trasmissiva ad altri operatori, in alternativa
a   Telecom  Italia.  Tali  misure  si  rendono  necessarie  sia  per
ottimizzare  gli  spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo
di   soluzioni   alternative   per  raggiungere  i  singoli  siti  di
co-locazione,  in  linea  con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR
che   prevede   misure   atte   a   incentivare   la  costruzione  di
infrastrutture alternative.
  6. Contenuti del Service Level Agreement:
    a) Il  Service  Level  Agreement prevede tempi di fornitura per i
servizi  di  accesso  disaggregato;  essi  sono garantiti soltanto in
relazione all'80% delle richieste e non e' indicata alcuna previsione
di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi.
  L'Autorita'  ritiene  che  la proposta di Telecom Italia non sia in
linea  con  il  vigente  quadro regolamentare, in quanto non consente
agli  operatori  di  poter disporre dei servizi in esame a condizioni
eque,  trasparenti  e  non  discriminatorie  rispetto  alle divisioni
commerciali di Telecom Italia.
  D'altro  canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura
dei  servizi  di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non
consente comunque agli operatori di pianificare l'offerta commerciale
alla   propria  clientela  finale  e  di  definire  adeguati  livelli
qualitativi della medesima.
  Il  confronto  internazionale  conferma  che  i tempi previsti e le
percentuali  garantite  da  Telecom  Italia non appaiono improntati a
criteri di efficienza del processo. In tal senso, l'Autorita' ritiene
possibile  definire  tempistiche  ridotte  rispetto a quelle proposte
nell'offerta di riferimento.
  Con   specifico  riferimento  al  servizio  di  co-locazione,  tali
tempistiche  potranno  essere ragionevolmente differenziate a seconda
che  la  richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non
siano  ancora  state  avviate  attivita' di predisposizione, ovvero a
siti presso cui siano gia' forniti servizi di co-locazione.
  L'Autorita'  ritiene  altresi'  che le tempistiche standard debbano
essere  garantite  in  relazione  ad  una  percentuale  prossima alla
totalita' dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati
tempi massimi in relazione al 100% dei casi.
    b) L'Autorita' ritiene che il Service Level Agreement proposto da
Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche
penali  da  applicarsi  in  caso  di  mancato  rispetto  dei tempi di
fornitura  e  di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali
dovranno   essere  tali  da  disincentivare  possibili  comportamenti
dilatori  da  parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore
crescente in relazione al ritardo accumulato.
B. Definizione   delle   procedure   e   dei  criteri  relativi  alla
realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione.
    a) Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, particolare attenzione
e' stata dedicata all'esame delle principali criticita' connesse alla
piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato.
  Nel  corso  di  numerosi  incontri,  nell'ambito dell'unita' per il
monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle
prime  fasi  di negoziazione; particolarmente utile e' stata altresi'
l'analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione.
  L'attivita'  istruttoria ha comportato inoltre un'analisi comparata
di  esperienze di altri Paesi in merito all'operativita' dell'accesso
disaggregato,  al  fine di trarre indicazioni utili per individuare i
fattori   in   grado   di  influenzare  il  successo  della  fase  di
implementazione.
  In  termini  generali,  l'esperienza  di  altri Paesi ha confermato
l'esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da
adeguati  interventi da parte dell'Autorita' di regolamentazione, per
la  definizione  di  regole  sempre  piu'  dettagliate per la pratica
attuazione del processo.
  In  tale  ambito, appare opportuno un intervento dell'Autorita', ad
integrazione   delle   linee  guida  gia'  contenute  nella  delibera
2/00/CIR,    con   specifico   riferimento   alla   prima   fase   di
implementazione.
  In  tale  fase,  un ruolo fondamentale e' rivestito dalle procedure
per  la  pianificazione  della  richieste  e per l'assegnazione degli
spazi  di  co-locazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrera'
presumibilmente  un  elevato  numero  di  richieste che gli operatori
presenteranno   per   i  siti  piu'  interessanti  sotto  un  profilo
commerciale;   e'   quindi   importante   definire   alcuni   aspetti
procedurali, quali:
    1)  la  fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti
di co-locazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione
attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito);
    2)  la  definizione  del  modulo  minimo  per  la co-locazione da
assegnare agli operatori richiedenti;
    3) la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione
ai  quali  Telecom  Italia dovra' prioritariamente avviare la fase di
predisposizione ed allestimento;
    4)  la  definizione  dei  criteri  di allocazione degli spazi tra
operatori  nel  caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste
di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito.
  Su  tali tematiche, e' stato riscontrato un generale consenso degli
operatori circa l'opportunita' di un intervento dell'Autorita'.
  La  fornitura  preventiva  di  informazioni dettagliate sui siti di
co-locazione:  tale  tematica,  come  segnalato  nel  punto  A.1  del
presente  provvedimento, e' di fondamentale importanza per permettere
ad un operatore di valutare l'opportunita' di richiedere i servizi di
accesso disaggregato in una determinata area geografica.
  Definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli
operatori  richiedenti: nel corso dell'attivita' istruttoria relativa
alla  valutazione  dell'offerta  di  riferimento  di  Telecom Italia,
nonche' nel corso della fase di sperimentazione, e' stato evidenziato
che  il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo
di   co-locazione   presenta   alcune   criticita'.  Tali  criticita'
riguardano  sia  la limitatezza di spazio messo a disposizione per un
singolo  operatore in termini di numero di clienti che possono essere
attestati,  sia  le  restrizioni  alla tipologia di telai che possono
essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che
la  messa  a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di
co-locazione limitato potrebbe compromettere la capacita' competitiva
degli  operatori nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, in
quanto  porrebbe  un  vincolo  ingiustificato  alle  dimensioni della
clientela  potenzialmente  interessata  a  tale  offerta. L'Autorita'
ritiene  opportuno,  anche  sulla  base  dei  contributi  forniti dai
diversi  operatori  nell'ambito  delle  attivita'  dell'unita' per il
monitoraggio,  definire  i  criteri per l'allocazione degli spazi per
tenere  conto  delle  diverse  esigenze  degli  operatori,  ovverosia
garantendo  sia  gli  operatori  rivolti  a  specifiche  categorie di
clientela  e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che
si  ripromettono  di  offrire  i  loro  servizi  alla totalita' della
clientela   a   livello   nazionale.   Inoltre,  l'Autorita'  ritiene
fondamentale  che,  nonostante l'allocazione degli spazi sia espressa
per semplicita' in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste
restrizioni   ingiustificate  all'utilizzo  di  telai  diversi  dallo
standard   N3,   onde   evitare  che  in  tal  modo  si  disincentivi
l'innovazione tecnologica da parte degli operatori.
  Definizione  dei  criteri  di allocazione degli spazi tra operatori
nel  caso  di  spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti
gli  operatori  all'interno  di un medesimo sito: l'Autorita' ritiene
fondamentale  che vengano attuate tutte le misure al fine di limitare
l'eventualita'  di  scarsita'  degli  spazi  di  co-locazione. In tal
senso,   requisito   indispensabile   e'   la   massima   trasparenza
sull'effettiva  disponibilita' degli spazi. Tuttavia, nell'ipotesi di
insufficienza  di  spazi  per  soddisfare  tutte  le  richieste degli
operatori    appare   necessario   prevedere   alcuni   criteri   per
l'allocazione  degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che
ne  facciano  richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto piu'
possibile ai principi di proporzionalita', equita', trasparenza e non
discriminazione. In tale ottica, l'Autorita' ritiene opportuno tenere
conto   sia   delle   esigenze  di  operatori  con  specifici  ambiti
territoriali  o  merceologici  di  attivita',  sia  delle esigenze di
imprese   che   operano   in   ambito   nazionale.   La   metodologia
ritenuta maggiormente  rispondente  ai  criteri  guida  sopra  citati
prevede  l'assegnazione  agli operatori di un numero di priorita' (in
ordine  decrescente  da  1 a 10), in funzione del totale dei siti sui
quali  l'operatore  in  questione  desidera richiedere il servizio di
co-locazione  al  fine  di  offrire servizi alla clientela finale. La
descrizione  dettagliata della metodologia e' contenuta nell'allegato
A.  In  base  al  totale  delle  priorita'  a  loro disposizione, gli
operatori  dovranno  allocare  tali  priorita' tra i diversi siti. In
caso  di  insufficienza  di  spazi, verranno soddisfatte le richieste
degli  operatori  innanzi  tutto  in  base  all'ordine  di  priorita'
indicato  (con ogni priorita' puo' essere richiesto un numero massimo
di  moduli).  In  caso  di  parita'  tra  le priorita' espresse dagli
operatori,   verra'  privilegiato  l'operatore  che  non  abbia  gia'
ottenuto  co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di
ulteriore  ex-aequo  verra' adottato un criterio di piena allocazione
degli  spazi.  A  parita'  di  tutte  queste  condizioni,  si  potra'
ricorrere  in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri
individuati  tendono  alla  definizione  di  un meccanismo di massima
neutralita'  tra  le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es.
con  focus locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento
differenziati (es. residenziale o business).
  Definizione  procedura  per la fase di avvio dei servizi di accesso
disaggregato  alla rete locale: l'Autorita' ha ritenuto necessario la
definizione  di  una  procedura  specifica  per  la fase di avvio del
processo  di  accesso  disaggregato,  valutando  che siano presentate
contemporaneamente  numerose  richieste  da parte degli operatori per
una  molteplicita'  dei  siti.  In  tale ottica, al fine di agevolare
l'effettiva  implementazione  del  processo  di accesso disaggregato,
appare  necessario  definire  un  criterio per la scelta dei siti sui
quali   avviare   la   fase   di   predisposizione  degli  spazi  per
co-locazione, ovverosia prevedere la definizione di un piano di "roll
out"  dei  siti  attrezzati per l'offerta di accesso disaggregato. In
tale senso, l'Autorita' ha ritenuto che l'applicazione di un criterio
basato   sulle  effettive  priorita'  espresse  dagli  operatori  sia
preferibile  all'utilizzo  di  un  criterio  di  tipo geografico (es.
capoluoghi  di  regione,  capoluoghi  di  provincia). In particolare,
l'adozione  di  un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta
potenzialmente  discriminatorio  nei confronti di operatori con focus
locale/regionale.
  Udita  la  relazione  dell'ing.  Vincenzo Monaci, relatore ai sensi
dell'art.  32  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  e  il
funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
Disponibilita' delle informazioni sui siti per l'accesso disaggregato
  1.  A  seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad
accedere   all'offerta  di  riferimento  per  i  servizi  di  accesso
disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo,
Telecom  Italia  e'  tenuta  a  fornire,  entro  cinque  giorni dalla
richiesta,  almeno  le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di
co-locazione:
    a) elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito
utilizzata  da  Telecom  Italia,  e ubicazione geografica dei siti di
co-locazione;
    b) mappe relative all'area servita da ciascun sito;
    c) numero di linee attestate in relazione a ciascun sito;
    d) archi di numerazione afferenti a ciascun sito;
    e) centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito.
  2.  Telecom  Italia  e'  altresi' tenuta a fornire, a seguito della
manifestazione  di  interesse di un operatore ad accedere all'offerta
di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale
e  su  richiesta  dell'operatore  medesimo, entro cinque giorni dalla
richiesta,  le  informazioni  circa  gli  spazi  e  le  tipologie  di
co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi
e le modalita' indicate al successivo art. 2.
  3. La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2
puo'  prevedere  la  sottoscrizione  di  un  impegno  preliminare  di
confidenzialita' da parte dell'operatore richiedente.