L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 6 dicembre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)"; Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2000) 237 del 26 aprile 2000, recante: "Unbundled access to the local loop: enabling the competitive provision of a full range of electronic communication services including broadband multimedia and high speed internet"; Vista la raccomandazione della Commissione europea 2000/417/EC del 25 maggio 2000, recante: "Commission recommendation on unbundled access to the local loop enabling the competitive provision of a full range of electronic communications services including broadband multimedia and high-speed internet"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante: "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1997, recante: "Regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 4 luglio 1997; Vista la delibera n. 1/CIR/98 "Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 dell'11 dicembre 1998; Vista la delibera n. 197/99 "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato"; Vista la delibera n. 2/00/CIR "Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 2000; Vista la delibera n. 4/00/CIR "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di carrier preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2000; Vista la delibera n. 5/00/CIR "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e carrier preselection". Vista la delibera n. 7/00/CIR "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 2000; Vista l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato trasmessa all'Autorita', ai sensi dell'art. 9 della menzionata delibera n. 2/00/CIR, da Telecom Italia con nota del 12 maggio 2000; Vista la nota dell'Autorita' protocollo n. 2294/00/RM del 22 settembre 2000, riguardante la sperimentazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale, inviata a Telecom Italia ed agli operatori licenziatari partecipanti al processo di sperimentazione; Visto lo schema di provvedimento in materia di procedure per l'accesso disaggregato alla rete locale, adottato nella seduta della commissione infrastrutture e reti del 14 novembre 2000; Sentite le societa' Albacom, Atlanet, Blixer, Colt, Edisontel, Fastweb, Infostrada, Lombardiacom, MCI Worldcom, Netesi, Netscalibur Italia, Noicom, Picus, Planetwork, Telecom Italia, Telexis, Wind e tenuto conto delle osservazioni formulate dalle stesse; Considerato quanto segue: I. Il quadro regolamentare di riferimento e il ruolo dell'Autorita' nel processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. La delibera 2/00/CIR definisce, in linea con la normativa comunitaria in tema di accesso ed interconnessione e, piu' specificamente, con i principi sanciti nelle direttive 97/33/CE e 98/10/CE, le linee guida per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale. L'art. 9 della delibera, ai commi 1, 2 e 3, pone in capo a Telecom Italia, operatore notificato alla Commissione europea come avente notevole forza di mercato nel mercato della telefonia fissa, dell'interconnessione e delle linee affittate, l'obbligo di adeguare la propria offerta di interconnessione di riferimento entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della delibera stessa, per includere una proposta di condizioni tecniche ed economiche d'offerta dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4, i relativi manuali di procedure, nonche' una proposta di Service Level Agreement in relazione a tali servizi. La medesima delibera, all'art. 9, comma 8, prevede un riesame e, se del caso, la revisione delle disposizioni in essa stessa contenute, alla luce dell'evoluzione concorrenziale e degli sviluppi tecnologici nel mercato dell'accesso. Con specifico riferimento alla fase di avvio dei processi di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, l'art. 9, comma 6, dispone inoltre la costituzione di una struttura interna all'Autorita', appositamente dedicata alle attivita' di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato, nonche' di supporto alle fasi di negoziazione, sperimentazione ed avvio dell'operativita' dei servizi. In data 12 maggio 2000, in adempimento al citato art. 9 della delibera 2/00/CIR, Telecom Italia ha presentato all'Autorita' la propria offerta di riferimento, costituita da cinque documenti: a) offerta dei servizi di accesso disaggregato; b) offerta dei servizi di co-locazione; c) manuale di procedura per i servizi di accesso disaggregato; d) manuale di procedura per i servizi di colocazione; e) Service Level Agreement. Con delibera 5/00/CIR dell'8 giugno 2000, l'Autorita', dando seguito alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 6, della delibera 2/00/CIR, ha istituito l'unita' per il monitoraggio del processo d'implementazione dei servizi di accesso disaggregato, preselezione e portabilita' del numero. In relazione ai temi dell'accesso disaggregato alla rete locale, l'unita' ha inoltre proceduto nel monitoraggio delle attivita' di sperimentazione, di negoziazione e dell'avvio dell'operativita' dei servizi, riscontrando e segnalando all'Autorita' eventuali possibili interventi correttivi ed integrazioni della disciplina. In tal senso, l'unita' ha contribuito alle attivita' istruttorie finalizzate alla verifica dell'offerta di riferimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della delibera 2/00/CIR e dell'art. 2, comma 3, della delibera 5/00/CIR. II. Attivita' istruttoria e contenuti del provvedimento. L'Autorita' ha svolto in primo luogo attivita' di analisi dell'offerta presentata da Telecom Italia. L'attivita' e' risultata aperta alla partecipazione di tutti gli operatori licenziatari e attraverso momenti di confronto formale con Telecom Italia e gli operatori licenziatari. Parallelamente, l'Autorita' ha approfondito l'analisi delle prime attivita' di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. In tale ambito, sono state prese in esame anche le attivita' svolte nell'ambito della sperimentazione avviata da Telecom Italia con alcuni operatori presso alcuni siti di Roma, Milano e Torino a decorrere dal 1o ottobre 2000 e destinata a concludersi il 31 dicembre 2000. Sulla base delle risultanze istruttorie, il presente provvedimento si articola in due linee d'intervento: A. Valutazione dell'offerta di riferimento. L'analisi dei cinque documenti costituenti l'offerta di riferimento di Telecom Italia ha evidenziato alcuni aspetti non pienamente rispondenti alle vigenti disposizioni; in particolare, e' stato rilevato che, in diversi punti, l'offerta di riferimento si basa su una interpretazione restrittiva da parte di Telecom Italia dei principi generali contenuti nella delibera 2/00/CIR. In questo senso, l'attivita' di valutazione dell'offerta di riferimento ha evidenziato anche l'esigenza di integrazione del quadro regolamentare definito dalla delibera 2/00/CIR, in coerenza con i principi dalla delibera stessa definiti. Le condizioni economiche di fornitura dei servizi contenuti nell'offerta saranno oggetto di successivi provvedimenti. B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione. Sotto un diverso profilo, l'analisi combinata dei contenuti dell'offerta e delle prime fasi di negoziazione e di sperimentazione dei servizi di accesso disaggregato ha consentito di individuare nelle problematiche connesse alle attivita' di realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione il punto nodale per una rapida ed efficace implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Tale considerazione induce l'Autorita' a fissare specifiche disposizioni al riguardo, con particolare riferimento alla fase di avvio della fornitura dei servizi stessi. Le misure assunte con il presente provvedimento, in relazione ad entrambe le linee d'intervento sopra descritte, sono peraltro destinate ad una progressiva verifica di adeguatezza, in ragione dell'evoluzione del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Alla luce degli esiti di questa prima fase di avvio di tali processi e' emersa l'opportunita' che l'attivita' di monitoraggio dell'unita' ad essa preposta venga prorogata sino alla data del 30 giugno 2001. A. Valutazione dell'offerta di riferimento. 1. Disponibilita' di informazioni: a) La delibera 2/00/CIR, in piu' punti, sancisce in capo a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili agli operatori alcune informazioni relative alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato. In particolare, l'art. 6, comma 8, impone espressamente a Telecom Italia di rendere disponibili le informazioni relative alla ubicazione dei siti di accesso disaggregato e gli archi di numerazione raggiungibili, fissando, tra l'altro, l'obbligo di tempestivo e periodico aggiornamento di tali informazioni. Si sottolinea che la norma pone come esclusiva condizione che tali informazioni siano "richieste" dall'operatore e non consente pertanto a Telecom Italia di definire ulteriori limiti o condizioni alla fornitura di tali informazioni. Telecom Italia, come si evince dall'offerta di riferimento, si impegna a fornire gli archi di numerazione sottesi ai singoli siti solo in seguito alla comunicazione da parte dell'operatore del proprio benestare al progetto tecnico di fattibilita' per il singolo sito, argomentando circa la natura commerciale e la non essenzialita' di tali informazioni ai fini della realizzazione del singolo servizio di accesso disaggregato. Tale posizione e' stata in piu' occasioni ribadita da Telecom Italia nell'ambito delle audizioni svolte e nei documenti inviati. L'Autorita' ritiene che, sotto diversi profili, la predetta posizione di Telecom Italia non sia in linea con le vigenti disposizioni sotto piu' profili. In primo luogo, essa e' contraria al dettato del citato art. 6, comma 8, della delibera 2/00/CIR, in quanto introduce limiti e condizioni alla fornitura di dette informazioni non previste dalla norma in questione. In secondo luogo, l'esigenza degli operatori di disporre, preliminarmente rispetto alle richieste di co-locazione e di fornitura dei singoli servizi di accesso disaggregato, di informazioni utili a pianificare le rispettive offerte commerciali ed i relativi investimenti, lungi dall'essere in contrasto con lo spirito della delibera 2/00/CIR, e', al contrario, espressamente considerata nell'ambito delle motivazioni della delibera stessa e, segnatamente, al paragrafo 7 dell'Allegato B. La fornitura di informazioni relative agli archi di numerazione risponde inoltre ai principi di trasparenza e non discriminazione (quest'ultimo inteso anche nella fondamentale accezione di parita' di trattamento interno-esterno). Una eventuale fornitura agli operatori delle informazioni in oggetto in una fase avanzata del negoziato contrasterebbe infatti con la necessita' che gli operatori abbiano accesso alle stesse informazioni con le medesime tempistiche previste per le divisioni commerciali di Telecom Italia. Occorre infine considerare che, data la consistente variabilita' del numero di linee attestate e disaggregabili presso ciascun sito di co-locazione (SL remotizzato o colocato in sito SGU), la disponibilita' degli archi di numerazione sottesi a ciascun sito appare, anche sotto un profilo meramente tecnico-procedurale, informazione indispensabile per gli operatori al fine di dimensionare correttamente le richieste di spazi nei vari siti. Al fine di garantire il trattamento confidenziale delle informazioni fornite agli operatori, potrebbe essere prevista la sottoscrizione di un accordo di confidenzialita', fermo restando la non obbligatorieta' della esistenza di un contratto per l'accesso disaggregato sottoscritto dalle parti. Fatte salve le considerazioni sopra richiamate in merito all'inquadramento regolamentare generale della tematica, l'Autorita' ritiene che una specifica esigenza di definizione dei flussi procedurali, anche per quanto concerne la fornitura delle informazioni di cui all'articolo 6, comma 8, si ponga in relazione alla fase di avvio delle attivita' di fornitura dei servizi di accesso disaggregato. A tal riguardo, l'Autorita' introduce le norme, appositamente dedicate a tale fase, di cui al capo II del presente provvedimento; tali norme fissano impegni di fornitura di informazioni in capo a Telecom Italia e prevedono un dettagliato flusso procedurale specificamente riferito a tale fase. b) Nel corso delle negoziazioni, Telecom Italia e' comunque tenuta a fornire ulteriori informazioni necessarie per il processo di valutazione da parte dell'operatore delle condizioni tecniche di utilizzabilita' dei servizi di accesso disaggregato, quali ad esempio le caratteristiche tecniche e qualitative della rete locale (come previsto dall'art. 6, comma 9 della delibera 2/00/CIR), l'elenco e tipologia dei MUX e relativa attestazione agli stadi di linea (SL), l'ubicazione dei pozzetti di accesso alla fibra ottica per ciascun sito. In tale fase, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili al fine di consentire agli operatori di effettuare valutazioni tecniche e commerciali sulle localita' sulle quali potranno essere offerti i servizi e sulle tipologie di servizi che potranno essere offerti nelle singole aree. c) L'art. 6, comma 10, della delibera 2/00/CIR prevede che Telecom Italia renda disponibili agli operatori licenziatari e all'Autorita' informazioni dettagliate in merito alla disponibilita' di spazi di co-locazione all'interno dei propri siti. La fornitura di informazioni preliminari e trasparenti circa la disponibilita' di spazi utilizzabili per la co-locazione costituisce un elemento fondamentale per assicurare una rapida ed efficace attivazione dei processi di richiesta dei servizi di accesso disaggregato, oltreche', ai fini del pieno rispetto del principio di parita' di trattamento interno-esterno, nonche' della concreta possibilita' da parte dell'Autorita' di vigilare sulle attivita' di assegnazione degli spazi. La proposta di Telecom Italia, rappresentata nell'ambito dell'offerta, prevede che tali informazioni siano rese disponibili agli operatori soltanto a valle di uno specifico studio di fattibilita' per ogni singolo sito di centrale. Le motivazioni addotte da Telecom Italia a supporto di tale posizione sono di duplice natura. In primo luogo, Telecom Italia sostiene, basandosi sulla delibera 2/00/CIR, che vi sia una consequenzialita' temporale delle attivita' in tema di co-locazione, rispetto alla richiesta da parte di un operatore del primo servizio di accesso disaggregato relativo ad un singolo cliente. L'Autorita' non ritiene corretta tale interpretazione, in quanto l'attivita' di co-locazione e' necessariamente preliminare alle richieste dei servizi disaggregati relativi ai clienti finali. In secondo luogo, Telecom Italia dichiara di non disporre di un sistema centralizzato di registrazione e gestione degli spazi di centrale e che, pertanto, la disponibilita' delle informazioni potra' essere acquisita soltanto a seguito di un puntuale esame della situazione di ciascun sito ad un determinato momento. L'Autorita' ritiene pertanto utile definire, in relazione alla fase di avvio del processo d'implementazione, linee guida procedurali specificamente dedicate alle attivita' di gestione delle richieste di co-locazione e, in tale ambito, disciplinare anche tempi e modalita' per la fornitura di informazioni circa la disponibilita' di spazi nei vari siti. A prescindere dalle specifiche esigenze relative alla fase di avvio dell'operativita' dei servizi, infatti, la disponibilita' di informazioni dettagliate in merito agli spazi di co-locazione e' in ogni caso da inquadrare nell'ambito degli obblighi posti in capo a Telecom Italia ai sensi della delibera 2/00/CIR. E' indispensabile, quindi, che sia garantita la massima trasparenza circa la disponibilita' degli spazi di co-locazione e che gli operatori siano messi in condizione di verificare l'eventuale indisponibilita' dichiarata da Telecom Italia; cio' ai fini del pieno rispetto del richiamato art. 6, comma 10, nonche' del rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 7, comma 11, della delibera 2/00/CIR. L'Autorita' ritiene pertanto indispensabile che Telecom Italia si doti di strumenti e procedure utili a tale scopo. In tal senso, si ritiene opportuno prevedere, nella definizione dei contratti a regime, un impegno di fornitura progressiva, da parte degli operatori a Telecom Italia, circa le previsioni sulle relative necessita' di spazi, secondo scadenze predefinite (ad es., su base annuale, con eventuali aggiornamenti semestrali); sulla base di tali previsioni, Telecom Italia e' tenuta a valutare l'adeguatezza degli spazi disponibili e segnalare, con congruo anticipo, eventuali problemi di capacita'. In tal caso, Telecom Italia dovra' segnalare agli operatori ed all'Autorita' eventuali limitazioni su alcuni siti; cio', in primo luogo, per consentire agli operatori di valutare, con adeguato anticipo, eventuali alternative quali, ad esempio, la co-locazione in un sito adiacente. L'Autorita' potra' in ogni caso verificare le motivazioni addotte da Telecom Italia, nonche' prevedere eventuali misure correttive. L'Autorita' ritiene, inoltre, che il complesso delle informazioni in merito alla disponibilita' di spazi di co-locazione presso i propri siti, acquisite da Telecom Italia sia nell'ambito della procedura di avvio di cui al Capo II, sia sulla base degli studi di fattibilita' effettuati sui singoli siti nelle successive fasi di operativita', debbano essere sistematizzate e tempestivamente aggiornate in una banca dati aperta alla consultazione dell'Autorita' e degli operatori. La disponibilita' di una dettagliata ed aggiornata informativa appare difatti essenziale per una efficace pianificazione delle attivita' di fornitura di spazi presso i siti dell'operatore notificato, anche in relazione alle richieste di housing per l'interconnessione, nonche' ai fini della pianificazione degli impieghi da parte di Telecom Italia. 2. Procedure per la fornitura dei servizi di co-locazione e prolungamento dell'accesso: a) L'offerta di riferimento prevede una procedura unitaria per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione; sulla base di tale procedura, la richiesta di un servizio di co-locazione in un determinato sito puo' essere presentata dall'operatore soltanto a seguito della presentazione della prima richiesta di accesso disaggregato da parte di un cliente attestato sul sito stesso. Analoga procedura e' prevista per la successiva richiesta di ulteriori spazi di co-locazione in siti presso cui gli operatori sono gia' presenti e gli spazi approntati siano saturati, nonche' per la richiesta di un servizio di prolungamento dell'accesso. In relazione a ciascuno di tali casi, l'offerta di riferimento precisa che Telecom Italia non effettuera' alcuna attivita' di pianificazione per la fornitura di detti servizi. Telecom Italia, sulla base dell'art. 6, comma 3, della delibera 2/00/CIR, sostiene che l'esplicita manifestazione di volonta' di un cliente di accedere ai servizi di un operatore costituisca condizione necessaria affinche' l'operatore possa richiedere a Telecom Italia la fornitura di un servizio di accesso disaggregato. Inoltre, con riferimento al servizio di co-locazione, Telecom Italia si basa su una errata interpretazione dell'accezione di "accessorieta'" di tale servizio rispetto agli altri servizi di accesso disaggregato, di cui al paragrafo 8, Allegato B, della delibera 2/00/CIR. L'Autorita' ritiene tale impostazione in contrasto con la lettera e la ratio della delibera 2/00/CIR. E' di tutta evidenza infatti che la delibera 2/00/CIR, quando parla della co-locazione come "..servizio accessorio e funzionale alla effettiva implementazione ed utilizzabilita' dei servizi di accesso disaggregato", individua la particolare natura del servizio di co-locazione e la profonda differenza concettuale del servizio stesso rispetto alla generalita' dei servizi di accesso disaggregato di cui all'art. 4. In tal senso, l'accessorieta' deve essere intesa e tradotta non gia' in termini di successione temporale del relativo processo di fornitura, bensi', al contrario, come funzionalita' e propedeuticita' del processo stesso rispetto alla richiesta dei servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente. La dichiarazione del cliente cui fa riferimento il citato art. 6, comma 3, va pertanto riferita esclusivamente ai servizi di accesso disaggregato relativi ad un singolo cliente e non alla predisposizione del servizio di colocazione. Tale chiarimento appare addirittura superfluo, in considerazione della profonda contraddittorieta' del processo proposto da Telecom Italia rispetto all'intero sistema della delibera 2/00/CIR, nonche' a numerose disposizioni specifiche contenute nella delibera stessa. L'obiettivo della delibera e' infatti quello di consentire ai clienti di poter cambiare operatore d'accesso nel modo piu' semplice e con minori disagi possibili: la delibera 2/00/CIR dispone numerose norme puntuali in tal senso; si va dall'obbligo di fornire all'operatore servizi di accesso disaggregato a parita' di condizioni rispetto alle proprie divisioni operative (art. 7, comma 3), alla previsione di procedure semplificate per il recesso del cliente finale dal contratto con Telecom Italia (art. 7, comma 4), anche al fine di minimizzare eventuali interruzioni del servizio per il cliente stesso, alla possibilita' di segnalare esigenze di sincronizzazione con la portabilita' del numero (art. 7, comma 7, punto c). La procedura disegnata da Telecom Italia va in senso completamente opposto, comportando invece che il cliente che richieda un servizio di accesso all'operatore possa materialmente ottenerlo soltanto dopo alcuni mesi, e costituisce una barriera all'ingresso insormontabile per lo sviluppo di offerte concorrenziali sul mercato dell'accesso. L'esperienza internazionale, desumibile dalla disciplina prevista in tutti i Paesi che hanno implementato o si accingono ad introdurre obblighi di disaggregazione della rete locale, conferma la correttezza e la inevitabilita' di una definizione separata e preliminare delle procedure per la richiesta dei servizi di co-locazione rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente. La stessa attivita' sperimentale ha fornito alcune indicazioni concrete circa l'esigenza che le procedure per la fornitura del servizio di co-locazione siano anticipate ed indipendenti rispetto alla fornitura dei servizi di accesso disaggregato al singolo cliente finale. In considerazione del rilievo fondamentale che la disponibilita' di spazi di co-locazione assume per l'intero processo, si rendono inoltre necessari taluni strumenti contrattuali in grado di evitare eventuali fenomeni di accaparramento da parte di un operatore a danno di altri potenziali utilizzatori. In tal senso, appare opportuna la previsione di un periodo di tempo entro il quale le risorse di co-locazione acquisite debbano essere obbligatoriamente utilizzate da parte dell'operatore ed alla scadenza del quale esse torneranno ad essere disponibili per altri operatori. L'Autorita' si riserva, anche alla luce dell'andamento della prima fase del processo di implementazione, di valutare l'opportunita' di definire ulteriori strumenti utili a scoraggiare eventuali strategie di accaparramento degli spazi. b) Le considerazioni sopra riportate possono essere riferite anche al servizio di prolungamento dell'accesso, in ragione della sua natura di servizio che non attiene specificamente ad un singolo cliente finale. E' quindi importante che il servizio di prolungamento dell'accesso, sia in fase di prima richiesta, sia in caso di richieste di ampliamenti nel caso di saturazione della capacita' inizialmente richiesta, sia fornito preliminarmente rispetto ai servizi di accesso disaggregato relativi alla singola linea, al fine di garantire la piena sincronizzazione di tutti i servizi di accesso disaggregato richiesti dall'operatore, necessaria per una efficiente fornitura dei servizi da parte dell'operatore stesso al cliente finale. L'offerta di riferimento dovra' pertanto prevedere procedure in grado di garantire tale sincronizzazione, ad es., prevedendo la possibilita' di richiedere il servizio di prolungamento contestualmente alla richiesta del sito di co-locazione e la possibilita' di pianificare ulteriori richieste di capacita' aggiuntiva da parte degli operatori anche prima della effettiva saturazione della capacita' di prolungamento disponibile. c) L'offerta di Telecom Italia non prevede termini predefiniti in relazione alla realizzazione dello studio di fattibilita', con particolare riferimento alla disponibilita' degli spazi di co-locazione. Un termine indicativo di 30 giorni e' tuttavia contenuto negli schemi di contratto proposti agli operatori. Ferma restando l'esigenza di prevedere procedure ad hoc in relazione alle attivita' da realizzare nella fase di avvio del processo d'implementazione (su cui, vedi appresso al paragrafo B e al capo II del dispositivo), si ritiene che l'offerta di riferimento debba prevedere un termine ragionevolmente breve entro il quale Telecom Italia e' tenuta a fornire all'operatore informazioni sugli esiti dello studio di fattibilita' in relazione ad un singolo sito di co-locazione. Tale esigenza e' confermata dai confronti internazionali che evidenziano tempi di risposta considerevolmente ridotti rispetto a quelli proposti da Telecom Italia. 3. Servizi non contenuti nell'offerta: a) L'istruttoria ha valutato la completezza della gamma dei servizi contenuti nell'offerta di riferimento di Telecom Italia rispetto alle prescrizioni della delibera 2/00/CIR. A tal riguardo, gli operatori hanno in primo luogo segnalato la mancanza delle condizioni tecniche ed economiche relative al servizio di co-locazione virtuale, previsto all'art. 7, e descritto nelle due tipologie A e B al paragrafo 5 dell'Allegato A della delibera 2/00/CIR stessa. Telecom Italia sostiene che il ricorso a tali soluzioni sara' marginale, rileva difficolta' tecniche alla standardizzazione delle relative offerte e ritiene che l'allegato B consenta l'interpretazione secondo cui non sussiste un obbligo di presentare un'offerta standard per i servizi di co-locazione virtuale. L'Autorita' ritiene che, in termini generali, le quattro diverse forme di co-locazione previste dalla delibera 2/00/CIR siano da considerare equivalenti sotto un profilo regolamentare e che, pertanto, anche in relazione alle soluzioni di co-locazione virtuale dovra' essere garantito il rispetto del principio di trasparenza. Una puntuale e tempestiva evidenza delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura dei servizi di co-locazione virtuale appare necessaria anche al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra i vari operatori. A questo riguardo, si consideri ad esempio il caso di un operatore che, in caso di indisponibilita' iniziale o successiva saturazione degli spazi per co-locazione fisica (situazioni in ogni caso non imputabili alla volonta' dell'operatore), si vedrebbe costretto ad avviare ulteriori negoziazioni per la richiesta di soluzioni di co-locazione virtuale, con un ulteriore ritardo nei tempi di presenza sul mercato. L'Autorita' ribadisce che la co-locazione di tipo fisico ha valore prioritario, mentre eventuali soluzioni di co-locazione virtuale costituiscono un'ipotesi residuale, nel caso di indisponibilita' di spazi per realizzare la co-locazione fisica. In tale contesto, l'effettiva esigenza di soluzioni di co-locazione virtuale sara' pertanto effettivamente una soluzione residuale e, da un punto di vista quantitativo, inversamente proporzionale alla disponibilita' di spazi per la co-locazione fisica presso i siti di Telecom Italia. Su tali basi, ribadita la necessita' di incentivare la massima realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica e tenuto conto della considerazione espressa da Telecom Italia circa la difficolta' di standardizzazione delle condizioni tecniche ed economiche di fornitura della co-locazione virtuale, si ritiene che sia fondamentale che Telecom Italia produca il massimo impegno ai fini della disponibilita' e realizzazione di soluzioni di co-locazione fisica, tale da rendere effettivamente residuale il ricorso a soluzioni di co-locazione virtuale. Cio' premesso, in una prima fase, una adeguata garanzia per il rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione potra' essere in ogni caso realizzata prevedendo che gli studi di fattibilita' contengano, in caso di indisponibilita' di spazi di co-locazione fisica, le condizioni ed i termini per la fornitura di servizi di co-locazione virtuale in relazione al singolo sito. Telecom Italia e' in ogni caso tenuta alla pubblicazione all'interno dell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di co-locazione virtuale a valle degli esiti della prima fase di implementazione. L'offerta di riferimento dovra' contenere tutte le indicazioni relative ad elementi standardizzabili (es. costo dell'affitto degli spazi relativi agli apparati virtualmente co-locati; costi di noleggio, esercizio e manutenzione degli apparati di proprieta' di Telecom Italia, nel caso di co-locazione di tipo A. b) L'offerta di Telecom Italia limita la fornitura del servizio di canale numerico all'unica tipologia di canale numerico a 2 Mbit/s. Le motivazioni di Telecom Italia a sostegno di tale scelta sono la forte incompatibilita' di apparati HDB3, necessari per la realizzazione di tali velocita' intermedie, rispetto alla tecnologia x-DSL e la conseguente dismissione e progressiva indisponibilita' in rete di tali apparati. L'Autorita', nel ricordare che la fornitura di un servizio di canale numerico con velocita' Nx64 Kbit/s e' espressamente prevista al predetto paragrafo 3 dell'allegato A, rileva altresi' che la stessa Telecom Italia fornisce un servizio di collegamenti diretti numerici con velocita' Nx64 Kbit/s e ribadisce pertanto che la medesima opportunita' debba essere fornita agli operatori e prevista all'interno dell'offerta di riferimento, nel rispetto del principio di non discriminazione. In tal senso, l'argomentazione di Telecom Italia e' che l'offerta ai propri clienti di un servizio Nx64 kbit/s avviene tramite le stesse infrastrutture, per la componente di accesso dalla sede d'utente allo stadio di linea, offerte ad altri OLO ovvero con interfaccia a 2 Mbit/s, mentre la differenziazione tra un canale a 2 Mbit/s ed un canale a 64 Kbit/s avviene a livello di backbone. Pertanto, le condizioni economiche di offerta del servizio dovranno essere valutate di conseguenza, nel senso che dovra' essere valutata la possibilita' per altri operatori di offrire servizi Nx64 kbit/s equivalenti. c) L'offerta di riferimento prevede la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso di cui all'art. 4, e al paragrafo 4 dell'Allegato A, esclusivamente attraverso soluzioni di canale numerico. Gli operatori hanno manifestato l'esigenza che l'offerta sia integrata con soluzioni di prolungamento basate su portanti trasmissivi, circuiti trasmessivi SDH con interfaccia STM-4 e infrastrutture civili. Nell'ambito dell'istruttoria, Telecom Italia ha dichiarato la inesistenza nella propria attuale rete di interfacce STM-4. Al riguardo, l'Autorita' prende atto di tale dato e ribadisce i principi sanciti nella delibera 2/00/CIR, sulla base dei quali Telecom Italia non e' tenuta ad effettuare investimenti aggiuntivi per la fornitura di servizi di accesso disaggregato agli operatori, ma resta obbligata ad integrare tempestivamente la propria offerta in relazione ad eventuali implementazioni tecnologiche relative della propria rete d'accesso. Non si ravvisano invece giustificazioni in merito alla mancata previsione all'interno dell'offerta di riferimento di soluzioni di fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo; tale soluzione e' infatti espressamente prevista dall'allegato B come soluzione equivalente a canale numerico e risulta attualmente praticabile, almeno in termini di disponibilita' generale di tale soluzione infrastrutturale, sulla base dell'attuale consistenza della rete di Telecom Italia, ferma restando la possibilita' per Telecom Italia di dimostrare la indisponibilita' di risorse in relazione a specifiche richieste, ai sensi dell'art. 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR. In merito alla richiesta degli operatori di includere nell'offerta di riferimento le condizioni di fornitura del servizio di accesso alle infrastrutture civili, l'Autorita' prende atto della difficolta' di definire condizioni tecniche ed economiche uniformi per l'intero territorio nazionale. In tal senso, anche in considerazione della natura eventuale ed accessoria della prestazione, si ritiene ammissibile che la definizione delle condizioni di fornitura sia effettuata in relazione ai singoli casi concreti, fermo restando il potere di intervento dell'Autorita' ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. d) In merito alla dichiarata indisponibilita' di moduli di fibre inferiori/superiori rispetto al modulo a 4 fibre proposto da Telecom Italia, l'Autorita', prende atto della dichiarazione di Telecom Italia circa l'inesistenza nella propria rete dei moduli a 8 fibre. Tuttavia, non puo' che richiamare il rispetto del principio generale sopra ricordato circa la possibilita' di dichiarare la non disponibilita' di una richiesta di accesso alla rete per indisponibilita' di risorse, come previsto dalla delibera 2/00/CIR. Approfondimenti di natura tecnica hanno inoltre confermato la opportunita' di evitare la disaggregazione di singole fibre, in quanto vengono solitamente utilizzate due fibre monodirezionali per collegare i singoli clienti. e) Tra le richieste di integrazione dell'offerta promosse dagli operatori figura la previsione di specifiche procedure per la fornitura di servizi di accesso disaggregato, in caso di trasloco del proprio cliente. Al riguardo, si ritiene che il riferimento generale per la fornitura dei servizi di accesso disaggregato sia la linea telefonica, e non gia' il singolo cliente, e che alla linea telefonica attengono in massima parte le attivita' di provisioning del servizio richiesto dall'operatore a Telecom Italia (co-locazione, eventuale servizio di prolungamento, etc.). La richiesta di trasloco da parte del cliente che gia' usufruiva di servizi di accesso disaggregato si risolve sostanzialmente, sotto un profilo tecnico, in una richiesta di disaggregazione di una nuova linea per Telecom Italia. 4. Gestione degli ordinativi per i servizi di accesso disaggregato relativi al singolo cliente: a) L'offerta di riferimento prevede che l'operatore trasmetta a Telecom Italia la richiesta relativa al singolo cliente; con riferimento al caso di clienti che siano precedentemente titolari di un contratto di abbonamento al servizio telefonico con Telecom Italia, l'offerta prevede che tale richiesta sia corredata da apposita delega all'operatore da parte del cliente finale per richiedere il recesso dal contratto con Telecom Italia. L'Autorita' ritiene che tale richiesta contrasti con il principio secondo cui le modalita' di trasmissione e gestione amministrativa delle richieste di accesso disaggregato debbano essere improntate alla massima efficienza, come sancito dalla delibera 2/00/CIR, all'art. 7, comma 13, nonche' con quanto puntualmente disposto all'art. 7, comma 3, in merito ai rapporti tra Telecom Italia e operatore. Nel caso specifico la fornitura di un servizio di accesso disaggregato comporta il recesso del cliente finale da un contratto con Telecom Italia e si prevede che sia cura dell'operatore far pervenire a Telecom Italia, secondo modalita' concordate con Telecom Italia stessa, la dichiarazione attestante il recesso del cliente finale. Il tema non e' nuovo, in quanto discusso a lungo nell'ambito dell'attivita' istruttoria sottostante alla delibera 2/00/CIR, ed e' stato, in certa misura, gia' affrontato dall'Autorita' anche in relazione ad altri servizi d'interconnessione che incidono in qualsiasi modo su un rapporto preesistente tra cliente finale e Telecom Italia; si pensi alle procedure di gestione degli ordinativi per la fornitura dei servizi di preselezione definite dalla delibera 4/00/CIR, o ancora alle procedure in materia di number portability, definite ad opera della delibera 7/00/CIR. La disciplina dei rapporti tra cliente finale e Telecom Italia assume peraltro una valenza particolare con riferimento ai servizi di accesso disaggregato, in quanto la richiesta del cliente finale comporta, contrariamente ai casi sopra richiamati, il recesso dal precedente contratto con Telecom Italia. L'Autorita' ritiene pertanto opportuna una soluzione che preveda l'adozione di procedure analoghe a quelle previste per la number portability e carrier preselection di cui alle delibere 4/00/CIR e 7/00/CIR, con una previsione di invio periodico da parte dell'operatore della copia della dichiarazione della volonta' del cliente di recedere dal contratto con Telecom Italia. Tale soluzione appare coerente con il principio generale di cui al citato art. 7, comma 1, in quanto consente di ottimizzare il funzionamento del sistema nel suo complesso, minimizzando l'incidenza di situazioni di potenziale contenzioso. Resta inteso che Telecom Italia e' tenuta a dare seguito agli ordinativi inviati per via elettronica e che la mancata ricezione della copia della dichiarazione di volonta' del cliente non costituisce un fattore ostativo all'attivazione da parte di Telecom Italia del servizio richiesto, nei tempi definiti dal presente provvedimento. 5. Vincoli tecnici: a) Alcune soluzioni tecniche adottate da Telecom Italia nell'ambito dell'offerta di riferimento appaiono in contrasto con la delibera 2/00/CIR e costituiscono un ostacolo ad una rapida ed efficace fornitura dei servizi di accesso disaggregato. L'offerta di riferimento pone innanzitutto alcuni limiti alla tipologia di apparati installabili presso il siti di co-locazione, prevedendo che possano essere installati esclusivamente apparati che abbiano caratteristiche funzionali alla realizzazione dei servizi di accesso disaggregato. Sotto un profilo regolamentare, Telecom Italia sostiene che l'art. 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR, definendo che la co-locazione e' funzionale alla sistemazione di attrezzature necessarie per l'utilizzo dei servizi di accesso disaggregato, costituisca un implicito divieto alla possibilita' per l'operatore di introdurre apparati con ulteriori funzionalita', ancorche' accessorie a quelle di raccolta dei singoli collegamenti disaggregati. Sotto un profilo operativo, Telecom Italia ritiene che la possibilita' di co-locare apparati di altra natura possa comportare un ostacolo all'ottimizzazione degli spazi da dedicare ai servizi di accesso disaggregato in senso proprio. L'Autorita', stimolando l'introduzione di ogni strumento operativo utile alla ottimizzazione degli spazi di co-locazione, ritiene eccessivamente restrittiva l'interpretazione applicativa data da Telecom Italia all'art. 7, comma 14, della delibera 2/00/CIR. L'attuale offerta di mercato di apparati d'accesso testimonia infatti la disponibilita' di soluzioni tecnologiche evolute che integrano funzioni di raccolta e altre funzioni nell'ambito di un unico apparato di accesso. Un divieto per gli operatori di acquistare ed implementare tali tipologie di apparati costituirebbe un eccessivo ed ingiustificato vincolo alla liberta' di scelta di soluzioni tecnologiche, potenzialmente innovative e piu' efficienti. Tale divieto costituirebbe inoltre, sia pure indirettamente, un freno alla naturale evoluzione della tecnologia (tendenzialmente orientata alla integrazione di funzionalita' e alla ottimizzazione degli spazi), nonche' un elemento di potenziale discriminazione nel mercato dei produttori di apparati. b) L'offerta di riferimento prevede le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura delle tecnologie x-DSL attualmente implementate da Telecom Italia, ponendo invece limitazioni all'utilizzo di altri apparati da parte degli altri operatori. L'Autorita' ritiene tale impostazione potenzialmente lesiva del diritto degli operatori a utilizzare le tecnologie piu' innovative. Tale liberta' di scelta risponde, tra l'altro, allo spirito della delibera 2/00/CIR che intende garantire al cliente finale la possibilita' di scegliere tra una pluralita' di soluzioni tecnologiche. Dal punto di vista tecnico, l'unico elemento rilevante e potenzialmente critico in relazione alla introduzione di tecnologie di tipo x-DSL e' costituito dallo spettro di potenza e dalle conseguenti possibili interferenze in ambiente cavo. A tal riguardo, si ritiene che debba essere considerata ammissibile l'installazione da parte di un operatore di qualunque apparato, soprattutto se conforme agli standard internazionali, che abbia uno spettro di potenza compatibile con apparati gia' utilizzati da Telecom Italia o da altri operatori sulla rete di Telecom Italia. Nel caso in cui l'operatore intenda introdurre apparati con spettro di potenza superiore, tale richiesta potra' essere soggetta a verifica da parte di Telecom Italia e dell'operatore stesso. Tale elemento e' pertanto l'unica condizione alla quale Telecom Italia potra' legittimamente sottoporre l'accoglimento di eventuali richieste degli operatori. c) L'offerta di riferimento dispone che, nel caso di co-locazione dell'operatore presso sito adiacente (anche in relazione al servizio di prolungamento dell'accesso), il sito dell'operatore non potra' essere ubicato a piu' di 100 metri dal sito di Telecom Italia. Tale condizione appare innanzitutto ingiustificata sotto un profilo regolamentare; le fattispecie in cui Telecom Italia puo' rifiutare la fornitura di un servizio di accesso disaggregato, in relazione a situazioni specifiche e a fronte di una adeguata e documentata motivazione, sono infatti tassativamente individuate all'art. 7, comma 10, della delibera 2/00/CIR e non comprendono riferimenti alla qualita' del servizio finale fornito dall'operatore al proprio cliente. Eventuali limiti alla distanza del sito adiacente dell'operatore derivano dall'esigenza per l'operatore stesso di fornire servizi di adeguata qualita', competitivi rispetto a quelli di Telecom Italia e di altri operatori. Al riguardo, l'Autorita' ritiene che non competa a Telecom Italia definire limiti o vincoli di tale natura. In ogni caso, anche sotto un profilo strettamente tecnologico, il limite di 100 metri imposto da Telecom Italia appare eccessivamente restrittivo; approfondimenti tecnici e prassi internazionale consentono infatti di individuare distanze maggiori entro le quali l'operatore puo' ottenere livelli di qualita' del servizio ragionevoli, anche per servizi a larga banda. L'Autorita' ritiene pertanto che sia interesse primario dell'operatore l'individuazione di un sito il piu' vicino possibile al sito di Telecom Italia, dal momento che tanto la gamma, quanto il livello qualitativo dei servizi forniti sono funzione di tale distanza. Al riguardo, Telecom Italia dovra' in ogni caso indicare nell'offerta di riferimento, anche in conformita' con le norme tecniche internazionali, i parametri di qualita' associati alle varie distanze del sito dell'operatore rispetto al proprio sito, nonche' la distanza oltre la quale tali parametri non sono garantiti. d) Sempre con riferimento al servizio di co-locazione, una volta installati i propri apparati all'interno del sito di co-locazione, l'operatore dovra' poter collegare tali apparati alla propria rete. A tale fine, e' necessario assicurare la possibilita' per gli operatori di interconnettersi tra di loro all'interno del sito di co-locazione al fine di condividere la capacita' trasmissiva per collegare il sito di co-locazione alle rispettive reti. L'Autorita' ritiene fondamentale che venga concessa la possibilita' di utilizzare non solo capacita' trasmissiva di Telecom Italia, ma anche capacita' fornita da operatori terzi che abbiano raggiunto il sito di co-locazione con proprie infrastrutture per realizzare la capacita' di trasporto per l'accesso disaggregato alla rete locale, nonche' per l'interconnessione per i propri servizi, oppure per la fornitura del servizio di capacita' trasmissiva ad altri operatori, in alternativa a Telecom Italia. Tali misure si rendono necessarie sia per ottimizzare gli spazi a disposizione, sia per garantire lo sviluppo di soluzioni alternative per raggiungere i singoli siti di co-locazione, in linea con quanto previsto dalla delibera 2/00/CIR che prevede misure atte a incentivare la costruzione di infrastrutture alternative. 6. Contenuti del Service Level Agreement: a) Il Service Level Agreement prevede tempi di fornitura per i servizi di accesso disaggregato; essi sono garantiti soltanto in relazione all'80% delle richieste e non e' indicata alcuna previsione di tempi massimi di fornitura per il residuo 20% dei casi. L'Autorita' ritiene che la proposta di Telecom Italia non sia in linea con il vigente quadro regolamentare, in quanto non consente agli operatori di poter disporre dei servizi in esame a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie rispetto alle divisioni commerciali di Telecom Italia. D'altro canto, la parziale indeterminatezza dei tempi di fornitura dei servizi di accesso disaggregato da parte di Telecom Italia, non consente comunque agli operatori di pianificare l'offerta commerciale alla propria clientela finale e di definire adeguati livelli qualitativi della medesima. Il confronto internazionale conferma che i tempi previsti e le percentuali garantite da Telecom Italia non appaiono improntati a criteri di efficienza del processo. In tal senso, l'Autorita' ritiene possibile definire tempistiche ridotte rispetto a quelle proposte nell'offerta di riferimento. Con specifico riferimento al servizio di co-locazione, tali tempistiche potranno essere ragionevolmente differenziate a seconda che la richiesta di co-locazione sia relativa a siti presso cui non siano ancora state avviate attivita' di predisposizione, ovvero a siti presso cui siano gia' forniti servizi di co-locazione. L'Autorita' ritiene altresi' che le tempistiche standard debbano essere garantite in relazione ad una percentuale prossima alla totalita' dei casi e che, in ogni caso, debbano essere predeterminati tempi massimi in relazione al 100% dei casi. b) L'Autorita' ritiene che il Service Level Agreement proposto da Telecom Italia debba essere integrato con la previsione di specifiche penali da applicarsi in caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura e di manutenzione da parte di Telecom Italia. Tali penali dovranno essere tali da disincentivare possibili comportamenti dilatori da parte di Telecom Italia e, pertanto, assumere un valore crescente in relazione al ritardo accumulato. B. Definizione delle procedure e dei criteri relativi alla realizzazione ed allocazione degli spazi di co-locazione. a) Nell'ambito dell'attivita' istruttoria, particolare attenzione e' stata dedicata all'esame delle principali criticita' connesse alla piena implementazione dei servizi di accesso disaggregato. Nel corso di numerosi incontri, nell'ambito dell'unita' per il monitoraggio, sono state prese in esame le problematiche emerse nelle prime fasi di negoziazione; particolarmente utile e' stata altresi' l'analisi dei primi esiti della fase di sperimentazione. L'attivita' istruttoria ha comportato inoltre un'analisi comparata di esperienze di altri Paesi in merito all'operativita' dell'accesso disaggregato, al fine di trarre indicazioni utili per individuare i fattori in grado di influenzare il successo della fase di implementazione. In termini generali, l'esperienza di altri Paesi ha confermato l'esigenza che la fase operativa di implementazione sia supportata da adeguati interventi da parte dell'Autorita' di regolamentazione, per la definizione di regole sempre piu' dettagliate per la pratica attuazione del processo. In tale ambito, appare opportuno un intervento dell'Autorita', ad integrazione delle linee guida gia' contenute nella delibera 2/00/CIR, con specifico riferimento alla prima fase di implementazione. In tale fase, un ruolo fondamentale e' rivestito dalle procedure per la pianificazione della richieste e per l'assegnazione degli spazi di co-locazione. Nella fase di avvio, infatti, si registrera' presumibilmente un elevato numero di richieste che gli operatori presenteranno per i siti piu' interessanti sotto un profilo commerciale; e' quindi importante definire alcuni aspetti procedurali, quali: 1) la fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione (ad es. ubicazione degli stessi, archi di numerazione attestati ad ogni sito, spazi disponibili in ogni sito); 2) la definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti; 3) la individuazione dei siti di maggiore interesse, in relazione ai quali Telecom Italia dovra' prioritariamente avviare la fase di predisposizione ed allestimento; 4) la definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito. Su tali tematiche, e' stato riscontrato un generale consenso degli operatori circa l'opportunita' di un intervento dell'Autorita'. La fornitura preventiva di informazioni dettagliate sui siti di co-locazione: tale tematica, come segnalato nel punto A.1 del presente provvedimento, e' di fondamentale importanza per permettere ad un operatore di valutare l'opportunita' di richiedere i servizi di accesso disaggregato in una determinata area geografica. Definizione del modulo minimo per la co-locazione da assegnare agli operatori richiedenti: nel corso dell'attivita' istruttoria relativa alla valutazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, nonche' nel corso della fase di sperimentazione, e' stato evidenziato che il modulo standard definito da Telecom Italia come spazio minimo di co-locazione presenta alcune criticita'. Tali criticita' riguardano sia la limitatezza di spazio messo a disposizione per un singolo operatore in termini di numero di clienti che possono essere attestati, sia le restrizioni alla tipologia di telai che possono essere installati in tale spazio. Sotto questo profilo, si rileva che la messa a disposizione da parte di Telecom Italia di uno spazio di co-locazione limitato potrebbe compromettere la capacita' competitiva degli operatori nell'offerta dei servizi di accesso disaggregato, in quanto porrebbe un vincolo ingiustificato alle dimensioni della clientela potenzialmente interessata a tale offerta. L'Autorita' ritiene opportuno, anche sulla base dei contributi forniti dai diversi operatori nell'ambito delle attivita' dell'unita' per il monitoraggio, definire i criteri per l'allocazione degli spazi per tenere conto delle diverse esigenze degli operatori, ovverosia garantendo sia gli operatori rivolti a specifiche categorie di clientela e/o a particolari aree territoriali, sia gli operatori che si ripromettono di offrire i loro servizi alla totalita' della clientela a livello nazionale. Inoltre, l'Autorita' ritiene fondamentale che, nonostante l'allocazione degli spazi sia espressa per semplicita' in termini di telai N3 equivalenti, non vengano poste restrizioni ingiustificate all'utilizzo di telai diversi dallo standard N3, onde evitare che in tal modo si disincentivi l'innovazione tecnologica da parte degli operatori. Definizione dei criteri di allocazione degli spazi tra operatori nel caso di spazi insufficienti a soddisfare le richieste di tutti gli operatori all'interno di un medesimo sito: l'Autorita' ritiene fondamentale che vengano attuate tutte le misure al fine di limitare l'eventualita' di scarsita' degli spazi di co-locazione. In tal senso, requisito indispensabile e' la massima trasparenza sull'effettiva disponibilita' degli spazi. Tuttavia, nell'ipotesi di insufficienza di spazi per soddisfare tutte le richieste degli operatori appare necessario prevedere alcuni criteri per l'allocazione degli spazi a disposizione tra i diversi operatori che ne facciano richiesta. Tali criteri dovranno rispondere quanto piu' possibile ai principi di proporzionalita', equita', trasparenza e non discriminazione. In tale ottica, l'Autorita' ritiene opportuno tenere conto sia delle esigenze di operatori con specifici ambiti territoriali o merceologici di attivita', sia delle esigenze di imprese che operano in ambito nazionale. La metodologia ritenuta maggiormente rispondente ai criteri guida sopra citati prevede l'assegnazione agli operatori di un numero di priorita' (in ordine decrescente da 1 a 10), in funzione del totale dei siti sui quali l'operatore in questione desidera richiedere il servizio di co-locazione al fine di offrire servizi alla clientela finale. La descrizione dettagliata della metodologia e' contenuta nell'allegato A. In base al totale delle priorita' a loro disposizione, gli operatori dovranno allocare tali priorita' tra i diversi siti. In caso di insufficienza di spazi, verranno soddisfatte le richieste degli operatori innanzi tutto in base all'ordine di priorita' indicato (con ogni priorita' puo' essere richiesto un numero massimo di moduli). In caso di parita' tra le priorita' espresse dagli operatori, verra' privilegiato l'operatore che non abbia gia' ottenuto co-locazione in quel sito, ed in seconda istanza in caso di ulteriore ex-aequo verra' adottato un criterio di piena allocazione degli spazi. A parita' di tutte queste condizioni, si potra' ricorrere in ultima istanza ad un meccanismo di sorteggio. I criteri individuati tendono alla definizione di un meccanismo di massima neutralita' tra le esigenze di operatori di diverse dimensioni (es. con focus locale/regionale o nazionale) e con mercati di riferimento differenziati (es. residenziale o business). Definizione procedura per la fase di avvio dei servizi di accesso disaggregato alla rete locale: l'Autorita' ha ritenuto necessario la definizione di una procedura specifica per la fase di avvio del processo di accesso disaggregato, valutando che siano presentate contemporaneamente numerose richieste da parte degli operatori per una molteplicita' dei siti. In tale ottica, al fine di agevolare l'effettiva implementazione del processo di accesso disaggregato, appare necessario definire un criterio per la scelta dei siti sui quali avviare la fase di predisposizione degli spazi per co-locazione, ovverosia prevedere la definizione di un piano di "roll out" dei siti attrezzati per l'offerta di accesso disaggregato. In tale senso, l'Autorita' ha ritenuto che l'applicazione di un criterio basato sulle effettive priorita' espresse dagli operatori sia preferibile all'utilizzo di un criterio di tipo geografico (es. capoluoghi di regione, capoluoghi di provincia). In particolare, l'adozione di un criterio di tipo geografico/amministrativo risulta potenzialmente discriminatorio nei confronti di operatori con focus locale/regionale. Udita la relazione dell'ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Disponibilita' delle informazioni sui siti per l'accesso disaggregato 1. A seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, Telecom Italia e' tenuta a fornire, entro cinque giorni dalla richiesta, almeno le seguenti informazioni di dettaglio sui siti di co-locazione: a) elenco, comprensivo della denominazione convenzionale del sito utilizzata da Telecom Italia, e ubicazione geografica dei siti di co-locazione; b) mappe relative all'area servita da ciascun sito; c) numero di linee attestate in relazione a ciascun sito; d) archi di numerazione afferenti a ciascun sito; e) centrale locale (SGU) di riferimento per ciascun sito. 2. Telecom Italia e' altresi' tenuta a fornire, a seguito della manifestazione di interesse di un operatore ad accedere all'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale e su richiesta dell'operatore medesimo, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni circa gli spazi e le tipologie di co-locazione disponibili in relazione a ciascun sito, secondo i tempi e le modalita' indicate al successivo art. 2. 3. La fornitura delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 puo' prevedere la sottoscrizione di un impegno preliminare di confidenzialita' da parte dell'operatore richiedente.