IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  l'art.  13,  comma  1,  lettera  b), del decreto legislativo
18 febbraio  2000, n. 47, il quale ha modificato la lettera f), comma
1,  dell'art.  13-bis  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che prevede la detrazione d'imposta, tra l'altro, per i
premi  per  assicurazioni  aventi  per  oggetto  il  rischio  di  non
autosufficienza  nel  compimento  degli atti della vita quotidiana se
l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto;
  Visto  l'art.  13-bis,  comma 1, lettera f), del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi, il quale stabilisce che con decreto del
Ministero  delle  finanze,  sentito l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle
quali  devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non
autosufficienza;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16  del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
  Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Oggetto del contratto
  1.  La  detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'art.   13,   comma   1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che
assicurano  il  rischio di non autosufficienza nel compimento in modo
autonomo   degli   atti  della  vita  quotidiana.  Sono  tali  quelli
concernenti   l'assunzione   degli   alimenti,  l'espletamento  delle
funzioni  fisiologiche  e  dell'igiene  personale,  la deambulazione,
l'indossare  gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il
soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.
  2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in
caso  di  incapacita'  di  svolgere,  anche solo in parte, uno o piu'
degli atti indicati nel comma 1.