IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale ha modificato la lettera f), comma 1, dell'art. 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la detrazione d'imposta, tra l'altro, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana se l'impresa di assicurazione non ha facolta' di recesso dal contratto; Visto l'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del citato testo unico delle imposte sui redditi, il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza; Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private; Decreta: Art. 1. Oggetto del contratto 1. La detrazione di cui all'art. 13-bis, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, compete per i premi relativi a contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza nel compimento in modo autonomo degli atti della vita quotidiana. Sono tali quelli concernenti l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa. 2. Lo stato di non autosufficienza si considera realizzato anche in caso di incapacita' di svolgere, anche solo in parte, uno o piu' degli atti indicati nel comma 1.