IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
            in qualita' di Autorita' di regolamentazione
                       per il settore postale
  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15 dicembre  1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi  postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  il  decreto  legislativo  22 luglio  1999,  n.  261,  che ha
trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;
  Visto  il  comma  1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n.
261  del  1999,  che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni
l'Autorita' di regolamentazione del settore postale;
  Visto  il  comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
261  del  1999,  che  fa obbligo all'Autorita' di regolamentazione di
determinare  gli  invii postali da includere nella riserva sulla base
della verifica degli oneri del servizio universale;
  Visto  l'art.  7  del  ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999
concernente  i  criteri di separazione contabile per ciascun servizio
compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati;
  Vista  la documentazione presentata dalla societa' per azioni Poste
italiane  trasmessa in allegato alla nota prot. n. 3180 del 30 agosto
2000;
  Considerato  che i prospetti della separazione contabile operata da
Poste  italiane sono stati approvati dal consiglio di amministrazione
e certificati dalla societa' di revisione Reconta Ernst & Young;
  Considerato  che,  sulla  scorta  della  metodologia  sancita dalla
direttiva  97/67/CE  e  del  decreto  legislativo n. 261 del 1999, la
societa'  Poste  Italiane  ha  correttamente  suddiviso i costi nelle
seguenti  quattro categorie logiche: costi direttamente attribuiti ai
prodotti, costi diretti di produzione, costi indiretti di produzione,
costi indiretti di corporate;
  Considerato   che   la   societa'   Poste  italiane,  relativamente
all'esercizio  1999  i cui dati sono disponibili, ha indicato l'onere
del servizio universale in 3.139 miliardi di lire;
  Ritenuto che tale cifra deve essere depurata delle seguenti voci in
quanto  non  ascrivibili al servizio universale: lire 36 miliardi per
invii di stampe senza indirizzo; 480 miliardi per compensazioni; che,
conseguentemente,  l'onere  per  servizio  postale  universale  e' da
fissare, relativamente all'esercizio 1999, in 1989 miliardi di lire;
    Tenuto conto che, in linea di massima, il fondo di compensazione,
di  cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo n. 261 del 1999, non
potra' essere attivato che dal secondo semestre 2001;
    Tenuto  conto  che  l'art.  2,  comma  2, lettera p), del decreto
legislativo  n.  261  del  1999  prevede,  a  cura  dell'autorita' di
regolamentazione,   la   definizione  del  "numero  significativo  di
persone"  alle  quali deve essere inviata la "pubblicita' diretta per
corrispondenza"   allo   scopo   di  una  diversificazione  di  detta
"pubblicita'" dai comuni "invii di corrispondenza";
  Considerato  che l'ambito della riserva, come espressamente sancito
dalla  direttiva  97/67/CE e dal decreto legislativo n. 261 del 1999,
deve  essere  fissato  nella  misura  necessaria  al mantenimento del
servizio universale;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                               Oggetto
  1. Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.