IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
  Visto  il  regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
nella legge 4 giugno 1938, n. 880;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio dello Stato
31 dicembre 1947, n. 1542;
  Visto  il  decreto  ministeriale  17 gennaio 1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale  12 luglio  1948, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
  Vista  la  legge  14 aprile  1975,  n.  103, recante nuove norme in
materia di diffusione radiofonica e televisiva;
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Visto  il  decreto  ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
  Vista  la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  sulla  societa'  concessionaria  del  servizio
pubblico radiotelevisivo;
  Vista  la  legge  23 dicembre  1996,  n.  650,  di  conversione del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  15 marzo  1994  tra il
Ministero   delle   poste  e  delle  telecomunicazioni  e  la  RAI  -
Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  approvata  e  resa esecutiva con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
  Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni
e  la  RAI  -  Radiotelevisione  italiana  S.p.a.,  per  il  triennio
1997-1999,  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 ottobre  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 286 del
9 dicembre 1997;
  Vista  la  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, ed in particolare gli
articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
  Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999;
  Visto il decreto ministeriale del 10 gennaio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000;
  Considerato  che  in  data  6 novembre  2000  e' stato stipulato il
contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. con scadenza al 31 dicembre 2002;
  Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, con il quale e'
stata ricostituita la commissione paritetica prevista all'art. 30 del
contratto di servizio sopra citato;
  Vista  la  proposta  del  12 dicembre 2000 elaborata dalla predetta
commissione   paritetica   e   considerato  che,  nel  prendere  atto
dell'intervenuto ampliamento del volume dell'offerta realizzata anche
attraverso  canali  tematici  in  chiaro  di  servizio  pubblico,  la
commissione  ha  proposto di integrare la formula definita al comma 1
prevista  dall'art.  30 del predetto contratto di servizio al fine di
considerare i costi aggiuntivi che ne derivano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La  misura  semestrale  del  sovrapprezzo  dovuta dagli abbonati
ordinari alla televisione e' stabilita in L. 83.680.