IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle  professioni sanitarie delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                              statale.

  Vista  la  domanda  con  la  quale  la sig.ra Milenkovic Gordana ha
chiesto  il riconoscimento del titolo di medicinske sestre conseguito
in  Serbia  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia della professione di
infermiere;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1999, n.
394,  che stabilisce le modalita', le condizioni e i limiti temporali
per  l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini
non  comunitari,  delle  professioni ed il riconscimento dei relativi
titoli;
  Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n.
394   del   1999,  che  disciplinano  il  riconoscimento  dei  titoli
professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria,
conseguiti  in  un  Paese  non comunitario da parte dei cittadini non
comunitari;
  Acquisita   la  valutazione  della  Conferenza  dei  servizi  nella
riunione dell'11 dicembre 2000;
  Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  medicinske sestre rilasciato il 22 gennaio 1975
dalla scuola di medicina "Stevica Jovanovic" di Pacevo (Repubblica di
Serbia)  alla sig.ra Milenkovic Gordana nata a Pancevo (RS Serbia) il
giorno  2  febbraio  1955  e'  riconosciuto ai fini dell'esercizio in
Italia della professione di infermiere.
  2.  La  sig.ra  Milenkovic  Gordana e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
infermiere,    previa    iscrizione    al    collegio   professionale
territorialmente  competente  ed  accertamento  da parte del collegio
stesso  della  conoscenza  della  lingua  italiana  e  delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.
  3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il
presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote
stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  25  luglio  1998,  n.  286,  e  per  il periodo di
validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di
soggiorno.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 dicembre 2000
                                         Il dirigente generale: D'Ari