L'ISPETTORE GENERALE CAPO
              per la liquidazione degli enti disciolti

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n.
154, che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94,  ha  emanato  il  regolamento  sull'articolazione organizzativa e
sulle  dotazioni  dei  Dipartimenti  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e'
stato  denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 luglio 1977,
n.  599,  con  il  quale l'Opera nazionale di assistenza all'infanzia
delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e' stato soppresso e messo in
liquidazione  con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404;
  Visto  l'art.  13-bis  della  citata  legge  n.  1404/1956, recante
disposizioni  sul  trasferimento  dei  crediti e dei debiti da uno ad
altro degli enti in liquidazione;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica  in  data
12 maggio 1999;
  Considerato  che  le  operazioni  che  ostacolano la chiusura della
gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dai seguenti
crediti:
    L. 10.987.333  nei  confronti del comune di Gradisca d'Isonzo per
contributi gestione scuola materna;
    L. 46.003.197  nei  confronti dell'I.N.P.D.A.P. per indennita' di
anzianita' versate in eccedenza;
  Ritenuto  che,  al fine di accelerare la definizione della chiusura
delle  operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso
alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956
trasferendo   i  crediti  per  complessive  L. 56.990.530  dall'Opera
nazionale   di  assistenza  all'infanzia  delle  regioni  di  confine
(O.N.A.I.R.C.)  all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori
del commercio (E.N.A.L.C.) in liquidazione;
                              Decreta:
  I  crediti  di  cui  alle premesse (L. 10.987.333 nei confronti del
comune    di   Gradisca   d'Isonzo;   L. 46.003.197   nei   confronti
dell'I.N.P.D.A.P.),  per  complessive L. 56.990.530, sono trasferiti,
ai  sensi  dell'art.  13-bis  della  legge  4 dicembre 1956, n. 1404,
dall'Opera  nazionale  di  assistenza  all'infanzia  delle regioni di
confine  (O.N.A.I.R.C.)  all'Ente  nazionale  per l'addestramento dei
lavoratori  del  commercio  (E.N.A.L.C.)  in  liquidazione  il  quale
versera' il predetto importo al citato O.N.A.I.R.C.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 dicembre 2000
                                 L'ispettore generale capo: D'Antuono