L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle  partecipazioni  di  imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti  assicurativi,  e  le  successive  disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione
della  direttiva  92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazionne sulla vita;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
"testo   unico  delle  disposizione  in  materia  di  intermediazione
finanziaria"  ed,  in  particolare,  la  sezione  V,  concernente  le
disposizioni  applicabili  al  collegio  sindacale  delle  imprese di
assicurazione con azioni quotate;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle   assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo,  ed  in
particolare,  l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera i) della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio
dell'Istituto  esprima  il proprio parere, tra l'altro, in materia di
autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa;
  Visto  il  decreto  4 agosto  1999,  n.  343,  di  attuazione della
direttiva  95/26/CE  in  materia  di  rafforzamento  della  vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
  Visto  il  provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante
modalita'  tecniche  di  individuazione  delle fattispecie di stretti
legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
  Vista  l'istanza del 10 maggio 2000 con la quale la societa' B.P.V.
Vita   S.p.a.   ha   chiesto  di  essere  autorizzata  ad  esercitare
l'attivita'  assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato
I  -  tabella A), al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei
rami  1  e  2 di cui al punto A) dell'allegato al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175;
  Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, compreso lo
statuto sociale, nonche' le successive integrazioni;
  Rilevata  la conformita' delle norme statutarie della societa' alla
vigente disciplina del settore assicurativo;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del 20 dicembre 2000 ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente,
si  e'  espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata
presentata dalla B.P.V. Vita S.p.a.;
                              Dispone:
  La  societa' B.P.V. Vita S.p.a., con sede in Verona, corso di Porta
Nuova n. 4, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei
rami  I,  III,  IV e V di cui all'allegato I - tabella A), al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nei rami 1 e 2 di cui al punto A)
dell'allegato  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 175, con
contestuale  approvazione  del relativo statuto ai sensi dell'art. 9,
comma 4, del decreto legislativo n. 174/1995 e dell'art. 11, comma 4,
del decreto legislativo n. 175/1995.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                             Il presidente: Manghetti