IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che, al fine di
conseguire  la  continuita' territoriale per la Sardegna, prevede che
il  Ministro  dei  trasporti e della navigazione disponga con proprio
decreto,  in  conformita'  alle  disposizioni  del citato regolamento
(CEE)  n.  2408/92  ed  alle conclusioni della conferenza dei servizi
prevista  dal  comma 2 del citato art. 36 della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  gli  oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi di
linea  effettuati  fra  gli  scali  aeroportuali  della Sardegna ed i
principali aeroporti nazionali;
  Visto  l'art.  4  del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio in
data  23 luglio 1992, che detta disposizioni in ordine alle modalita'
da  seguire da parte degli Stati membri per imporre oneri di servizio
pubblico   riguardo  ai  servizi  aerei  di  linea  effettuati  verso
aeroporti che servono regioni periferiche dei rispettivi territori;
  Visto  il  proprio  decreto in data 1 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, recante determinazione
del contenuto degli oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di
linea da e per la Sardegna;
  Vista l'ordinanza del TAR Lazio, sez. terza-ter, in data 7 dicembre
2000  con  la  quale  e'  stato  sospeso  il predetto decreto in data
1 agosto  2000  "limitatamente  al  punto  2.3  Tariffe,  ai fini del
riesame del provvedimento";
  Vista  la delega conferita al presidente della regione Sardegna con
nota n. 1674/AC in data 15 febbraio 2000;
  Vista  la  nota  n.  9785  in  data  19 dicembre 2000 della regione
autonoma  della  Sardegna con cui e' stato trasmesso il verbale della
conferenza  di servizi, tenutasi a Cagliari in data 19 dicembre 2000,
che,  al fine di ottemperare alle statuizioni della citata ordinanza,
ha  modificato le conclusioni della precedente conferenza di servizi,
sulla   base  della  quale  era  stato  adottato  il  citato  decreto
ministeriale  in  data  1 agosto  2000,  limitatamente  al  punto 2.3
dell'allegato  al predetto decreto ministeriale concernente l'importo
delle tariffe;
  Visti gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come modificati da ultimo dalla legge 24 novembre 2000, n. 340;
  Vista  la  nota  321578/32.3 in data 21 dicembre 2000, con la quale
l'E.N.A.C.  ha dato atto di aver informato, ai sensi dell'art. 4.1.a)
del  regolamento (CEE) 2408/92, i vettori aerei, operanti sulle rotte
interessate  dall'intenzione  dello  Stato  di introdurre le predette
modifiche;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Il  punto  2.3.  dell'allegato al decreto ministeriale 1 agosto
2000 in premessa citato e' sostituito come segue:
  "2.3. Tariffe:
    La  struttura  tariffaria  per  tutte  le  rotte interessate deve
includere  una  tariffa piena in classe economica senza limitazioni e
una  tariffa  agevolata,  anch'essa  senza  limitazioni. Entrambe non
possono  superare  gli importi per la sola andata, comprensivi di IVA
ed al netto delle tasse aeroportuali di seguito riportati:

=====================================================================
          Tratta           |  Tariffa piena   |  Tariffa agevolata
=====================================================================
Cagliari-Roma (e vv)       |     164.350      |        65.800
Cagliari-Milano (e vv)     |     214.400      |        82.400
Olbia-Roma (e vv)          |     138.900      |        65.800
Olbia-Milano (e vv)        |     214.400      |        82.400
Alghero-Roma (e vv)        |     164.350      |        65.800
Alghero-Milano (e vv)      |     214.400      |        82.400

  Ogni  anno  gli  organi  competenti rivedono queste tariffe massime
sulla  base  del  tasso  di inflazione dell'anno precedente calcolato
sulla  base  dell'indice  generale  ISTAT  dei  prezzi al consumo. La
revisione  viene notificata a tutti i vettori che operano sulle rotte
in  questione, e viene portata a conoscenza della Commissione europea
per   la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
europee.
  In  caso di variazione percentualmente superiore al 5%, nella media
rilevata  nel  semestre, del rapporto di cambio lira italiana/dollaro
USA e/o del costo del carburante, le tariffe devono essere modificate
proporzionalmente alla variazione rilevata.
  Gli   aumenti   o  le  riduzioni  interverranno  esclusivamente  ed
integralmente sull'ammontare delle tariffe piene.
  All'eventuale  adeguamento  delle tariffe procede semestralmente il
Ministro   dei   trasporti  e  della  navigazione,  d'intesa  con  il
presidente  della  regione autonoma della Sardegna, sulla base di una
istruttoria  effettuata da un comitato tecnico paritetico, costituito
da  un  rappresentante  nominato  dall'ENAC  e  da  un rappresentante
nominato  dalla  regione  autonoma  della  Sardegna  il quale sente i
vettori operanti sulle linee onerate.
  L'eventuale adeguamento decorrera' dal semestre successivo.
  La  revisione  viene notificata a tutti i vettori che operano sulle
rotte  in  questione,  e viene portata a conoscenza della Commissione
europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee.
  Le tariffe agevolate nelle misure sopra specificate dovranno essere
obbligatoriamente applicate almeno:
    ai residenti in Sardegna;
    agli emigrati sardi residenti fuori Sardegna;
    ai disabili;
    ai giovani dai 2 ai 25 anni;
    agli anziani al di sopra dei 70 anni;
    agli  studenti  universitari  fino  al compimento del 27o anno di
eta'.".
  2.  Il  presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2000
                                               p. Il Ministro: Danese