IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 8, comma 11, che
prevede che le disposizioni sul contenuto della domanda di
autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e sui
relativi allegati possono essere modificate o integrate con decreto
del Ministro della sanita', in conformita' alle direttive ed alle
raccomandazioni della Comunita' economica europea;
Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante disposizioni
sulla documentazione da presentare a corredo delle domande di
autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso
umano e di modifica dell'autorizzazione;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1999, recante misure
relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica
dei medicinali contenenti materiali di origine bovina;
Vista la direttiva 1999/82/CE della Commissione europea
dell'8 settembre 1999, che modifica l'allegato della direttiva
75/318/CEE del Consiglio dell'Unione europea relativa al
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti le
norme ed i protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in
materia di sperimentazione delle specialita' medicinali;
Considerato che, l'11 settembre 2000 il Comitato per le specialita'
medicinali (CPMP) dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
(EMEA) ha adottato un aggiornamento (CPMP/BWP/1230/98 rev. 1) della
linea guida per la minimizzazione del rischio di trasmissione
all'uomo, tramite farmaci, degli agenti che causano l'encefalopatia
spongiforme animale (di seguito indicata come "linea guida TSE") e
che la linea guida TSE, e i suoi aggiornamenti, sono pubblicati dalla
Commissione europea nel volume 3 della raccolta "La disciplina
relativa ai medicinali nell'Unione europea";
Decreta:
Art. 1.
Nuovi requisiti in merito alle TSE
1. La documentazione relativa alle autorizzazioni all'immissione in
commercio (A.I.C.) e alle domande di A.I.C. di medicinali deve
rispondere ai criteri enunciati nell'allegato alla direttiva
75/318/CEE, come modificato dalla direttiva 1999/82/CE, secondo le
modalita' precisate nel presente decreto.
2. I titolari di A.I.C. e i richiedenti l'A.I.C. di medicinali
devono dimostrare, per tutti i loro prodotti, che i materiali di
partenza, come definiti nella sezione 2 della linea guida TSE,
utilizzati nella produzione del farmaco rispettano i nuovi requisiti
in merito alle TSE.
3. La dimostrazione di cui al comma 2 deve essere fornita per
mezzo:
a) dello specifico certificato rilasciato dalla Farmacopea
europea (di seguito indicato come "certificato TSE");
o, in alternativa, quando per uno o piu' dei materiali di partenza il
certificato TSE non e' disponibile, per mezzo:
b) di un dossier contenente i dati scientifici che dimostrano che
il singolo materiale di partenza rispetta i nuovi requisiti in merito
alle TSE.