IL DIRETTORE GENERALE
               DELLA PREVIDENZA ED ASSISTENZA SOCIALE
  Vista la legge 5 novembre l968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;
  Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto  l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;
  Visto  l'art.  l-sexies  del  decreto-legge  8  aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
  Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il decreto ministeriale datato 3 febbraio 2000, con il quale
e'  stata  accertata  la  condizione di cui all'art. 35, terzo comma,
legge n. 416/1981, della ditta S.r.l. Editoriale mantovana;
  Visto  il decreto ministeriale datato 7 febbraio 2000, con il quale
e'  stato  concesso,  a  decorrere dall'8 agosto 1999, il sottocitato
trattamento;
  Vista  l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere la
proroga   della   corresponsione  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,   in   favore   dei  lavoratori  dipendenti
interessati;
  Visto il parere dell'organo competente per territorio;
                              Decreta:
  A  seguito  dell'accertamento  delle condizioni di cui all'art. 35,
terzo   comma,   legge   n.  416/1981,  intervenuto  con  il  decreto
ministeriale  del 3 febbraio 2000, e' prorogata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore dei
giornalisti   professionisti,   dipendenti  dalla  S.r.l.  Editoriale
mantovana,  sede  in  Mantova  unita'  di  Mantova, per un massimo di
undici  unita'  lavorative  in  C.I.G.S. per il periodo dall'8 agosto
2000 al 7 febbraio 2001.
  L'I.N.P.G.I.  e'  autorizzato a provvedere al pagamento diretto del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai lavoratori
interessati.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 novembre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi