Il  comune  di  Villafranca  in  Lunigiana  (provincia  di  Massa
Carrara)  ha  adottato il 29 febbraio 2000, la seguente deliberazione
in  materia  di  determinazione  delle aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
    (Omissis).
    1) di confermare, come con la presente conferma, per l'anno 2000,
le  aliquote  per  l'imposta  comunale  sugli immobili nelle seguenti
misure:
      immobili adibiti ad abitazione principale 5,50 per mille:
        a) immobili  ad uso abitativo regolarmente locati e destinati
ad abitazione principale 6 per mille;
        b) unita'  immobiliare  posseduta a titolo di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata 5,50 per mille;
        c) immobili a destinazione diversa di cui ai punti precedenti
6,50 per mille.
    2)  Di confermare altresi' le detrazioni relative per il medesimo
periodo d'imposta nelle seguenti misure:
      a) in  favore  di  unita' destinate ad abitazioni principali L.
200.000 (e 103,30);
      b) in  favore  di  unita'  possedute  da  nuclei  familiari con
portatori  di  handicap  (invalidita' superiore al 66%) L. 300.000 (e
154,95);
      c) in favore di unita' possedute da nuclei familiari:
        art.  6,  tab.  A, regolamento prestazioni sociali agevolate:
detrazione L. 250.000
    3)  Di  dare  atto  che  viene  considerata,  anche al fine delle
detrazioni di cui al punto 2, adibita ad abitazione principale:
      l'unita'  immobiliare  posseduta  a  titolo  di proprieta' o di
usufrutto  da  anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in
istituti  di  ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;
      si  considera  parte  integrante del fabbricato l'area occupata
dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire
quell'area  che  non  avrebbe  ragione  di  esistere  in mancanza del
fabbricato.
    Sono  considerate  parti integranti dell'abitazione principale le
sue  pertinenze  quali  autorimesse,  cantine, solai, lastrici solari
ancorche'  distintamente  iscritti  in catasto a condizione che siano
inservienti all'abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente
(art. 9, comma 2);
      si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse
in uso gratuito a parenti in linea retta (art. 10, comma 3).