IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma
1, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che ha individuato, a decorrere dal 1o gennaio 2000,
nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
Visto l'articolo 3 del citato decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, che, tra l'altro, prevede l'emanazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie
di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo e le relative
modalita' di applicazione, tenendo conto dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio;
Visto in particolare il comma 3, dell'articolo 3 citato, che
prevede che ogni tariffa stabilisce, per ciascuna delle lavorazioni
in essa comprese, il tasso di premio nella misura corrispondente al
relativo rischio medio nazionale in modo da includere l'onere
finanziario di cui all'articolo 39, comma 2, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124;
Visto, altresi', l'articolo 4 del predetto decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'assicurazione dei lavoratori
dell'area dirigenziale, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce
che vengano individuati, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del
bilancio e della programmazione economica, i riferimenti tariffari
per la classificazione delle lavorazioni svolte da detti lavoratori,
fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
Ritenuto di dover prevedere nell'ambito di ciascuna delle tariffe
dei premi i riferimenti tariffari dei lavoratori dell'area
dirigenziale;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL del
20 luglio 2000, n. 414, concernente "Nuove tariffe dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e le relative modalita' di applicazione";
Vista la delibera n. 35 del 7 novembre 2000 adottata, in via
d'urgenza, dal Presidente dell'INAIL, di modifica della delibera del
Consiglio di amministrazione, sulla base delle osservazioni formulate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n.
12/PS/131003/DL38/2000(A37) del 4 ottobre 2000;
Vista la delibera n. 646 del 16 novembre 2000, del Consiglio di
amministrazione dell'INAIL, di ratifica della delibera n. 35 del
7 novembre 2000 adottata, in via d'urgenza dal Presidente dell'INAIL;
Decreta:
Art. 1.
Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto di cui
formano parte integrante, le tariffe dei premi per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le
modalita' di applicazione, relative alle seguenti gestioni:
a) industria, per le attivita': manifatturiere, estrattive,
impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed
acqua; dell'edilizia dei trasporti e comunicazioni; della pesca;
dello spettacolo; per le relative attivita' ausiliarie;
b) artigianato, per le attivita' di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni;
c) terziario, per le attivita': commerciali, ivi comprese
quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei
servizi anche finanziari; per le attivita' professionali ed
artistiche: per le relative attivita' ausiliarie;
d) altre attivita', per le attivita' non rientranti fra quelle
di cui alle lettere a), b), e c), fra le quali quelle svolte dagli
enti pubblici, compresi lo Stato e gli enti locali, e quelle di cui
all'articolo 49, comma 1, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n.
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