IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1,
3 e 6;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, contenente "Riforma delle
accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli
istituti musicali pareggiati" e, in particolare, l'articolo 2, comma
6;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale reso nell'adunanza del 12 luglio 2000;
Sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Trasformazione delle graduatorie nazionali dei concorsi per soli
titoli in graduatorie nazionali ad esaurimento
1. Le graduatorie nazionali dei concorsi per soli titoli del
personale docente, assistente, accompagnatore al pianoforte e
pianista accompagnatore delle accademie di belle arti, delle
accademie nazionali di danza e di arte drammatica e dei conservatori
di musica, previste dall'articolo 270, comma 1, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 3,
comma 1, dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", integrate in prima applicazione a norma del citato articolo
3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, di riforma delle accademie di belle arti,
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati. Coloro
che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli
titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie nazionali ad
esaurimento nella posizione e con il punteggio posseduto.
L'integrazione e' effettuata secondo le modalita' previste
dall'articolo 2.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulla
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.
124 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico), e' il seguente:
"Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre
e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente
vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che
rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno
scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il
personale docente di ruolo delle dotazioni organiche
provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in
soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato
gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si
provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in
attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di
insegnamento non vacanti che si rendano di fatto
disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine
dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento
di supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di
supplenze temporanee fino al termine delle attivita'
didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che
non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2
si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non
possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione
di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura
prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto
1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana
un regolamento per la disciplina del conferimento delle
supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di
cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle
supplenze temporanee sino al termine delle attivita'
didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui
all'art. 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6
dell'art. 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee al
comma 3, si utilizzano le graduatorie di circolo o di
istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la
formazione di tali graduatorie sono improntati a principi
di semplificazione e snellimento delle procedure con
riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli
aspiranti.
8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie
permanenti di cui all'art. 401 del testo unico, come
sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine,
alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze
temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno
presentato le relative domande. Per gli istituti di
istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e'
attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui
graduatoria permanente si e' inseriti.
9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per
l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano
stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano
superato la prova facoltativa di accertamento della
conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla
precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui
titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente
lingua straniera.
10. Il conferimento delle supplenze temporanee e'
consentito esclusivamente per il periodo di effettiva
permanenza delle esigenze di servizio. La relativa
retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva
delle supplenze medesime.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario (ATA), Per il conferimento delle supplenze al
personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
"scuola", pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si
utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per
titoli di cui all'art. 554 del testo unico.
12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano altresi' al personale docente ed ATA delle
accademie e dei conservatori.
13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio
di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di
conferimento delle supplenze adottate in attuazione dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
14. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 5, sono abrogati gli articoli 272, 520, 521,
522, 523, 524, 525, 581, 582, 585 e 586 del testo unico.".
- Per il testo degli articoli 3 e 6 della sudetta
legge, si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 3 e 6 della
legge 3 maggio 1999, n. 124:
"Art. 1 (Accesso ai ruoli del personale docente). - 1.
L'art. 399 del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, di seguito denominato "testo unico
, e' sostituito dal seguente:
"Art. 399 (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli
del personale docente della scuola materna, elementare e
secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed
esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle
graduatorie permanenti di cui all'art. 401.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti
vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale
successiva.
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il
trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di
due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni
scolastici. La disposizione del presente comma non si
applica al personale di cui all'art. 21 della legge
5 febbraio 1992, n. 104 .
2. All'art. 400 del testo unico, al comma 1 sono
premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti su
base regionale con frequenza triennale, con possibilita'
del loro svolgimento in piu' sedi decentrate in relazione
al numero dei concorrenti.
L'indizione dei concorsi e' subordinata alla previsione
del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di
riferimento, di un'effettiva disponibilita' di cattedre o
di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto
dall'art. 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in
materia di mobilita' professionale del personale docente
recate dagli specifici contratti collettivi nazionali
decentrati, nonche' del numero dei passaggi di cattedra o
di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione
professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto
disposto dall'art. 40, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
02. All'indizione dei concorsi regionali per titoli ed
esami provvede il Ministero della pubblica istruzione, che
determina altresi' l'ufficio dell'amministrazione
scolastica periferica responsabile dello svolgimento
dell'intera procedura concorsuale e della approvazione
della relativa graduatoria regionale. Qualora, in ragione
dell'esiguo numero dei candidati, si ponga l'esigenza di
contenere gli oneri relativi al funzionamento delle
commissioni giudicatrici, il Ministero dispone
l'aggregazione territoriale dei concorsi, indicando
l'ufficio dell'amministrazione scolastica periferica che
deve curare l'espletamento dei concorsi cosi' accorpati. I
vincitori del concorso scelgono, nell'ordine in cui sono
inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli
disponibili nella regione.
03. I bandi relativi al personale educativo, nonche'
quelli relativi al personale docente della scuola materna e
della scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo
normale, i posti delle scuole e sezioni speciali da
conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di
specializzazione richiesti, ne facciano domanda .
3. All'art. 400 del testo unico, dopo il comma 15, e'
inserito il seguente:
"15-bis. Nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola secondaria puo'
essere attribuito un punteggio aggiuntivo per il
superamento di una prova facoltativa sulle tecnologie
informatiche .
4. Il comma 17 dell'art. 400 del testo unico e'
sostituito dal seguente:
"17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami restano valide fino all'entrata in vigore della
graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente
.
5. Il comma 18 dell'art. 400 del testo unico e'
abrogato.
6. L'art. 401 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 401 (Graduatorie permanenti) - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi per soli titoli del personale docente
della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi
i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate
in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni
in ruolo di cui all'art. 399, comma 1.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimeno dei docenti che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il
medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente
di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
nuovi aspiranti e' effettuato l'aggiornamento delle
posizioni di graduatoria di coloro che sono gia' compresi
nella graduatoria permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo modalita' da definire con regolamento da adottare
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti
criteri: le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
delle graduatorie permanenti sono improntate a principi di
semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa
salvaguardando comunque le posizioni di coloro che sono
gia' inclusi in graduatoria.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426, nonche' delle graduatorie
provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge
20 maggio 1982, n. 270.
6. La nomina in ruolo e' disposta dal dirigente
dell'amministrazione scolastica territorialmente
competente.
7. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
cui all'art. 440 si applicano anche al personale docente
assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
8. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la
decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa
e' stata conferita.
9. Le norme di cui al presente articolo si applicano,
con i necessari adattamenti, anche al personale educativo
dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello
Stato e delle altre istituzioni edu-cative .
7. All'art. 404 del testo unico, il comma 14 e il
secondo periodo del comma 15, concernenti, rispettivamente,
la costituzione delle commissioni esaminatrici e
l'attribuzione dei compensi per i concorsi per soli titoli,
sono abrogati".
"Art. 3 (Personale docente, assistenti, accompagnatori
al pianoforte e pianisti accompagnatori delle accademie e
dei conservatori). - 1. All'art. 270 del testo unico sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti ;
b) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti
dai seguenti: "I concorsi sono indetti a livello nazionale,
ogni quinquennio, dal Ministero della pubblica istruzione.
L'indizione e' subordinata alla previsione del verificarsi,
nel quinquennio di riferimento, di una effettiva
disponibilita' di cattedre e di posti. ;
c) dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
"10-bis. Le graduatorie restano valide fino all'entrata
in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente. ;
d) il comma 13 e' sostituito dal seguente:
"13. Per quanto non previsto nel presente articolo si
applicano le disposizioni dettate per i concorsi, per
titoli ed esami, e per le graduatorie permanenti relative
al personale docente delle altre istituzioni scolastiche .
2. Nella prima integrazione delle graduatorie nazionali
permanenti, di cui all'art. 270, comma 1, del testo unico,
come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, hanno titolo all'inclusione:
a) i docenti che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per l'aggiornamento delle
graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli;
b) i docenti che abbiano conseguito, nella
valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali,
ai fini della inclusione nelle graduatorie nazionali per il
conferimento delle supplenze, nonche' nelle graduatorie di
istituto, un punteggio non inferiore ai 24 punti richiesti
dalla previgente normativa e abbiano superato le prove di
un precedente concorso per titoli ed esami in relazione
alla medesima classe di concorso o al medesimo posto o
superino gli esami di una sessione riservata, consistenti
in una prova orale volta all'accertamento della
preparazione culturale e del possesso delle capacita'
didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere;
all'onere derivante dallo svolgimento della predetta
sessione riservata si provvede entro il limite di spesa di
cui all'art. 2, comma 4;
c) i docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami in relazione alla
medesima classe di concorso o al medesimo posto.
3. Alla sessione di cui al comma 2, lettera b), sono
ammessi i docenti che abbiano prestato servizio di
effettivo insegnamento nelle accademie statali, pareggiate
o legalmente riconosciute e nei conservatori di musica o
negli istituti musicali pareggiati per almeno 360 giorni
nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la
data di entrata in vigore della presente legge, di cui
almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico
1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per
insegnamenti corrispondenti ai posti di ruolo.
4. All'inclusione nelle graduatorie nazionali
permanenti si provvede secondo le modalita' definite dal
regolamento di cui al comma 3 dell'art. 401 del testo
unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della
presente legge".
"Art. 6 (Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
- ATA). - 1. L'art. 551 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 551 (Accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi). - 1. L'accesso al ruolo dei responsabili
amministrativi ha luogo mediante concorso per titoli ed
esami e attingendo alla graduatoria permanente di cui
all'art. 553.
2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per
titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso
assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati
alla graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati
in occasione della procedura concorsuale successiva.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
4. I posti disponibili e vacanti per l'accesso ai ruoli
di responsabili amministrativi, detratto il contingente da
destinare ai corrispondenti concorsi riservati per il
passaggio alla qualifica funzionale superiore di cui al
comma 1 dell'art. 557, sono ripartiti, nella misura del 50
per cento, tra il concorso per titoli ed esami e la
graduatoria permanente .
2. All'art. 552 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono premessi i seguenti:
"01. I concorsi per titoli ed esami sono indetti con
frequenza triennale, subordinatamente alla disponibilita'
di posti.
02. All'indizione dei concorsi si provvede con bando
unico emanato dal Ministero della pubblica istruzione.
03. Spetta agli uffici dell'amministrazione scolastica
periferica determinare con loro decreti, all'inizio di
ciascuno dei tre anni scolastici ai quali si riferiscono i
concorsi, il numero dei posti da conferire all'inizio di
ciascun anno scolastico ai candidati utilmente collocati
nelle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento dei
concorsi indetti. Rimane ferma la competenza degli stessi
uffici dell'amministrazione scolastica periferica riguardo
a tutti gli adempimenti attinenti allo svolgimento delle
procedure dei concorsi medesimi, nonche' riguardo
all'approvazione degli atti ed ai provvedimenti ed
attivita' conseguenti. ;
b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed
esami restano valide fino alla data da cui decorre la
validita' della graduatoria relativa al concorso successivo
corrispondente ;
c) e' aggiunto in fine il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza. I
relativi concorsi sono indetti dal Ministero della pubblica
istruzione e svolti a livello regionale o interregionale,
affidandone l'organizzazione ad un ufficio
dell'amministrazione scolastica periferica. L'ufficio che
ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali
provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie
e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti
contratti di assunzione a tempo indeterminato sono
stipulati dal dirigente dell'ufficio scolastico periferico
della provincia nella quale ha sede l'accademia o il
conservatorio di assegnazione .
3. L'art. 553 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 553 (Graduatorie permanenti). - 1. Le graduatorie
relative ai concorsi, per soli titoli, dei responsabili
amministrativi sono trasformate in graduatorie permanenti,
da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art.
551, comma 4.
2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono
periodicamente integrate con l'inserimento di coloro che
hanno superato le prove dell'ultimo concorso, per titoli ed
esami, e di coloro che hanno chiesto il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.
Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti e'
effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria
di coloro che sono gia' compresi nella graduatoria
permanente.
3. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate
secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al
comma 3 dell'art. 401.
4. La collocazione nella graduatoria permanente non
costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
per titoli ed esami.
5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie
compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 luglio 1988, n. 246, e trasformate in graduatorie
nazionali dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 ottobre 1988, n. 426.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai responsabili amministrativi dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
7. Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti del personale di cui al comma 6, le graduatorie
concorsuali previste dall'art. 552, comma 5-bis, sono
ripartite in graduatorie provinciali .
4. L'indizione, lo svolgimento dei concorsi e le
conseguenti assunzioni per l'accesso alla terza qualifica
del personale ATA delle accademie e dei conservatori
avvengono con le modalita' di cui al comma 5-bis dell'art.
552 del testo unico, inserito dalla lettera c) del comma 2
del presente articolo.
5. Il personale ATA del conservatorio di musica di
Trento e' a carico della provincia di Trento.
6. Nella prima integrazione delle graduatorie
permanenti di cui all'art. 553 del testo unico, come
sostituito dal comma 3 del presente articolo, hanno titolo
all'inclusione oltre al personale che chiede il
trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra
provincia:
a) coloro che siano in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai
soppressi concorsi per soli titoli;
b) coloro che abbiano superato le prove di un analogo
precedente concorso per titoli ed esami e siano inseriti,
alla data di entrata in vigore della presente legge, in una
graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo. Si
prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che
abbia superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed
esami bandito anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
7. Il regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 401
del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1
della presente legge, stabilisce anche le modalita' della
prima integrazione delle graduatorie permanenti.
8. Il personale che alla data di entrata in vigore
della presente legge e' inserito nelle graduatorie del
concorso per soli titoli in due province, ferma restando
tale collocazione, indica una delle due province ai fini
dell'assunzione come supplente.
9. L'art. 557 del testo unico e' sostituito dal
seguente:
"Art. 557 (Concorsi riservati). - 1. Una quota del 30
per cento e, rispettivamente, del 40 per cento dei posti
disponibili annualmente nelle dotazioni della seconda e
terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto `Scuola', pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, e' conferita agli impiegati di ruolo
delle qualifiche immediatamente inferiori, che siano
inseriti in graduatorie permanenti, periodicamente
integrabili previo conseguimento di una idoneita' in
appositi concorsi riservati.
2. Ai concorsi riservati di cui al comma 1 possono
partecipare gli impiegati di ruolo delle qualifiche
immediatamente inferiori anche se privi del titolo di
studio richiesto per l'ammissione alla qualifica cui
aspirano, purche' in possesso del titolo di studio
richiesto per la qualifica di appartenenza e di una
anzianita' di almeno cinque anni di servizio di ruolo o, a
prescindere da tale anzianita', se in possesso del titolo
di studio richiesto per la qualifica cui accedono, fatto
salvo quanto disposto dall'art. 556, comma 4, per
particolari attivita' tecniche o specialistiche.
3. I concorsi riservati per la seconda qualifica sono
per esami. Gli esami consistono nelle due prove scritte e
nel colloquio previsti dall'art. 552 per i concorsi
pubblici.
4. Il concorso riservato per la terza qualifica e' per
titoli, integrato da una o piu' prove pratiche attinenti
alle mansioni proprie del profilo professionale e del ruolo
per cui il concorso viene indetto.
5. L'integrazione delle graduatorie permanenti di cui
al comma 1 avviene mediante l'inserimento dei nuovi
aspiranti risultati idonei nei concorsi riservati.
6. I concorsi riservati sono banditi dagli uffici
dell'amministrazione scolastica periferica sulla base di
una ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, con
periodicita' quadriennale ovvero in caso di esaurimento
delle graduatorie permanenti di cui al comma 1 .
10. Le graduatorie dei concorsi riservati vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e quelle che
saranno compilate a seguito delle procedure dei medesimi
concorsi riservati in corso di svolgimento sono trasformate
nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 557 del testo
unico, come sostituito dal comma 9 del presente articolo.
11. I modelli viventi in possesso dei titoli di studio
previsti dalla tabella 1 allegata al contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto `Scuola', pubblicato nel
supplemento ordinario n. 109 alla Gazzetta Ufficiale n. 207
del 5 settembre 1995, per l'accesso rispettivamente alla
terza e quarta qualifica del personale ATA, che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato
cinque anni di servizio anche non continuativo nelle
Accademie di belle arti e nei licei artistici, sono
inseriti, a domanda, sulla base dell'anzianita' di
servizio, in graduatorie ad esaurimento ai fini
dell'assunzione in ruolo sui posti annualmente disponibili.
L'inserimento nella graduatoria per la terza qualifica
e' comunque subordinato al superamento di una prova di
idoneita' all'espletamento delle funzioni dello specifico
profilo, i cui contenuti e modalita' sono definiti con
ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.
All'onere derivante dallo svolgimento della predetta
prova di idoneita' si provvede entro il limite di spesa di
cui all'art. 2, comma 4. I modelli viventi in possesso dei
requisiti di servizio di cui al presente comma sono
assunti, nei limiti del fabbisogno annuale, con contratto
di durata annuale per un numero di ore compreso tra le
dieci e le venti settimanali. L'ulteriore fabbisogno di
modelli viventi nelle Accademie di belle arti e nei licei
artistici e' soddisfatto mediante il ricorso a contratti di
prestazione d'opera. I modelli viventi che siano stati
inclusi, ai sensi del presente comma, nelle graduatorie ad
esaurimento per l'assunzione nei ruoli del personale ATA
hanno titolo altresi', a domanda, alla precedenza
nell'assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, da parte dei capi d'istituto delle Accademie
di belle arti e dei licei artistici, nei corrispondenti
profili professionali. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'art. 275 del testo unico e'
abrogato. In sede nazionale verra' attivato un confronto
fra amministrazione scolastica e organizzazioni sindacali
sulle modalita' di attuazione del presente comma".
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio del
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registr~ione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 reca:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 6, della legge
21 dicembre 1999, n. 508: (Riforma delle accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
istituti superiori per le industrie artistiche, dei
conservatori di musica e degli istituti musicali
pareggiati):
"6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di
contrattazione, rispettivamente per il personale docente e
non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle
graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima
applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge con rapporto di lavoro a tempo inderminato, e'
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in
godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo
periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserite
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 270, comma 1, del
citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:
"1. L'accesso ai ruoli del personale docente ed
assistente, delle assistenti educatrici, degli
accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori
dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e
delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza ha
luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente
assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo a graduatorie
nazionali permanenti".
- Per il testo dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 3
maggio 1999, n. 124 e dell'art. 2, comma 6, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 si vedano le note alle premesse.