Ai responsabili unici dei contratti
                                  d'area interessati
                                  Alle imprese interessate
                                  Alle banche concessionarie
                                  Agli istituti collaboratori
                                  All'A.B.I.
                                  All'Ass.I.Lea.
                                      e, per conoscenza:
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica,   Dipartimento   per  le
                                  politiche    di   sviluppo   e   di
                                  coesione,     servizio    per    la
                                  programmazione negoziata
                                  Al    Ministero    del   lavoro   e
                                  previdenza  sociale - Gabinetto del
                                  Ministro
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri  -  Comitato coordinamento
                                  iniziative per l'occupazione

  Con  le  deliberazioni  del  22 giugno  2000 e del 2 novembre 2000,
quest'ultima   in  corso  di  perfezionamento,  il  CIPE  ha  emanato
disposizioni  in  materia di programmazione negoziata ed ha disposto,
tra   l'altro,   che   per   il  completamento,  mediante  protocolli
aggiuntivi,  dei  contratti  d'area  di Avellino, Salerno, Agrigento,
Gela,  Messina,  Porto-Torres,  Sulcis,  Torrese-Stabiese, Terni e La
Spezia,  le  agevolazioni  alle imprese proponenti siano concesse dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base
di  una  graduatoria  specifica  per  ciascuna  area,  formata con le
modalita'  ed  i criteri previsti in attuazione dell'art. 1, comma 2,
del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n. 415, convertito dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488.
  Per   le   predette  finalita'  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato e' autorizzato ad utilizzare una quota
delle  risorse  finanziarie  disponibili, pari a 340 miliardi di lire
(175,595   Meuro),  a  seguito  di  revoche  e  rideterminazioni  dei
contributi per gli interventi di cui alla citata legge n. 488/1992.
  Con  la  presente  circolare  si  forniscono  le indicazioni per la
concessione e l'erogazione delle suddette agevolazioni.

Premessa.

  Si richiamano le caratteristiche specifiche in materia di contratti
d'area  che  interessano  la presente procedura che riguardano, oltre
alle  finalita' dell'intervento, le attivita' produttive ammissibili,
la  tipologia  degli investimenti, le aree territoriali interessate e
il tetto massimo degli investimenti ammissibili per ciascun contratto
d'area  medesimo  di cui terra' conto il bando previsto al successivo
punto 3.2.
  1.1  La delibera del CIPE del 21 marzo 1997 al punto 3.1 definisce,
sulla  base  anche  di  quanto  gia' previsto dalla legge 22 dicembre
1996,  n.  662,  all'art.  203, lettera f), il contratto d'area quale
espressione del principio del partenariato sociale che costituisce lo
strumento  operativo  e  funzionale alla realizzazione di un ambiente
economico    favorevole    all'attivazione    di   nuove   iniziative
imprenditoriali  e  alla  creazione  di nuova occupazione nei settori
dell'industria,   agroindustria,   servizi   e   turismo   attraverso
condizioni  di massima flessibilita' amministrativa ed in presenza di
investimenti   qualificati   da   validita'   tecnica,   economica  e
finanziaria,  nonche'  di relazioni sindacali e condizioni di accesso
al credito particolarmente favorevoli.
  Con  successiva  delibera il CIPE stesso, in data 11 novembre 1998,
al  punto C ha ampliato i settori di attivita' produttiva ammissibili
estendendoli  alla  produzione  di  energia  termica  o  elettrica da
biomassa  ed  ai servizi per la movimentazione ed il magazzinaggio di
terminals    e    dei   containers,   nonche'   al   confezionamento,
all'imballaggio,    al   reimballaggio,   alla   pesatura   ed   alla
confezionatura delle merci, alimentari e non.
  1.2  Le  aree  territoriali  di  intervento in materia di contratti
d'area  sono  quelle  definite  nella  citata  deliberazione CIPE del
21 marzo 1997, al punto 3.2.
  1.3  Il  costo  complessivo degli investimenti ammissibili proposti
dalle  imprese  interessate, dopo l'istruttoria bancaria, comprensivo
degli   eventuali   oneri   per   la   realizzazione   di  interventi
infrastrutturali  gia' agevolati, non puo' superare l'importo di lire
300  miliardi  (154,937 Meuro) per ciascun contratto d'area (delibera
CIPE  del 9 luglio 1998, punto 1.2), fatta salva la deroga, di cui al
punto  2  della  citata  deliberazione  CIPE del 2 novembre 2000, che
stabilisce nell'ambito del contratto d'area di "Torrese-Stabiese" - e
relativo   protocollo  aggiuntivo  -  che  il  limite  massimo  degli
investimenti  ammissibili e' incrementato, rispetto a quanto previsto
dalla  precedente  delibera  CIPE  n.  69/00  e  con  l'esclusione di
iniziative   localizzate   nei   comuni  di  Torre  Annunziata  e  di
Castellammare  di  Stabia  destinatari  dei precedenti interventi, di
ulteriori 150 miliardi di lire (77,468 Meuro).

2. Aspetti  specifici  da applicare alla procedura per la concessione
delle agevolazioni.

  2.1 Il sistema agevolativo e' applicato, attraverso una procedura a
bando,  in favore delle imprese che svolgono attivita' produttive nei
settori dell'industria, dei servizi, del turismo e dell'agroindustria
di  cui  alle  suddette  delibere  del  CIPE in data 21 marzo 1997 ed
11 novembre 1998 gia' richiamate al precedente punto 1.1.
  Le  agevolazioni sono concesse sulla base di graduatorie specifiche
per  ciascun  contratto  d'area,  in relazione a quanto previsto alla
lettera  a)  del  successivo punto 3.1, formate con le modalita' ed i
criteri   previsti   in   attuazione   dell'art.   1,  comma  2,  del
decreto-legge   22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito  dalla  legge
19 dicembre  1992,  n.  488,  e  tenendo  conto di quanto previsto ai
successivi punti 3.8 e 3.9. Pertanto si fara' riferimento, per quanto
applicabili,  ai  contenuti  in  materia  di  procedure,  modalita' e
criteri selettivi di cui alle circolari del Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 e n.
900516 del 13 dicembre 2000, rispettivamente relative, la prima, alle
attivita'  estrattive e manifatturiere, di costruzioni, di produzione
e  distribuzione  di  energia  elettrica,  di vapore e di acqua calda
nonche' di fornitura di servizi, in seguito "settore industria" e, la
seconda,  alle  attivita'  turistico-alberghiero, in seguito "settore
turismo".
  In  particolare  sono  ammissibili  alle  agevolazioni  suddette  i
programmi d'investimento promossi:
    dalle  imprese estrattive e manifatturiere, ivi comprese anche le
attivita' agroindustriali, che possono riguardare solo uno o piu' dei
settori produttivi di cui alle sezioni C - "Estrazioni di minerali" e
D  - "Attivita' manifatturiere" della classificazione delle attivita'
economiche  ISTAT  `91,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
derivanti  dalle  vigenti specifiche normative dell'Unione europea di
cui  al  punto  2.6  della detta circolare ministeriale n. 900315 del
14 luglio  2000.  L'attivita'  estrattiva, che deve essere pertinente
alla  estrazione  di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che
deve   essere   tesa   alla  lavorazione  di  materie  prime  e/o  di
semilavorati  per  l'ottenimento  di  altri  semilavorati e/o finiti,
devono inoltre essere comprovabili dall'impresa proponente attraverso
la  puntuale esposizione nella prima parte del business plan (si veda
il  punto  3.8  della  citata  circolare n. 900315) del proprio ciclo
tecnologico delle produzioni effettuate e/o di quelle previste;
    dalle  imprese operanti nel settore delle costruzioni di cui alla
sezione  F della classificazione delle attivita' economiche ISTAT `91
per  le  quali,  in relazione alla particolarita' del settore ed alle
modalita'    operative    di    utilizzo    dei   beni   strumentali,
l'ammissibilita'  dei  beni  stessi,  qualora  non  utilizzati in una
stabile  unita'  produttiva,  e'  condizionata  all'impegno,  pena la
revoca  delle  agevolazioni, da parte dell'impresa all'utilizzo degli
stessi,  per  i  cinque  anni  successivi  alla  data  di  entrata in
funzione,  esclusivamente  in  cantieri  ubicati  nei  territori  del
contratto  d'area  interessato.  Per gli altri aspetti concernenti la
concessione  delle  agevolazioni  valgono  i  criteri  e le modalita'
previste  al  punto  2.5  della  suddetta  circolare  n.  900315  del
14 luglio 2000;
    dalle  imprese fornitrici di servizi che possono riguardare uno o
piu'  dei  settori  riportati  nell'Allegato  2  alla detta circolare
ministeriale n. 900315 del 14 luglio 2000;
    dalle   imprese   operanti   nel   settore   della  produzione  e
distribuzione  di  energia  elettrica, di vapore e di acqua calda, di
cui  alle  classi  40.10  e  40.30 della citata classificazione delle
attivita'   economiche   ISTAT   `91,   limitatamente  agli  impianti
alimentati  mediante  la  trasformazione  di  rifiuti  organici  o di
prodotti  vegetali  (c.d.  Biomasse) la cui potenza elettrica non sia
superiore a 50 MW e con indice energetico non inferiore a 0,60.
  Per  indice  energetico si intende quello definito con delibera del
Comitato   interministeriale   dei   prezzi   del  29 aprile  1992  e
sintetizzato nella formula seguente:

                   Ien =(Ee/Ec) + \[Et/(0,9Ec)] -a

  Ove:
Ee = Energia  elettrica  utile prodotta annualmente dall'impianto, al
netto dell'energia assorbita dai servizi ausilari
Et = Energia termica prodotta annualmente dall'impianto
Ec = Energia   immessa   annualmente   nell'impianto   attraverso   i
combustibili fossili commerciali

              a  = [(1/0,60) - 1] x [0,60 - (Ee /Ec)].

  L'impianto   deve   obbligatoriamente   dotarsi,   nell'ambito  del
programma   d'investimento   da   agevolare,   della   strumentazione
necessaria  per  le verifiche, da effettuare sulla base della vigente
normativa,  utili  alla  rilevazione degli elementi occorrenti per il
calcolo del suddetto indice;
    dalle  imprese  che  svolgono  attivita' di gestione di strutture
turistiche,  come  individuate all'art. 6 della legge 17 maggio 1983,
n.  217,  o  di  una  o piu' delle ulteriori attivita' indicate dalla
regione,  nel  cui territorio ricade il contratto d'area, per i bandi
del  "settore  turismo" della legge n. 488/1992. Per queste ultime si
considerano   ammissibili  alle  agevolazioni  quelle  che  risultano
indicate dalla regione alla data del decreto di cui al punto 3.2.

2.2  Le  spese  relative alla realizzazione delle iniziative proposte
dalle  imprese  di  cui  sopra  sono  ammissibili  alle  agevolazioni
finanziarie  solo  ed  esclusivamente  qualora  inserite in programmi
d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello della
presentazione del modulo di domanda.

  2.3  Le  tipologie  di  investimento  ammissibili  sono  il  "nuovo
impianto"  e,  limitatamente  ai  contratti d'area previsti per legge
(Avellino,  Salerno e Potenza), le iniziative imprenditoriali dirette
"all'ampliamento"  di  attivita'  esistenti.  Quest'ultima  tipologia
risultera'  ammissibile,  nel  rispetto  delle condizioni di cui alle
deliberazioni  CIPE  del  17 marzo 2000 (punto 2.1) e 2 novembre 2000
solo nel caso in cui:
    a) non  si  tratti  di  rilocalizzazioni di cicli produttivi o di
impianti  preesistenti  anche  in aree diverse da quelle comprese nel
contratto d'area;
    b) la  solidita'  economica-finanziaria  dell'azienda  e  la  sua
capacita'  di  stare  sul  mercato  siano  dimostrate nel complesso e
riconosciute,  in  particolare,  sulla  base  degli investimenti gia'
realizzati sul territorio;
    c)  l'occupazione  prevista  sia  aggiuntiva  rispetto ai livelli
occupazionali  riferiti  alle  aziende  interessate o, qualora queste
facciano parte di un gruppo imprenditoriale, all'intero gruppo;
    d) il  rapporto tra contributo pubblico richiesto e nuovi addetti
previsti  non superi di oltre il 10% quello medio delle iniziative di
ampliamento agevolate nella medesima regione a valere sul bando della
legge n. 488/1992, emanato in data 6 febbraio 1998.
  Per  quanto  riguarda  gli  ampliamenti,  la  positiva  conclusione
dell'istruttoria   e'   comunque   subordinata   alla  documentazione
dell'avvenuta  verifica  delle  condizioni di flessibilita' che sara'
attuata  tra  le  parti  sociali,  tenendo  conto  della  consistenza
dell'occupazione aggiuntiva.
  2.4  L'importo  complessivo  massimo  degli investimenti ammessi ai
benefici  finanziari  per  il  contratto d'area, come detto, non puo'
superare  i  300  miliardi  di  lire  (154,937 Meuro), fatta salva la
deroga (vedi punto 1.3 precedente) per il contratto d'area di Torrese
Stabiese.  Risulta  pertanto che l'importo massimo ammissibile per il
completamento  di  ciascun  contratto  d'area  di  cui  alle indicate
deliberazioni CIPE non potra' superare il valore pari alla differenza
tra  l'indicato  importo  di  lire  300  miliardi  (154,937  Meuro) e
l'importo  totale  (comprensivo  delle  spese,  ove  previste, per la
realizzazione di opere infrastrutturali) dei programmi d'investimento
gia'  ammessi  a  fruire delle risorse CIPE, risultante dal contratto
d'area  base e dai protocolli aggiuntivi come sottoscritti. Pertanto,
al fine di determinare detto importo non si terra' conto di eventuali
provvedimenti   di   revoca  e  di  rideterminazione  dei  contributi
concessi,  nonche'  di  rinunce  da parte delle ditte beneficiarie al
contributo   medesimo,   intervenuti   a   partire   dalla   data  di
sottoscrizione  del  contratto d'area base e di quella dei protocolli
aggiuntivi.

3.  Procedure  per  l'emanazione  del  bando  e  la  formazione delle
graduatorie con riferimento alla normativa dei contratti d'area.

  3.1  Ai  fini  dell'emanazione  del bando e per la formazione delle
graduatorie,  di  cui  al successivo punto 3.7, il responsabile unico
del  contratto  d'area  interessato,  nel rispetto della procedura di
concertazione   prevista   dalla   regolamentazione  vigente  per  il
contratto d'area nei rapporti con i soggetti promotori;
  deve:
    a) indicare,   sulla   base   dell'ammontare   complessivo  degli
investimenti  agevolabili,  calcolato  come  riportato  al precedente
punto  2.4,  se intende riservare detto importo ai soli programmi del
"settore industria" o del solo "settore turismo", ovvero ad entrambi;
in  tale  ultimo  caso deve ripartire detto importo in percentuali da
attribuire  ai  programmi  del  "settore  industria"  ed a quelli del
"settore turismo";
    b) individuare,  nell'ambito territoriale del contratto d'area, i
comuni   nei   quali  vi  sono  aree  disponibili,  per  destinazione
urbanistica   conforme   alle  attivita'  ammissibili  indicate  alla
precedente  lettera  a),  e  dotate  delle necessarie infrastrutture,
attestandone  la  sussistenza  e  limitando  ad essi l'ubicazione dei
programmi  agevolabili,  ferme  restando  le  successive verifiche da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione CIPE, n. 127, in data
11 novembre  1998,  punto c), comma 3, i cui esiti saranno comunicati
anche al responsabile unico.
    c) indicare  la banca concessionaria tra quelle convenzionate con
il  Ministero  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato per
l'applicazione del sistema agevolativo della legge n. 488/1992;
  puo':
    d) individuare  due  o  piu'  settori produttivi, con riferimento
alle  prime  due  cifre  del codice ISTAT '91, tra quelli ammissibili
alle agevolazioni, sulla base di quanto stabilito al precedente punto
a),  del  "settore  industria"  e/o  due  o  piu'  tra  le  attivita'
ammissibili  fra  quelle  del  "settore  turismo",  ai quali limitare
l'accesso alle agevolazioni;
    e) individuare   all'interno  dell'ambito  territoriale  definito
dalla precedente lettera b), eventuali ambiti piu' ristretti ai quali
limitare l'ubicazione dei programmi da agevolare;
    f)  indicare  eventuali  riserve di fondi a favore delle PMI o di
particolari  settori o attivita' produttive o di ambiti territoriali,
dei   quali   si   terra'  conto  ai  fini  della  concessione  delle
agevolazioni sulla base delle graduatorie.
  Di  tali  determinazioni il responsabile unico deve dare tempestiva
comunicazione   al   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  al fine di poter consentire l'attivazione del bando
di cui al successivo punto.
  3.2  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con  proprio  decreto,  procede  alla  pubblicazione,  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana, del bando per il completamento
del  contratto  d'area  interessato  solo dopo che sara' pervenuta la
comunicazione  del responsabile unico di cui al precedente punto 3.1.
Il bando, tra l'altro, indichera':
    le  date  di apertura e di chiusura previsti per la presentazione
delle domande;
    la banca concessionaria individuata dal responsabile unico;
    l'importo   complessivo   massimo   ammissibile   dei   programmi
d'investimento per il completamento del contratto d'area, determinato
sulla  base  di  quanto gia' riportato al precedente punto 2), ultimo
comma;
    le  eventuali  indicazioni  pervenute  dal  responsabile unico in
ordine agli argomenti di cui al precedente punto 3.1;
    il  rapporto  medio,  di cui al precedente punto 2.3, lettera d),
tra   contributo   pubblico  e  nuovi  addetti  delle  iniziative  di
"ampliamento"  agevolate  nella regione di appartenenza dei territori
del  contratto  d'area,  a  valere sul bando della legge n. 488/1992,
emanato in data 6 febbraio 1998.
  3.3  La  presentazione  delle  domande, i tempi, le procedure, e le
modalita'   di   svolgimento  dell'istruttoria  e  la  concessione  e
l'erogazione   delle   agevolazioni  sono  disciplinati  dalle  dette
circolari  ministeriali  n.  900315, per il "settore industria", e n.
900516,  per  il  "settore  turismo", salvo quanto disposto dai punti
seguenti.
  3.4 Le domande di agevolazione, complete di tutta la documentazione
necessaria,  possono  essere  presentate solo a partire dalla data di
apertura   indicata  nel  bando  di  cui  al  precedente  punto  3.2.
Contestualmente   alla   presentazione   della   domanda  alla  banca
concessionaria le imprese inviano copia del modulo di domanda e della
scheda  tecnica al responsabile unico del contratto d'area che, entro
il  termine  di  trenta  giorni  a partire dalla data di chiusura del
bando, puo' comunicare eventuali osservazioni alla banca stessa.
  La  prevista  cauzione,  disciplinata  e determinata secondo quanto
indicato   dalle   predette  circolari  applicative  della  legge  n.
488/1992,  qualora  effettuata in contanti, viene versata su apposito
conto  corrente  aperto  dalla  banca  concessionaria,  intestato  al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  3.5  La banca concessionaria, unitamente alle relazioni istruttorie
di  tutte  le  domande di agevolazione presentate, invia al Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato anche una relazione
riepilogativa,  per  i  soli  programmi  istruiti con esito positivo,
dalla  quale  risultino  gli elementi sufficienti ad individuare, per
ciascun programma di investimento, la esatta ubicazione del suolo ove
esso verra' realizzato.
  3.6   Per   ognuno  dei  protocolli  aggiuntivi  individuati  nelle
richiamate  deliberazioni  del  CIPE  e'  prevista,  sulla base delle
indicazioni  del  responsabile  unico  di  cui  alla  lettera  a) del
precedente  punto  3.1;  la  formazione  di  una  graduatoria  per il
"settore industria" e/o di una per il "settore turismo".
  Ciascuna   graduatoria   medesima  accoglie  sia  i  programmi  dei
cosiddetti "grandi progetti" che quelli diversi dai "grandi progetti"
come definiti al punto 6.1, lettere i) e ii) della indicata circolare
n. 900315 del 14 luglio 2000.
  3.7  Ai  fini della formazione della graduatoria saranno utilizzati
gli  indicatori  gia' previsti nelle citate circolari ministeriali n.
900315  e  n.  900516  con  la  esclusione  di  quello  relativo alla
priorita'  regionale,  cosiddetto  "indicatore  n.  4".  In merito si
richiamano  in  sintesi gli indicatori che dovranno essere utilizzati
per la formazione della graduatoria del "settore industria":
    indicatore n. 1, e' il rapporto tra il capitale proprio investito
e  da  investire  nel  programma  e  l'investimento  complessivo  del
programma medesimo, risultanti dalla istruttoria bancaria;
    indicatore  n.  2,  e'  il  rapporto  tra  il  numero di occupati
attivati dal programma e l'investimento complessivo;
    indicatore  n.  3,  e'  pari  al  rapporto  tra la misura massima
dell'agevolazione   concedibile,   per   dimensione  dell'impresa  ed
ubicazione dell'unita' produttiva, e la misura richiesta dall'impresa
proponente;
    indicatore   n.  5,  e'  determinato  dal  punteggio  complessivo
attribuito  a ciascun programma in relazione al livello di attenzione
dimostrato  dall'impresa  richiedente  nei  confronti delle tematiche
ambientali,   con   riferimento,  in  generale,  alla  certificazione
ambientale  dei  processi produttivi, all'utilizzazione di tecnologie
atte  a  ridurre  gli  impatti  sull'ambiente attraverso la riduzione
delle  risorse  naturali  impiegate  e  dei  quantitativi  di rifiuti
prodotti,  nonche'  alle  prestazioni  ambientali  che  si impegna ad
ottenere  in  termini di eliminazione dell'uso di sostanze pericolose
negli    impianti    e/o   processi   produttivi   e   nei   prodotti
commercializzati,  di  qualita'  e  quantita' degli scarichi idrici e
delle emissioni gassose.
  Relativamente,   invece,  alla  formazione  della  graduatoria  del
"settore  turismo" verranno utilizzati i suddetti indicatori nn. 1, 2
e  3.  I valori di detti indicatori sono incrementati del 5% nel caso
l'impresa  proponente  abbia  gia'  aderito  o intenda aderire, entro
l'esercizio  "a  regime"  dell'iniziativa  da  agevolare  al  sistema
internazionale  riconosciuto di certificazione ambientale ISO 14001 o
EMAS.
  3.8  Le  agevolazioni  sono  concesse  sulla  base  della posizione
assunta   da   ciascun   programma  d'investimento  nella  rispettiva
graduatoria,  seguendo  l'ordine  decrescente, partendo dalla prima e
fino  all'esaurimento  dei  fondi  disponibili  per ciascun contratto
d'area,  tenendo conto delle eventuali riserve di cui alla lettera f)
del precedente punto 3.1.
  Nel caso in cui l'ammontare degli investimenti ritenuti ammissibili
dalla  banca  concessionaria  per  l'ultimo  programma  collocato  in
posizione  utile  nella  graduatoria  di  cui al precedente punto 3.6
comporti  il superamento del prescritto tetto di 300 miliardi di lire
(154,937  Meuro),  fatta eccezione (vedi precedente punto 1.3) per il
contratto  d'area  di  Torrese  Stabiese, l'agevolazione e' calcolata
limitatamente   all'ammontare   dell'investimento  che  raggiunge  il
suddetto  tetto,  considerando,  cosi',  agevolato  il  programma per
l'intero  importo  ammesso dalla banca concessionaria, fatta salva la
espressa rinuncia da parte della ditta.
  I  provvedimenti  di  concessione  delle agevolazioni, che verranno
emessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
a  favore delle imprese, saranno inviati in copia, per conoscenza, al
responsabile unico del contratto d'area.
  3.9  Le  agevolazioni  concesse per ciascun programma verranno, nei
tempi  e  nel  rispetto  dei criteri e delle modalita' previste dalle
richiamate  circolari  ministeriali,  rese  disponibili dal Ministero
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, in due o tre quote
annuali  di  uguale  importo,  con accredito presso il conto corrente
aperto  dalla banca concessionaria interessata. L'erogazione a favore
dell'impresa  vengono  effettuate  dalla  banca medesima che ne dara'
contestuale comunicazione al responsabile unico.
  3.10  Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
invia  copia  del  provvedimento  di  concessione definitiva anche al
responsabile unico.
  3.11  Il  responsabile  unico, nell'ambito delle proprie competenze
previste dalle norme in vigore in materia di contratto d'area, dovra'
svolgere   un'adeguata  attivita'  di  monitoraggio  sullo  stato  di
avanzamento  dei  lavori  per  la  realizzazione  degli  investimenti
produttivi  agevolati  al  fine  di  individuare  e  ove, necessario,
realizzare,  di  concerto con i soggetti promotori, quelle condizioni
sia  di  ordine  tecnico che amministrative che permettano la massima
accelerazione   della   realizzazione  degli  investimenti  agevolati
stessi.  Di  tale  attivita'  dovra'  dare comunicazione con apposita
relazione  scritta  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   con   cadenza  semestrale  entro  il  30 giugno  e
31 dicembre di ciascun anno fino alla completa realizzazione di tutti
gli investimenti interessati.
    Roma, 15 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Letta