IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni,  con  il  quale e' stato emanato il nuovo codice della
strada;
  Visto  il  decreto ministeriale 27 settembre 1982 con il quale sono
state   emanate   norme   per   disciplinare   la  progettazione,  la
costruzione,  l'approvazione,  la  revisione  e  l'installazione  sui
veicoli,  di serbatoi utilizzati per il trasporto e lo spandimento di
liquame, proveniente prevalentemente da deiezioni animali, utilizzato
in agricoltura;
  Considerata  l'opportunita' di adeguare i criteri di individuazione
dei  materiali  idonei  nella  costruzione dei sopra citati serbatoi,
dettati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 settembre 1982, ai
progressi della tecnica;
                              Decreta:
  Fermo  restando  che  il  materiale  base  per  la  costruzione dei
serbatoi  utilizzati  per  il  trasporto e lo spandimento di liquame,
proveniente  prevalentemente  da  deiezioni  animali,  utilizzato  in
agricoltura e' individuato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27
settembre  1982, si ammette l'utilizzo di altri acciai, alle seguenti
condizioni:
    la lega sia inclusa in una norma europea armonizzata di prodotto,
specifica per l'impiego previsto;
    la  lega  sia  inclusa  nella  norma di unificazione nazionale di
prodotto specifica per l'impiego previsto in un paese della CE;
    la  lega  sia  di  tipo ammessa all'uso e incluso nelle schede di
accettazione  dei materiali di cui alla raccolta M dell'ISPESL, nella
sua edizione piu' aggiornata.
      Roma, 16 gennaio 2001
                                             p. Il Ministro: Angelini