IL DIRIGENTE GENERALE
                 del Dipartimento per la valutazione
                dei medicinali e la farmacovigilanza

  Visto  il  decreto  legislativo  n.  29  del  3 febbraio  1993 e le
successive, modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  decisione della commissione europea del 29 novembre 2000
recante  l'autorizzazione  all'immissione in commercio del medicinale
per uso umano "Luveris";
  Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "attuazione
della  direttiva  93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e
75/319 CEE";
  Visto  l'art.  3  della  direttiva 65/65 modificata dalla direttiva
93/39 CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 266, recante il
"Riordinamento del Ministero della sanita' a norma dell'art. 1, comma
1,  lettera  h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421", con particolare
riferimento all'art. 7;
  Vista  la  legge  24 dicembre  1993 n. 537, concernente "Interventi
correttivi  di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto  l'art.  1,  comma  41,  della legge 662 del 23 dicembre 1996
secondo  il  quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del
regolamento  CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione
al  Servizio  sanitario  nazionale  ad  un  prezzo contrattato con il
Ministero  della  sanita', su conforme parere della Commissione unica
del    farmaco,    secondo   i   criteri   stabiliti   dal   comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
classificazione ai fini della rimborsabilita';
  Visto  il  parere espresso nella seduta del 5/6 dicembre 2000 dalla
Commissione unica del farmaco;
  Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica del farmaco del
22 dicembre 2000,  registrato  alla  Corte  dei  conti il 27 dicembre
2000, registro n. 2, fog1io 333;
  Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
  Considerato  che  per  la  corretta gestione delle varie fasi della
distribuzione,  alla  specialita'  medicinale  "Luveris"  debba venir
attribuito un numero di identificazione nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla specialita' medicinale LUVERIS nelle confezioni indicate viene
attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
    75   UI/ML   polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  1
flaconcino  + 1 fiala uso sottocutaneo - n. 034951018/E (in base 10),
11BMVB (in base 32);
    75   UI/ML   polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  3
flaconcini  + 3 fiale uso sottocutaneo - n. 034951020/E (in base 10),
11BMVD (in base 32);
    75   UI/ML  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  10
flaconcini + 10 fiale uso sottocutaneo - n. 034951032/E (in base 10),
11BMVS (in base 32);
    75   UI/ML   polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  1
flaconcino  +  flaconcino  uso sottocutaneo - n. 034951044/E (in base
10), 11BMW4 (in base 32);
    75   UI/ML   polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  3
flaconcini  + 3 flaconcini uso sottocutaneo - n. 034951057/E (in base
10), 11BMWK (in base 32);
    75   UI/ML  polvere  e  solvente  per  soluzione  iniettabile  10
flaconcini + 10 flaconcini uso sottocutaneo - n. 034951069/E (in base
10), 11BMWX (in base 32).
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