IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300;
  Visto  il  decreto-legge  11 giugno  1998,  n. 180, convertito, con
modificazioni della legge 3 agosto 1998, n. 267;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella
regione  Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2002;
  Vista  l'ordinanza  n.  3100,  in data 22 dicembre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 3 in data
4 gennaio 2001;
  Viste  le  note  dei  prefetti  di  Salerno  e  Napoli  9 gennaio e
16 gennaio 2001, che segnalano l'esigenza di integrare l'ordinanza n.
3100/2000,    nella   parte   relativa   all'esercizio   dei   poteri
straordinari;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  prorogato  lo stato di
emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dalla
crisi sismica del mese di settembre 1997;
  Vista  l'ordinanza  n.  3101,  in data 22 dicembre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 2 in data
3 gennaio 2001;
  Considerato  che nel comune di Carpineto Sinello (Chieti) il Gruppo
nazionale per la difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale  delle  ricerche  ha  accertato  l'esistenza  di  una grave
situazione   di   pericolo  incombente  per  la  pubblica  e  privata
incolumita';
  Considerato   che  per  la  situazione  di  dissesto  idrogeologico
incombente  sul territorio del comune di Carpineto Sinello la regione
Abruzzo  ha  chiesto  l'adozione  di  atti  straordinari  diretti  ad
eliminare le situazioni di pericolo;
  Sentito il Ministero dell'ambiente;
  Acquisite le intese dei presidenti delle regioni Campania, Abruzzo,
Marche ed Umbria;
  Su  proposta  del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi
                               Art. 1.
  1.  All'art.  17,  commi  1  e 2, dell'ordinanza 3100/2000, dopo le
parole  "Campania"  sono  inserite  le  seguenti  "e i prefetti delle
province  della  Campania"  e  le parole "puo'" sono sostituite dalle
seguenti "possono".