Alle amministrazioni pubbliche

  A  seguito della modifica normativa rappresentata dalla lettera o),
dell'art.  4  del  regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  n. 549/1999 di "Organizzazione delle strutture di livello
dirigenziale  generale  del  Ministero  dell'ambiente",  si  e'  resa
necessaria   la  rettifica  del  4o  capoverso  della  circolare  del
22 luglio 1997, applicativa del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n.  39,  concernente  la  liberta'  di  accesso  alle informazioni in
materia  ambientale  (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 54 del
6 marzo 1997).
  Pertanto   si  riporta  qui  di  seguito  la  circolare  in  parola
debitamente aggiornata.
  "Il  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 39, con il quale e'
stata   data  attuazione  alla  direttiva  90/313/CEE  relativa  alla
liberta'  di  accesso  alle  informazioni  in  materia  di  ambiente,
prevede,  all'art.  8,  che il Ministro dell'ambiente predisponga una
relazione   annuale  da  presentare  in  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione del decreto stesso.
  Al fine di consentire al Ministro dell'ambiente di adempiere a tale
obbligo,  l'art.  8  del  decreto  stabilisce,  inoltre, che entro il
30 giugno di ogni anno le autorita' pubbliche individuate all'art. 2,
comma  1,  lettera  b), trasmettano al Ministero dell'ambiente i dati
relativi alle richieste di accesso in materia ambientale, nonche' una
relazione   dettagliata   sugli   adempimenti   posti  in  essere  in
applicazione del decreto stesso.
  Allo  scopo  di  semplificare  e  razionalizzare  l'invio  dei dati
richiesti  sono  state  predisposte due schede allegate alla presente
circolare  che le amministrazioni interessate sono tenute a compilare
e  ad  inviare  al Ministero dell'ambiente - Servizio per lo sviluppo
sostenibile - Divisione IV - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
  La  scheda  A  contiene informazioni circa l'amministrazione o ente
preposto  all'attuazione  della direttiva sull'accesso, nonche' circa
la tipologia delle richieste di accesso.
  La  scheda  B  riguarda  i  dati relativi ai casi di esclusione del
diritto  di  accesso, con riferimento ai motivi di eslusione previsti
all'art. 4 del decreto legislativo n. 39 del 1997.
    Roma, 11 gennaio 2001
                                                  Il Ministro: Bordon