IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  10, comma 1, lettera p), della legge 13 maggio 1999,
n.   133,   recante   "Disposizioni   in   materia  di  perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale";
  Visto  l'art.  12  del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56,
che,  in  attuazione  dell'art.  10, comma 1, lettera p), della legge
13 maggio  1999,  n. 133, stabilisce che le regioni confinanti con la
Svizzera,  al fine di ridurre la concorrenzialita' delle rivendite di
benzine  situate  nel  vicino  Stato  non  facente parte della Unione
europea,  possono  determinare, con propria legge e nell'ambito della
quota  complessiva  dell'accisa  a loro riservata, nel rispetto della
normativa  comunitaria,  una  riduzione  del  prezzo alla pompa delle
benzine  utilizzate dai privati cittadini residenti nella regione per
consumi  personali,  in  modo tale da garantire che il prezzo non sia
inferiore  a  quello  praticato  nello  Stato  confinante  e  che  la
riduzione  sia  differenziata  nel  territorio  regionale  in maniera
inversamente  proporzionale  alla  distanza  dei punti di vendita dal
confine;
  Visto l'ultimo comma del medesimo art. 12 con il quale si determina
che  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica o di concerto con il Ministro delle finanze
sono  stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'art. 12;
  Considerato  che  la  quota  dell'accisa sulle benzine spettante ai
sensi  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, viene attribuita secondo
le  disposizioni  indicate con il decreto del Ministro del tesoro del
1 marzo 1996;
  Ritenuto  che  si  rende  necessario ed urgente emanare il predetto
decreto  interministeriale tenuto conto dell'operativita' della nuova
normativa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Le   norme  del  presente  decreto  si  applicano  alle  regioni
Lombardia  e  Piemonte  che riducono con propria legge il prezzo alla
pompa  delle  benzine  ai  sensi  e  nei  limiti  di quanto stabilito
dall'art. 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
  2. L'ambasciata  d'Italia  presso  la  Repubblica federale svizzera
comunica  trimestralmente  ai  presidenti  delle  giunte regionali il
prezzo  alla  pompa  delle benzine, con e senza piombo, praticato nei
punti  vendita  ubicati ad una distanza non superiore a 10 chilometri
dal  confine  italiano. Se il prezzo alla pompa risulta differenziato
nei punti vendita la predetta comunicazione segnala il prezzo medio.
  3. Le  regioni  Lombardia  e  Piemonte informano il Ministero delle
finanze  -  Dipartimento  delle  dogane  e delle imposte indirette di
tutta  la  regolamentazione autonomamente posta in essere concernente
la presente materia e le sue variazioni tempo per tempo disposte.
  4. Le  regioni  Lombardia  e  Piemonte  nell'ambito  della predetta
autonoma    regolamentazione    disciplinano    le    modalita'   per
l'effettuazione  dei rimborsi relativi alla riduzione del prezzo alla
pompa  e  dei controlli sulle cessioni di carburanti a prezzo ridotto
prevedendo  la  misura delle relative sanzioni amministrative in caso
di  inadempienza  o  abuso,  tenendo  anche  conto delle disposizioni
vigenti  in  materia  di  accise  sugli olii minerali. A tal fine, in
occasione   delle   verifiche   previste   dalla  normativa  vigente,
l'amministrazione  finanziaria  tiene  conto  anche  delle specifiche
disposizioni regionali.