IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  direttiva  1999/103/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  che  modifica  la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita' di misura;
  Viste  le  rettifiche  della  direttiva  1999/103/CE del Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle
Comunita'  europee  L 104  del 24 aprile 2000 e L 311 del 12 dicembre
2000;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n.
802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita' di
misura;
  Visto  il  decreto  30 dicembre  1989 di attuazione della direttiva
89/617/CEE  che  modifica  la  direttiva  80/181/CEE  sulle unita' di
misura;
  Visto  l'art. 2 della legge 28 ottobre 1988, n. 473, concernente la
facolta'    del    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e
dell'artigianato  di  provvedere  con  propri decreti all'adeguamento
delle   disposizioni   tecniche  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12 agosto  1982,  n.  802,  di attuazione della direttiva
80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unita' di misura;
  Sentito  il  Comitato  centrale  metrico nella seduta del 10 aprile
2000;
  Considerata la necessita' di attuare la direttiva 1999/103/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Al  decreto  30 dicembre  1989,  di  attuazione della direttiva
89/617/CEE,  che  modifica  la  direttiva  80/181/CEE sulle unita' di
misura,  nell'art. 1, punto 1, lettera b), la data "31 dicembre 1999"
e' sostituita da "31 dicembre 2009".
  2.  L'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto
1982,  n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle
unita' di misura e' modificato come segue:
    a) al capitolo I, il testo della tabella riportata al punto 1.1.1
e' sostituito dal testo seguente:
      "La  temperatura Celsius t e' definita dalla differenza t = T -
To  tra  due  temperature termodinamiche T e To con To = 373,15 K. Un
intervallo o una differenza di temperatura possono essere espressi in
kelvin  o  in  gradi  Celsius.  L'unita'  "grado  Celsius  e'  uguale
all'unita' "kelvin ";
    b)  le  definizioni delle unita' supplementari SI riportate nella
tabella al punto 1.2.1 sono sostituite dalle seguenti:
      "Unita'  di  angolo piano. Il radiante e' l'angolo compreso tra
due  raggi  di un cerchio i quali delimitano, sulla circonferenza del
cerchio, un'arco di lunghezza pari a quella del raggio.
  (Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992)".
      "Unita'  angolo solido. Lo steradiante e' l'angolo solido di un
cono  che,  avendo  il vertice al centro di una sfera, delimita sulla
superficie di questa un'area pari a quella di un quadrato il cui lato
ha una lunghezza pari al raggio della sfera.
  (Norma internazionale ISO 31 - 1 : 1992).";
    c) la tabella al punto 1.3 e' sostituita dalla seguente:
           ----> vedere tabelle a pag. 30 della G.U. <----


  Nota: unitamente alle due unita' sopracitate e ai relativi simboli,
possono essere utilizzati i prefissi e i relativi simboli elencati al
punto 1.3.".