IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme
per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337;
Visto l'art. 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 112 del
1999, concernente il rimborso delle spese relative alle procedure
esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della
riscossione mediante ruolo;
Considerato che ai sensi del predetto art. 17, comma 6, il rimborso
e' fissato, con riferimento alle singole procedure esecutive poste in
essere, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero
delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso, il quale e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto
di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1, dello
stesso decreto legislativo n. 112;
b) del debitore, negli altri casi;
Visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999,
concernente la procedura di discarico per inesigibilita' e
reiscrizione nei ruoli, ed in particolare il comma 3, ai sensi del
quale in caso di diniego del discarico, il concessionario e' tenuto a
versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del
relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali,
decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della
cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di
cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore;
Considerato che al fine di determinare gli importi spettanti a
titolo di rimborso spese per le singole procedure esecutive poste in
essere, e' stato in particolare seguito un criterio di riconoscimento
del grado di laboriosita' delle varie procedure individuate, espresso
dal tempo medio stimato occorrente per svolgere efficientemente
ciascuna attivita', valorizzato al costo medio al minuto del
personale, comprensivo di una quota parte dei costi generali
afferenti la specifica attivita' esecutiva;
Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure
esecutive cosi' determinata, vada applicata in misura fissa per
crediti non superiori a 2 milioni di lire, mentre per importi
superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione,
graduato in funzione dell'entita' del credito, atto a rappresentare
la maggiore onerosita' riconducibile al corretto svolgimento di
attivita' esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante
importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilita', ed al
connesso maggior rischio imprenditoriale;
Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure
esecutive svolte direttamente, ai concessionari compete anche il
rimborso delle spese vive sostenute per le attivita' necessariamente
svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento
delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure
risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione
corredati di idonea documentazione;
Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nelle adunanze del
19 settembre e 7 novembre 2000, prot. n. 2000/184539;
Decreta:
Art. 1.
E' approvata la tabella, riportata in allegato A, che fa parte
integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante
ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.