IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1,
lettera a), come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio
1999, n. 25;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile
1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti
a base di carni bovine, ed in particolare il titolo I;
Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29
dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi
auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal
sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive
modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29
dicembre 1997, che stabilisce modalita' d'applicazione del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il
livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di
identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, concernente
attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea, e
successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente
attuazione delle direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative ai
controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile
1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per l'attuazione
della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla
registrazione degli animali;
Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196,
concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della
specie bovina e suina;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio
2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;
Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma
1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni, in quanto la
sostituzione della parola: "settimanale" con la parola: "mensile", in
contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del
Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;
Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto di poter inserire,
cosi' come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma
all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le procedure
amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi
auricolari, nonche' del rilascio del passaporto. La normativa
attualmente in vigore, che prevede, invece, la distribuzione dei
marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche gare di
appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e
delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparita' di
trattamento nei servizi e nei costi.
Ulteriori lamentele sono state piu' volte espresse dagli allevatori
a causa della complessita' delle procedure di gara e dei conseguenti
ritardi nella materiale disponibilita' dei marchi in questione. La
possibilita' per gli allevatori, quindi, di acquistare tali marchi
direttamente da fornitori registrati presso il Ministero della
sanita', assegnando al servizio veterinario delle ASL la competenza
all'assegnazione dei relativi codici identificativi, consente il
corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia, in
ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilita' che le
regioni e le aziende unita' sanitarie locali possano, previa semplice
comunicazione al Ministero della sanita', fornire marchi auricolari
agli allevatori che ne facciano richiesta. Inoltre, prevedere
modalita' di rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse
difficolta' per lo spostamento degli animali tra le varie regioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 settembre 2000;
Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati animali oggetto del presente regolamento;
b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono
tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se in una stessa
azienda sono presenti piu' allevamenti, tutti gli allevamenti formano
un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria;
c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile
di animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel
mercato;
d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie
Bison bison e Bubalus bubalus;
e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese
le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere condotto
ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potra' essere
avviato solamente alla macellazione;
f) autorita' competente: il Ministero della sanita'.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati
regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo
stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
denominazione di "regolamento", siano adottati previo
parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:
"2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A,
parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo
soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali
conformemente al comma 4;
b) essere identificati e registrati in modo da
permettere di risalire all'azienda, al centro o
all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della
sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di
identificazione e registrazione e lo notifica alla
Comunita' europea in appresso denominata Commissione; dal
1o gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e
registrazione si applica anche ai movimenti degli animali
all'interno del territorio nazionale;
c) essere accompagnati durante il trasporto dai
certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle
disposizioni di cui all'allegato A e, per quanto riguarda
gli animali e i prodotti di cui all'allegato B della
documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario,
tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario
ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o
dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli
animali o i prodotti fino al destinatario;
d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni
di animali ricettivi, non essere originari:
1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni
che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del
sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle
malattie previste dall'allegato C o dell'applicazione di
misure di salvaguardia;
2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o
regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa
del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie
diverse da quelle previste nell'allegato C o
all'applicazione di misure di salvaguardia;
3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una
parte del territorio che non offra le garanzie addizionali
comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una
parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie,
spetta all'autorita' competente assicurarsi, prima di
rilasciare il certificato o documento di accompagnamento,
che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai
requisiti della stessa lettera d);
e) essere raggruppati se il trasporto riguarda piu'
luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti
sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai
certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera
c);
f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato
A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono
destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il
trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato
dall'autorita' competente garantire il benessere degli
animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo
d'uscita dal territorio comunitario;
g) per gli animali o le produzioni di cui
all'allegato A, parte II, che non soddisfano le
disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di
produzioni che figurano nell'allegato B, il transito puo'
essere effettuato solo se espressamente autorizzato
dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.