IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato e
integrato  con  successivo decreto legislativo 13 maggio 1999, n. 170
(di  seguito  unitariamente  decreto  legislativo),  che  all'art. 1,
prevede  l'istituzione  dell'Istituto  per i servizi assicurativi del
commercio estero - SACE (di seguito denominato Istituto);
  Visto  l'art.  4,  comma  6,  del  citato  decreto  legislativo, n.
143/1998,   che   alla   lettera  i),  attribuisce  al  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto la facolta' di deliberare transazioni e
cessioni  di  crediti  nel  quadro delle iniziative di recupero degli
indennizzi erogati;
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  143/1998,  soprarichiamato che
all'art.   7,   comma  3,  autorizza  la  SACE,  nei  limiti  fissati
annualmente   dal   Ministro   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   con   proprio   decreto,   a  concludere
transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi compreso lo
Stato, gestiti dalla stessa SACE, anche a valore inferiore rispetto a
quello nominale;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  636418 del 4 novembre 1999, con il
quale  il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,  avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 7, comma 2,
del  decreto  legislativo,  n. 143/1998, soprarichiamato, ha affidato
all'Istituto   la  gestione  del  recupero  dei  crediti  di  propria
pertinenza ai sensi dello stesso comma 2;
  Visto  il comma 4, dell'art. 7, dello stesso decreto legislativo n.
143/1998,  il  quale stabilisce che il ricavo delle operazioni di cui
al  comma  3,  del  medesimo art. 7, detratta la quota spettante agli
operatori  economici  indennizzati dalla SACE, va versato all'Entrata
del bilancio dello Stato;
  Vista  la legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), la quale
all'art.  145, comma 43, stabilisce che, per l'anno finanziario 2001,
le  somme  di  cui  sopra  affluiscono all'entrata del bilancio dello
Stato  per essere contestualmente riassegnate ad apposito capitolo di
spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica per le finalita' di cui
all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 143/1998;
  Vista  la  necessita'  di  provvedere, per l'anno finanziario 2001,
alla emanazione del decreto autorizzativo di cui all'art. 7, comma 3,
del decreto legislativo n. 143/1998;
  Vista  la  legge  14 gennaio  1994,  n. 20, recante disposizioni in
materia  di  giurisdizione  e  controllo della Corte dei conti, ed in
particolare   l'art.   3,   relativo   al   controllo  preventivo  di
legittimita' sugli atti non aventi forza di legge;
                              Decreta:
  1.  La  SACE  e'  autorizzata,  per l'esercizio finanziario 2001, a
concludere  transazioni  o  cedere  crediti,  propri  o di terzi, ivi
compreso  lo  Stato,  gestiti  dalla  stessa  SACE,  anche  a  valore
inferiore  rispetto  a quello nominale, fino ad un limite complessivo
non superiore a lire 4.000 miliardi di valore nominale.
  2.  Il ricavo delle operazioni di cui al comma precedente, detratta
la  quota spettante agli operatori economici indennizzati dalla SACE,
e'  versato  al  bilancio,  stato  di previsione dell'entrata, unita'
previsionale  di base 6.2.2, con specifico riferimento al capitolo n.
3245 denominato:
    "Versamento  dei  ricavi  netti delle operazioni di transazione o
cessione di crediti, ecc." per l'anno finanziario 2001.
  3.  In attuazione di quanto disposto dall'art. 145, comma 43, della
legge  23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), le somme di
cui  al  precedente punto 2, sono contestualmente riassegnate, per le
finalita'  di  cui  all'art.  8,  comma 2, del decreto legislativo n.
143/1998, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
della   spesa   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 25 gennaio 2001
                                                   Il Ministro: Visco