IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, che istituisce il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000; Visto il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del 18 dicembre che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine; Vista la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2000, n. 2000/374/CE, che modifica la decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Vista la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000, n. 2000/764/CE sui test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina, recante modifica della decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili; Considerato che le richiamate decisioni comunitarie modificano sostanzialmente i requisiti per il sistema di sorveglianza della BSE da attuare obbligatoriamente a partire dall'anno 2001, individuando quali nuovi metodi diagnostici i cosi' detti test rapidi e identificando le categorie di animali da sottoporre a tali test; Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000 n. 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuto necessario adeguare il richiamato decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, al contenuto delle sopra citate decisioni comunitarie nonche' alla legge sopra citata; Decreta: Art. 1. 1. Il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, e' modificato nel modo seguente: a) all'art. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole "venti mesi," la frase da "con segni comportamentali" fino a "della malattia", e' sostituita dalla seguente "con segni comportamentali o neurologici per i quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio"; b) all'art. 8, comma 2, dopo le parole "a norma del presente decreto," sono inserite le seguenti "o a seguito dell'adozione di provvedimenti comunitari,"; c) all'art. 9: 1) il comma 1, e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal 1o gennaio del 2001, le regioni e le province autonome attuano annualmente un programma di sorveglianza della: a) encefalopatia spongiforme bovina, conformemente a quanto stabilito all'allegato 3, parte I; b) scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3, parte III"; 2) al comma 2, dopo le parole "competenti per territorio" sono aggiunte le seguenti "utilizzando tra le metodiche diagnostiche di cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate di cui al decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991"; 3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le carcasse, le altre parti edibili, e la pelle, degli animali sottoposti ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto controllo ufficiale fino alla comunicazione dell'esito diagnostico negativo o fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000 e successive modificazioni. Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai sensi del predetto decreto ministeriale.". d) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "vengano a morte", sono aggiunte le seguenti "o si renda necessario procedere, per motivi di benessere animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale d'urgenza"; e) all'art. 14, comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: "c-bis) denunciare il sospetto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonche' a inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento alimenti, nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita'"; f) e' abrogato il comma 1, dell'art. 16; g) all'art. 23, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministero della sanita' notifica i casi positivi di BSE alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.".