IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, che
istituisce  il Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica delle
encefalopatie  spongiformi  trasmissibili, pubblicato nel supplemento
ordinario  n.  43  alla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'11 marzo 2000;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della sanita' 29 settembre 2000,
recante  misure  sanitarie  di  protezione  contro  le  encefalopatie
spongiformi  trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000;
  Visto  il regolamento n. 2000/2777/CE della Commissione europea del
18 dicembre che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato
delle carni bovine;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 5 giugno 2000, n.
2000/374/CE,  che  modifica  la  decisione  98/272/CE  relativa  alla
sorveglianza    epidemiologica    delle   encefalopatie   spongiformi
trasmissibili;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2000,
n.   2000/764/CE  sui  test  bovini  per  accertare  la  presenza  di
encefalopatia  spongiforme  bovina,  recante modifica della decisione
98/272/CE    relativa    alla   sorveglianza   epidemiologica   delle
encefalopatie spongiformi trasmissibili;
  Considerato  che  le  richiamate  decisioni  comunitarie modificano
sostanzialmente  i requisiti per il sistema di sorveglianza della BSE
da  attuare  obbligatoriamente a partire dall'anno 2001, individuando
quali   nuovi   metodi  diagnostici  i  cosi'  detti  test  rapidi  e
identificando le categorie di animali da sottoporre a tali test;
  Vista  la  legge  19 gennaio  2001, n. 3, conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  21 novembre  2000 n. 335, recante
misure  per  il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della
encefalopatia spongiforme bovina;
  Ritenuto  necessario  adeguare  il  richiamato decreto del Ministro
della  sanita'  7 gennaio  2000,  al  contenuto  delle  sopra  citate
decisioni comunitarie nonche' alla legge sopra citata;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 gennaio  2000, e'
modificato nel modo seguente:
    a) all'art.  2, comma 1, lettera a), dopo le parole "venti mesi,"
la  frase  da "con segni comportamentali" fino a "della malattia", e'
sostituita  dalla  seguente  "con segni comportamentali o neurologici
per  i  quali  non  sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla
base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio";
    b) all'art.  8,  comma  2,  dopo  le parole "a norma del presente
decreto,"  sono  inserite  le  seguenti "o a seguito dell'adozione di
provvedimenti comunitari,";
    c) all'art. 9:
      1)  il  comma  1, e' sostituito dal seguente: "1. A partire dal
1o gennaio  del  2001,  le  regioni  e  le  province autonome attuano
annualmente un programma di sorveglianza della:
        a) encefalopatia  spongiforme  bovina, conformemente a quanto
stabilito all'allegato 3, parte I;
        b) scrapie, secondo i requisiti minimi di cui all'allegato 3,
parte III";
      2)  al comma 2, dopo le parole "competenti per territorio" sono
aggiunte  le  seguenti  "utilizzando tra le metodiche diagnostiche di
cui all'allegato 3, parte II, quelle indicate dal Centro nazionale di
referenza  sulle  encefalopatie animali e neuropatologie comparate di
cui al decreto del Ministro della sanita' 3 agosto 1991";
      3)  dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente: "2-bis. Le
carcasse,   le  altre  parti  edibili,  e  la  pelle,  degli  animali
sottoposti  ad esame ai sensi del comma 1, devono essere tenute sotto
controllo  ufficiale  fino  alla comunicazione dell'esito diagnostico
negativo  o  fino alla loro eliminazione che deve avvenire secondo le
modalita'  di  cui al decreto del Ministro della sanita' 29 settembre
2000 e successive modificazioni.
  Tutte le restanti parti devono essere destinate alla distruzione ai
sensi del predetto decreto ministeriale.".
      d) all'art. 11, comma 4, dopo le parole "vengano a morte", sono
aggiunte  le seguenti "o si renda necessario procedere, per motivi di
benessere  animale, al loro abbattimento o alla macellazione speciale
d'urgenza";
      e) all'art.  14,  comma  1,  dopo  la lettera c) e' inserita la
seguente:  "c-bis)  denunciare  il  sospetto ai sensi del decreto del
Presidente  della  Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320,  nonche' a
inviare formale comunicazione di detto sospetto anche al Dipartimento
alimenti,  nutrizione  e  sanita'  pubblica veterinaria del Ministero
della sanita'";
      f) e' abrogato il comma 1, dell'art. 16;
      g) all'art.  23,  dopo  il  comma  1,  e' aggiunto il seguente:
"1-bis.  Il  Ministero  della sanita' notifica i casi positivi di BSE
alla Commissione europea ai sensi della direttiva 82/894/CEE.".