IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                     e agroindustriali nazionali
  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  535/97 del Consiglio del 17 marzo
1997,  che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed
in  particolare  l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1107/96  della  commissione  del
12 giugno   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta  "Speck  dell'Alto Adige", ai sensi dell'art. 17
del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
  Visto  il  decreto  ministeriale 10 settembre 1999, con il quale e'
stato  autorizzato  l'organismo privato "Istituto nord est qualita' -
INEQ" ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta
"Speck  dell'Alto  Adige"  sopra  indicata, ai sensi dell'art. 10 del
citato regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda  presentata  dal consorzio Speck Alto Adige, con
sede in Bolzano, intesa ad ottenere alcune modifiche del disciplinare
di  produzione della indicazione geografica protetta "Speck dell'Alto
Adige", ai sensi dell'art. 9 del citato reg. (CEE) 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
251  del  26 ottobre  2000,  in  relazione alla quale potevano essere
presentate   al  Ministero  delle  politiche  e  forestali  eventuali
osservazioni,   adeguatamente   motivate,   da   parte  dei  soggetti
interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di
pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la nota prot. n. 64405 del 12 dicembre 2000, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  10 gennaio  2001,  con la quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97,  sopra richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,  paragrafo 2 del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta   "Speck   dell'Alto   Adige",  in  attesa  che  l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta "Speck dell'Alto Adige", secondo la
modifica   richiesta  dallo  stesso,  in  attesa  che  il  competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n.  535/97  del  Consiglio del
17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal consorzio Speck Alto Adige,
al  disciplinare  di produzione della indicazione geografica protetta
"Speck  dell'Alto  Adige", registrata con regolamento (CE) n. 1107/96
della  Commissione  del  12 giugno  1996,  ai  sensi dell'art. 17 del
predetto  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  251 del 26 ottobre 2000 e
notificata al competente organismo comunitario come specificato nelle
premesse al presente decreto.