IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge n. 963/1965; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca, ed il regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante modalita' attuative di dette azioni; Vista la decisione della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo 2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia italiana; Visto il VI piano triennale 2000-2002 della pesca e dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel mar Ionio; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2000 concernente l'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel mar Tirreno e nel mare Adriatico; Considerato che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 luglio 2000, prendendo atto della situazione ambientale nel mare Adriatico legata alla presenza di mucillagini sul fondo marino e delle conseguenze negative sulle attivita' di pesca, ha contemplato l'adozione di disposizioni tecniche per l'interruzione dell'attivita' di pesca in tale mare; Ritenuta opportuna la determinazione dei criteri di applicazione delle misure sociali di accompagnamento alle interruzioni tecniche della pesca di cui ai suddetti decreti ministeriali 30 giugno 2000 e 19 luglio 2000, subordinandone l'applicazione all'emanazione del provvedimento legislativo di previsione finanziaria; Sentiti la commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nelle sedute del 28 giugno e 19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. Le misure sociali d'accompagnamento stabilite dal presente titolo si applicano alle navi che hanno effettuato l'interruzione tecnica stabilita per il mar Ionio ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 2000 e per il mar Tirreno ed il mare Adriatico ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 2000. In relazione alle medesime navi si applicano le misure sociali di cui al presente titolo e agli armatori delle navi di cui al titolo II del decreto ministeriale 19 luglio 2000 e' corrisposto altresi' un importo calcolato, per un massimo di trenta giorni, secondo le tabelle 1 e 2 in allegato al presente decreto. 2. Le misure sociali d'accompagnamento di cui al comma 1 consistono nella corresponsione di: a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo art. 5; b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), all'armatore per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali. 3. Le misure sociali di cui al comma 2 sono commisurate, per le navi che effettuano l'interruzione del Tirreno e dello Ionio, ai trenta giorni consecutivi di interruzione e ai sei giorni corrispondenti ai giorni di sabato e domenica immediatamente successivi, e, per le navi che effettuano l'interruzione dell'Adriatico, ai giorni effettivi di fermo, decorrenti dalla data di deposito della licenza, per un massimo di quarantaquattro giorni. 4. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche agricole, entro venti giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario per le misure sociali.