IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  recante  il  regolamento  di esecuzione alla predetta legge n.
963/1965;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche,
riguardante  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina
del rilascio delle licenze di pesca;
  Visti il regolamento (CE) n. 1263 del Consiglio del 21 giugno 1999,
relativo  alle  azioni  strutturali  nel  settore  della pesca, ed il
regolamento (CE) n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, recante
modalita' attuative di dette azioni;
  Vista  la  decisione  della Commissione n. 2000/279/CE del 30 marzo
2000 recante obiettivi al 31 dicembre 2001 per la flotta peschereccia
italiana;
  Visto   il   VI   piano   triennale   2000-2002   della   pesca   e
dell'acquacoltura approvato dal CIPE nella seduta del 25 maggio 2000;
  Visto   il   decreto   ministeriale   30 giugno   2000  concernente
l'interruzione  tecnica  dell'attivita'  di  pesca  a  strascico  e/o
volante nel mar Ionio;
  Visto   il   decreto   ministeriale   19 luglio   2000  concernente
l'interruzione  tecnica  dell'attivita'  di  pesca  a  strascico  e/o
volante nel mar Tirreno e nel mare Adriatico;
  Considerato   che  il  Consiglio  dei  Ministri  nella  seduta  del
14 luglio  2000,  prendendo atto della situazione ambientale nel mare
Adriatico  legata  alla  presenza  di  mucillagini sul fondo marino e
delle  conseguenze  negative sulle attivita' di pesca, ha contemplato
l'adozione di disposizioni tecniche per l'interruzione dell'attivita'
di pesca in tale mare;
  Ritenuta  opportuna  la  determinazione dei criteri di applicazione
delle  misure  sociali  di accompagnamento alle interruzioni tecniche
della  pesca di cui ai suddetti decreti ministeriali 30 giugno 2000 e
19 luglio  2000,  subordinandone  l'applicazione  all'emanazione  del
provvedimento legislativo di previsione finanziaria;
  Sentiti  la commissione consultiva centrale della pesca marittima e
il  Comitato  nazionale  per  la  conservazione  e  la gestione delle
risorse  biologiche  del  mare  che,  nelle  sedute  del  28 giugno e
19 luglio 2000, hanno reso parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  misure  sociali  d'accompagnamento  stabilite  dal presente
titolo   si   applicano   alle  navi  che  hanno  effettuato
l'interruzione  tecnica  stabilita  per  il  mar  Ionio  ai sensi del
decreto  ministeriale  30 giugno 2000 e per il mar Tirreno ed il mare
Adriatico  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  19 luglio  2000. In
relazione alle medesime navi si applicano le misure sociali di cui al
presente  titolo  e  agli armatori delle navi di cui al titolo II del
decreto  ministeriale  19 luglio  2000  e'  corrisposto  altresi'  un
importo  calcolato,  per  un  massimo  di  trenta  giorni, secondo le
tabelle 1 e 2 in allegato al presente decreto.
  2. Le misure sociali d'accompagnamento di cui al comma 1 consistono
nella corresponsione di:
    a) minimo  monetario  garantito  a ciascun marittimo, che risulti
dal    ruolino   d'equipaggio   imbarcato   alla   data   di   inizio
dell'interruzione  tecnica, tenuto conto delle disposizioni di cui al
successivo art. 5;
    b) oneri  previdenziali  ed assistenziali, dovuti per i marittimi
di  cui  alla  precedente  lettera a), all'armatore per il successivo
versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali
ed assistenziali.
  3.  Le  misure  sociali  di cui al comma 2 sono commisurate, per le
navi  che  effettuano  l'interruzione  del  Tirreno e dello Ionio, ai
trenta   giorni   consecutivi   di   interruzione  e  ai  sei  giorni
corrispondenti   ai   giorni  di  sabato  e  domenica  immediatamente
successivi,   e,   per   le   navi   che   effettuano  l'interruzione
dell'Adriatico,  ai  giorni effettivi di fermo, decorrenti dalla data
di deposito della licenza, per un massimo di quarantaquattro giorni.
  4. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche
agricole,  entro venti giorni dall'inizio del periodo di interruzione
tecnica,  l'ammontare  presunto  del  fabbisogno  finanziario  per le
misure sociali.