IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo Stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;
  Visto   il  regolamento  (CE)  n.  1263/96  della  Commissione  del
1o luglio   1996,   relativo  alla  registrazione  della  indicazione
geografica  protetta "riso nano vialone veronese", ai sensi dell'art.
17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000 con il quale e' stato
autorizzato l'organismo privato "Ente nazionale risi" ad effettuare i
controlli  sulla  indicazione  geografica protetta "Riso nano vialone
veronese"   sopra   indicata,   ai  sensi  dell'art.  10  del  citato
regolamento (CE) n. 2081/92;
  Vista  la  domanda  presentata dal consorzio per la tutela del riso
nano vialone veronese, con sede in Isola della Scala (Verona), intesa
ad   ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta  "Riso  nano  vialone veronese", ai
sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) 2081/92;
  Vista  la  proposta  di  modifica  in  argomento  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
302  del  29 dicembre  2000,  in relazione alla quale potevano essere
presentate   al  Ministero  delle  politiche  e  forestali  eventuali
osservazioni,   adeguatamente   motivate,   da   parte  dei  soggetti
interessati,   entro   trenta   giorni   dalla   indicata   data   di
pubblicazione;
  Preso  atto che non sono pervenute nei modi e nei tempi previsti le
sopraindicate osservazioni;
  Vista  la  nota prot. n. 60536 del 6 febbraio 2001, con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali, ritenendo che la
modifica  di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art.
9  del  regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  ha notificato all'organismo
comunitario competente la predetta domanda di modifica;
  Vista  l'istanza  del  22 gennaio  2001,  con la quale il consorzio
richiedente  la  modifica  in  argomento  ha  chiesto la protezione a
titolo  transitorio  della  stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto
regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2,
del  regolamento  (CEE)  n.  535/97  sopra  richiamato, espressamente
esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita',  presente  e
futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della citata
domanda  di modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che
della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della  indicazione  geografica
protetta  "Riso  nano  vialone  veronese",  in attesa che l'organismo
comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dal consorzio sopra
citato,  assicuri  la  protezione  a  titolo  transitorio e a livello
nazionale  dell'adeguamento  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione geografica protetta "Riso nano vialone veronese", secondo
la  modifica  richiesta  dallo  stesso,  in  attesa che il competente
organismo comunitario decida su detta domanda;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio a livello
nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE)
2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1,
paragrafo  2,  del  regolamento  (CE)  n. 535/97 del Consiglio del 17
marzo  1997,  alla  modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del
riso  nano  vialone  veronese,  al  disciplinare  di produzione della
indicazione  geografica  protetta  "Riso  nano  vialone  veronese"  -
registrata  con  regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1o
luglio  1996  ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n.
2081/92  -  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  302  del  29 dicembre  2000  e notificata al competente
organismo  comunitario  come  specificato  nelle premesse al presente
decreto.