IL DIRETTORE

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1. Attivazione degli uffici di Giarre e Gavirate.
    1.1. Sono attivati gli uffici di Giarre, il 26 gennaio 2001, e di
Gavirate,  il  30 gennaio 2001. Contestualmente all'attivazione delle
nuove  strutture sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte
dirette   e   gli  uffici  del  registro  operanti  nelle  suindicate
localita'.
    1.2. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto
1.1, gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e Varese,
nonche'   le  locali  sezioni  staccate  delle  direzioni  regionali,
esercitano    la    propria   competenza   limitatamente   all'ambito
territoriale  non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali
attivati.   Restano   ferme   le   competenze   dei  predetti  uffici
dell'imposta  sul  valore aggiunto in materia di adempimenti connessi
al  controllo  formale delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino
al 1996.
Motivazioni.
  Il  presente  atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Giarre, in
provincia  di  Catania,  gia'  in funzione ai soli fini organizzativi
interni,  e  di  quello di Gavirate, in provincia di Varese. Le nuove
strutture  assorbono,  per  i rispettivi distretti, le competenze dei
preesistenti  uffici  delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e
delle sezioni staccate delle direzioni regionali.
  Di  conseguenza,  gli  uffici delle imposte dirette e del registro,
avendo  una  circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei
nuovi  uffici  locali,  vengono soppressi, mentre gli uffici IVA e le
sezioni  staccate  delle  direzioni  regionali,  che hanno invece una
circoscrizione provinciale, continuano temporaneamente ad operare per
quella  parte  della  provincia  che non rientra nella circoscrizione
degli  uffici  locali  attivati.  Anche  tali strutture cesseranno in
seguito la propria attivita', una volta entrati in funzione tutti gli
uffici locali delle rispettive province.
  Il   punto   1.2,   ultimo   periodo,   contiene  una  disposizione
transitoria,  la  quale  stabilisce  che,  anche  per  i contribuenti
domiciliati  in  comuni  ricompresi nelle circoscrizioni territoriali
degli   uffici   locali  attivati,  gli  adempimenti  conseguenti  al
controllo  formale  delle dichiarazioni IVA per le annualita' fino al
1996   (attivita',  quest'ultima,  conclusasi  il  31 dicembre  2000)
continuano  ad  essere  svolti  dagli  uffici  IVA  ancora  operanti.
Trattandosi,  infatti, di adempimenti ormai residuali, si e' ritenuto
opportuno  non  frazionarne  l'esecuzione tra i diversi uffici locali
attivati  nelle  province  interessate,  e  questo  sia  per  evitare
diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attivita', sia
per  consentire  agli  uffici  locali di nuova attivazione di operare
senza carichi arretrati nello specifico settore.
  Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma
1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a).
  Statuto  dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1).
  Regolamento  di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2,
comma 1; art. 5, comma 4).
Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia
delle entrate.
  Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5 e
art. 7, comma 3).
    Roma, 25 gennaio 2001
                                                 Il direttore: Romano