IL DIRETTORE

  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;
                              Dispone:
  1. Sono approvati, per i diversi settori di attivita', nella misura
indicata  nell'allegato  1,  i  limiti  di ricavi di cui all'art. 14,
comma  1,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388. I predetti limiti,
determinati  sulla  base  della nota tecnica e metodologica contenuta
nell'allegato    2,   sono   utilizzati   al   fine   di   verificare
l'ammissibilita' al regime fiscale delle attivita' marginali.
  2.  I  contribuenti  che  svolgono  piu'  attivita',  per  le quali
risultano  applicabili  gli  studi di settore, sono ammessi al regime
fiscale  delle  attivita'  marginali  a  condizione  che  l'ammontare
complessivo  dei  ricavi sia non superiore a lire 50 milioni e che le
singole  attivita' diano luogo a ricavi di ammontare non superiore ai
limiti di cui al punto 1.
Motivazioni.
  Il  presente  atto,  previsto  dall'art.  14,  comma 1, della legge
23 dicembre  2000, n. 388, recante disposizioni riguardanti il regime
fiscale  delle attivita' marginali, stabilisce, per i diversi settori
di  attivita', il limite dei ricavi o compensi entro cui e' possibile
avvalersi del regime fiscale disciplinato nel medesimo articolo.
Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1).
  b) Disciplina  degli  studi di settore e del regime delle attivita'
marginali:
    decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
    decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
    decreto  legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni:  istituzione  dell'imposta  regionale  sulle attivita'
produttive esercitate nel territorio delle regioni;
    decreto  legislativo  30 agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
modificazioni  dalla  legge  29 ottobre  1993,  n. 427 (art. 62-bis):
istituzione degli studi di settore;
    legge  8 maggio  1998,  n.  146  (art.  10): individuazione delle
modalita'  di  utilizzazione  degli  studi  di  settore  in  sede  di
accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore;
    decreti  ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio
2000:  approvazione  degli  studi  di  settore  relativi ad attivita'
economiche  nel  settore  delle  manifatture,  del  commercio  e  dei
servizi;
    legge   23 dicembre   2000,   n.   388  (art.  14):  disposizioni
riguardanti il regime fiscale delle attivita' marginali.
  Il  presente  atto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2001
                                                 Il direttore: Romano