IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista  la  nota  del Presidente della corte di appello di Torino n.
3205/S  del  28 novembre  2000,  dalla  quale  risulta che gli uffici
giudiziari  del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del
presente  decreto  non sono stati in grado di funzionare regolarmente
nei  giorni  specificati  nel  dispositivo  medesimo,  a  causa delle
proibitive condizioni atmosferiche e delle conseguenti alluvioni;
  Visti  gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437;
                              Decreta:
  In  conseguenza  del  mancato funzionamento degli uffici giudiziari
di:
    1) Torino;
    2) Aosta;
    3) Saluzzo;
    4) Casale Monferrato (distretto della Corte di appello di Torino)
nei  giorni  dal 16 al 31 ottobre 2000, i termini di decadenza per il
compimento  di  atti  presso  i  detti uffici o a mezzo del personale
addettovi,  scadenti  nei  giorni  sopra indicati o nei cinque giorni
successivi,  sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data
di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 8 febbraio 2001
                                                 Il Ministro: Fassino