IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
Visto il parere della Conferenza Stato-citta', ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli alti normativi nell'adunanza del 18 settembre
2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque
formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche
amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita'
amministrativa. Le relative modalita' di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico;
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
d) DOCUMENTO D'IDENTITA' la carta di identita' ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo,
magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato
italiano o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare
l'identita' personale del suo titolare;
e) DOCUMENTO D'IDENTITA' ELETTRONICO il documento analogo alla
carta d'identita' elettronica rilasciato dal comune fino al
compimento del quindicesimo anno di eta';
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione
pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento,
sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei
certificati di cui alla lettera f);
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di
un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che
sottoscrive;
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita' di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica,
rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di
documenti informatici;
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le
dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla registrazione di protocollo e alla classificazione,
organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e
delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 2,
della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
unici di norme concernenti procedimenti amministrativi -
Legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art.
1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n.
340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi):
"2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi
unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di
entrata in vigore di una legge generale sull'attivita'
normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai
sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti
criteri e principi direttivi:
a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli
aspetti organizzativi e procedimentali, secondo i
criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni;
b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche
implicitamente, da successive disposizioni;
d) coordinamento formale del testo delle disposizioni
vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica
e sistematica della normativa anche al fine di adeguare
e semplificare il linguaggio normativo;
e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite
nel testo unico, che restano comunque in vigore;
f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti
disposizioni, non richiamate, che regolano la materia
oggetto di delegificazione con espressa indicazione
delle stesse in apposito allegato al testo unico;
g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla
data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina
della materia universitaria, delle norme applicabili da
parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione
statutaria o regolamentare".
- Si trascrive il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8
marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998):
"Materie oggetto di riordino:
4) Documentazione amministrativa e anagrafica".