La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2001,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta determinato in termini di competenza in lire 74.000
miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie,
nonche'  degli  importi  posti  a  carico del bilancio dello Stato ai
sensi  dell'articolo  68,  comma  8. Tenuto conto delle operazioni di
rimborso  di  prestiti,  il  livello  massimo  del ricorso al mercato
finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come  modificato  dall'articolo  2,  commi 13, 14, 15, 16 e 17, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l'indebitamento all'estero
per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  lire 4.000 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per
il  2001,  resta  fissato,  in termini di competenza, in lire 455.200
miliardi per l'anno finanziario 2001.
   2.  Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi,
al  netto  di  lire  11.429  miliardi  per  l'anno  2002 e lire 6.029
miliardi  per  l'anno  2003, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo  del  ricorso  al mercato e' determinato, rispettivamente, in
lire  339.500  miliardi  ed in lire 328.000 miliardi. Per il bilancio
programmatico  degli  anni  2002 e 2003, il livello massimo del saldo
netto  da  finanziere e' determinato, rispettivamente, in lire 62.600
miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso
al  mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi
ed in lire 323.000 miliardi.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali
riscontrate  nel  2001  a seguito dell'approvazione degli atti di cui
all'articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n.
468,  sono  destinate  prioritariamente  a garantire il conseguimento
degli  obiettivi  pluriennali  relativi all'indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  2001-2004, come
approvato  dalla  relativa  risoluzione  parlamentare,  nonche' dalla
presente  legge.  Le  eventuali maggiori entrate eccedenti rispetto a
tali  obiettivi  e non riconducibili alla maggiore crescita economica
rispetto   a   quella   prevista   nel  Documento  di  programmazione
economico-finanziaria  sono  destinate alla riduzione della pressione
fiscale,  salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti
e imprevisti connessi a calamita' naturali, pericoli per la sicurezza
del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.
 
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli, 11 e 17 della
          legge  5 agosto  1978,  n. 468, recante: "Riforma di alcune
          norme  di  contabilita'  generale dello Stato in materia di
          bilancio",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1978, n. 233:
              "Art.  11  (Legge  finanziaria).  - 1.  Il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione  economica  e con il Ministro delle finanze,
          presenta  al  Parlamento,  entro  il  mese di settembre, il
          disegno di legge finanziaria.
              2. La  legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi
          di  cui  al  comma 2  dell'art.  3,  dispone annualmente il
          quadro  di  riferimento finanziario per il periodo compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo,  alla regolazione annuale delle grandezze previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi.
              3. La  legge  finanziaria  non  puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione  afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore,  con effetto, di norma, dal 1 gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis) norme  che  comportano  aumenti  di  entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter) norme   che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
              4. La  legge  finanziaria  indica  altresi' quale quota
          delle  nuove  o  maggiori entrate per ciascun anno compreso
          nel  bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per la
          copertura di nuove o maggiori spese.
              5. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma, della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno  degli  anni  compresi  nel  bilancio pluriennale,
          nuove  o  maggiori  spese  correnti, riduzioni di entrata e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis,  nel  fondo  speciale di parte corrente, nei limiti
          delle  nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie
          e    contributive   e   delle   riduzioni   permanenti   di
          autorizzazioni di spesa corrente.
              6. In   ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'  di
          copertura  di  cui  al  comma  5, le nuove o maggiori spese
          disposte  con la legge finanziaria non possono concorrere a
          determinare  tassi  di evoluzione delle spese medesime, sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento.".
              "Art.  17  (Assestamento  e  variazioni  di  bilancio).
          - Entro  il  mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede
          di   rendiconto   dell'esercizio   scaduto  il  31 dicembre
          precedente.
              Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non
          oltre il termine del 31 ottobre.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
          variazioni  di  bilancio  occorrenti per l'applicazione dei
          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla
          presentazione  del  bilancio  di previsione, indicando, per
          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza
          che quelle di cassa.
              Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato ad
          integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
          conti,  le  dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
          all'esercizio   successivo   di  titoli  di  spesa  rimasti
          insoluti    alla    chiusura   dell'esercizio   precedente,
          limitatamente  a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
          cassa  non  presentino, nelle more dell'assestamento di cui
          al  precedente  primo comma, sufficienti disponibilita' per
          il pagamento dei titoli trasportati.".
              - La   legge   25 giugno   1999,   n.   208,   recante:
          "Disposizioni  in  materia  finanziaria  e  contabile",  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1999, n. 151.