A seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001 dall'Organismo di coordinamento dei comitati di settore sul testo dell'accordo relativo al C.C.N.L. per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001, nonche' della certificazione della Corte dei conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilita' dei costi quantificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 27 febbraio 2001 alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra: l'ARAN nella persona del Presidente facente funzioni avv. Guido Fantoni e le seguenti Confederazioni sindacali: CISL; CGIL; UIL; CIDA; CONFEDIR; COSMED. Al termine della riunione le parti, ad eccezione della CONFEDIR, dopo aver dato corso alla correzione dell'errore materiale relativo all'art. 2 comma 3 nel quale vanno eliminate le parole "salvo quanto previsto dal comma 4", prendono atto in relazione all'art. 6, comma 6 dell'accordo medesimo della esatta denominazione delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente modifica della dizione nelle relative tavole: l'organizzazione CGIL nell'area I - comparti Ministeri e Aziende - e nelle aree II e III e' CGIL FP; l'organizzazione CISL nell'area I - comparti Ministeri e enti pubblici non economici --e nell'area II e' CISL FPS, nell'area I - comparto Aziende e' CISL Aziende, nell'area I - comparto Universita' e' CISL Universita', nell'area III e' CISL FPS-COSIADI; l'organizzazione UIL nell'area I - comparto Ministeri e' UIL PA, nell'area I - comparto Aziende e' UIL Aziende, nelle aree II e III e' UIL FPL, nell'area IV e' "Federazione medici" aderente alla UIL; l'organizzazione ASSOMED - SIVEMP nell'area I - comparto Ministeri e' Federazione ASSOMED - SIVEMP; l'organizzazione CIDA nell'area I - comparto Aziende e' CIDA/FENDEP Aziende. Le parti prendono altresi' atto in relazione all'art. 6, comma 5 dell'accordo medesimo che il tribunale di Roma con ordinanza del 28 novembre 2000 ha rigettato il ricorso presentato dalla organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area II. Deve, pertanto, considerarsi sciolta negativamente la riserva intervenuta nel citato art. 6, comma 5, con l'esclusione del CSA dalle tavole di riferimento (Tavole n. 3 e n. 9). Vengono di conseguenza redistribuite tra le organizzazioni sindacali rappresentative le 93 ore di permessi ad essa assegnate con riserva, con conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al citato art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa con riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della dirigenza medico veterinaria. Hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.