A  seguito del parere favorevole espresso in data 18 gennaio 2001
dall'Organismo  di  coordinamento  dei  comitati di settore sul testo
dell'accordo relativo al C.C.N.L. per la ripartizione dei distacchi e
permessi  alle  organizzazioni  sindacali  rappresentative nelle aree
dirigenziali  nel  biennio  2000-2001,  nonche'  della certificazione
della  Corte  dei conti in data 20 febbraio 2001 sulla attendibilita'
dei   costi  quantificati  per  il  medesimo  accordo  e  sulla  loro
compatibilita'  con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il
giorno  27 febbraio  2001  alle ore 15 ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN  nella  persona  del  Presidente  facente  funzioni avv. Guido
Fantoni e le seguenti Confederazioni sindacali:
      CISL;
      CGIL;
      UIL;
      CIDA;
      CONFEDIR;
      COSMED.
    Al  termine della riunione le parti, ad eccezione della CONFEDIR,
dopo  aver  dato corso alla correzione dell'errore materiale relativo
all'art.  2 comma 3 nel quale vanno eliminate le parole "salvo quanto
previsto dal comma 4", prendono atto in relazione all'art. 6, comma 6
dell'accordo  medesimo  della  esatta  denominazione  delle  seguenti
organizzazioni sindacali di categoria rappresentative con conseguente
modifica della dizione nelle relative tavole:
      l'organizzazione  CGIL  nell'area  I  -  comparti  Ministeri  e
Aziende - e nelle aree II e III e' CGIL FP;
      l'organizzazione  CISL  nell'area I - comparti Ministeri e enti
pubblici  non  economici  --e nell'area II e' CISL FPS, nell'area I -
comparto  Aziende e' CISL Aziende, nell'area I - comparto Universita'
e' CISL Universita', nell'area III e' CISL FPS-COSIADI;
      l'organizzazione  UIL  nell'area  I - comparto Ministeri e' UIL
PA,  nell'area  I  - comparto Aziende e' UIL Aziende, nelle aree II e
III  e'  UIL  FPL, nell'area IV e' "Federazione medici" aderente alla
UIL;
      l'organizzazione  ASSOMED  -  SIVEMP  nell'area  I  -  comparto
Ministeri e' Federazione ASSOMED - SIVEMP;
      l'organizzazione   CIDA  nell'area  I  -  comparto  Aziende  e'
CIDA/FENDEP Aziende.
    Le  parti prendono altresi' atto in relazione all'art. 6, comma 5
dell'accordo  medesimo  che  il  tribunale  di Roma con ordinanza del
28 novembre   2000   ha   rigettato   il   ricorso  presentato  dalla
organizzazione sindacale CSA aderente alla CISAL nella dirigenza area
II.  Deve,  pertanto,  considerarsi  sciolta negativamente la riserva
intervenuta  nel  citato  art.  6,  comma 5, con l'esclusione del CSA
dalle  tavole  di  riferimento  (Tavole  n.  3  e  n.  9). Vengono di
conseguenza    redistribuite    tra   le   organizzazioni   sindacali
rappresentative  le 93 ore di permessi ad essa assegnate con riserva,
con  conseguente modifica delle tavole 3 e 9. Relativamente al citato
art. 6, comma 5 le parti prendono atto che continua ad essere ammessa
con  riserva solo la organizzazione sindacale ANPO nell'area IV della
dirigenza medico veterinaria.
    Hanno  sottoscritto l'allegato Contratto collettivo quadro per la
ripartizione  dei  distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali
rappresentative nelle aree dirigenziali nel biennio 2000-2001.